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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2018

Cassazione n. 21403/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20144/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] II n. 141 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Alberico II, 33 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito gli [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Paoletti; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DELL’[OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte e chiede che la Corte dichiari improcedibile il ricorso; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Agroil), assistita dai due legali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimò con due decreti ingiuntivi alla società Coven SpA (di seguito Coven) il pagamento di somme relative al corrispettivo di partite di birra e farine di pomodoro fornite alla intimata; la Coven propose opposizione ad entrambi i decreti, respinte dal Tribunale di Verona con sentenza pubblicata in data 28/7/2004; la Coven propose appello e , a seguito di difesa della Agroil che dedusse che nulla era dovuto in quanto i decreti ingiuntivi erano s tati emessi sulla base di procure alle liti solo apparentemente firmate dal legalerappresentante della Agroil, [OSCURATO:PERSONA], la Coven propose querela di falso avverso l’autenticazione delle due sottoscrizioni apposte dai legali a margine dei ricorsiper ingiunzione; la causa fu rimessa al Tribunale di Verona per la trattazione ed istruzione del primo grado del giudizio sulla querela di falso e il giudice adito, dopo aver disposto una CTU grafologica che accertò la falsità delle firme, rigettò la domanda ritenendo che il legale rappresentante della Agroil avesse comunque riconosciuto lapaternità delle sottoscrizioni; la Coven propose appello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ricevette la notifica del gravame ne curò la trasmissione al dominus avvocato [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli la propria rinuncia al mandato; nonostante tale rinuncia il Bulgarelli venne a conoscenza del fatto che ad essa non era stato dato seguito e che, nelle more, il collega Catalanotti era deceduto; la Corte d’Appello dispose allora l’interruzione del giudizio per l’intervenuta morte dell’unico difensore costituito per Agroil; riassunta la causa dalla Coven la Corte d’Appello di Venezia ha accolto il gravame e per l’effetto ha accolto la querela di falso escludendo che la nul lità potesse essere sanata dalla ratifica del legale rappresentante della Agroil contenuta in una procura priva di valore legale in Italia, essendo incontestato che, alla data del rilascio della procura, il Parmentier non fosse più il legale rappresentante della Agroil con la conseguente mancanza del potere di conferire il mandato alle liti ai difensori e, quindi, anche di attribuire ad essi il potere di ratificare il suo operato.

Dichiarata la falsità delle firme, la corte territoriale, considerato che i legali erano due, il Catalanotti deceduto e il Bulgarelli rimasto come condifensore domiciliatario, ha posto le spese processuali a carico del Bulgarelli, in coerenza con la funzione pubblicistica del ruolo assunto dal legale che, nel momento in cui svolge attività processuale è tenuto a verificare il fondamento dei poteri che esercita; avverso la sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; la Coven ha resistito con controricorso;la causa, fissata per la trattazione in adunanza camerale, è stata, con ordinanza interlocutoria del 27/10/2022,rinviata per la trattazione in pubblica udienzain vista della quale il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso della improcedibilità del ricorso per mancato deposito presso la cancelleria della Corte nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; entrambe leparti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato che: la procedibilità va vagliata in relazione alle circostanzequi di seguito esposte; a seguito della notifica del ricorso in data 9/7/2020 il deposito avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine del 29/7/2020 ai sensi dell’art. 369, primo co. c.p.c.; secondo il P.G. la consegna al corriere DHL per la spedizione in data 24/7/2020 e la indicazione della data del 27/7/2020 quale data di ricezione da parte dell ’[OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione non potrebbero valere a certificare la tempestività della notifica in quanto l’art. 134 disp. att. c.p.c., relativo al deposito a mezzo posta raccomandata, non può valere per il caso di deposito perfezionatoda DHL privo del potere certificativo delladata di spedizione del plico; non potendo attribuirsi, pertanto, valenza di deposito al timbro apposto sul fascicolo relativo all’arrivo del plico a mezzo corriere privato, l’unica data utile ai fini del depositosarebbe quella in cui il Cancellie re , ricevuto il ricorso vi ha aveva apposto il relativo timbroper l’iscrizione a ruolo, dunquela data, tardiva, del 3/8/2020; il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso; il pervenimento presso la Corte,in data 27/7/2020 come da relativo timbro, del plico spedito a mezzo posta, concernendo un’operazione materiale, quella di consegna del ricorso notificato e degli allegati alla Cancelleria della Corte, era anzitutto un’operazione che non avrebbe dovuto essere effettuata necessariamente dal difensore del ricorrente – ricorrente legittimato a proporre ricorso, stante la condanna alle spese – ma che bene avrebbe potuto essere effettuata tramite un incaricato, nella specie la società DHL; la circostanza che tale operatore fosse o non fosse legittimato ad eseguire la spedizione è irrilevante ai fini dell’apprezzamento, secondo il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, della sussistenza di un’attività di deposito, giacché, essendo il pervenimento del plico avvenuto nei venti giorni dalla notificazione del ricorso, non rileva il problema dell’applicabilità dell’art. 134 disp att. c.p.c., là dove individua il momento del deposito nella spedizione delplico da parte de l soggetto autorizzato e non in quello del pervenimento; il plico era comunque pervenuto nel dominio della Corte che vi aveva apposto un timbro di ricezione in data 27/7/2020 e tale timbro, nonostante la mancanza di sottoscrizione, costituiva, in mancanza di circostanze che possano far dubitare della provenienza dalla struttura di cancelleria di questa Corte preposta alla ricezione dei plichi,una forma idonea ad evidenziare la presa di contatto del ricorrente con la Corte, rilevando la successiva iscrizione del 3/8/2020 solo come un adempimento essenziale ai fini dell’inserimento del ricorso nei registri della Corte; l’utilizzo del corriere DHL per inviare a mezzo posta il ricorso notificato, una volta evidenziatosi il pervenimento delplico nella data del 27/7/2020, deve essere considerato, in applicazione del già ricordato principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, che presiede alle forme processuali,mezzo idoneo ad integrare il deposito ai sensi dell’art.369 c.p.c. il Collegio ritiene che le svolte considerazioni siano giustificate in adesione a l consolidato indirizzo di questa Corte, cui si dà , dunque, continuità, secondo cui “In tema di produzione di atti e documenti nel processo, l'attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro "nuncius" ( Cass., 2, n. 26737 del 13/12/2006; Cass., S.U., n. 5160 del 4/3/2009; Cass., 3, n. 12266 del 30/5/2014, Cass., 6-2 n. 1027 del 17/1/2017); considerato, pertanto, che sembra doversi ritenerela procedibilità del ricorso, il Collegio rileva che il contraddittorio necessario per la sua trattazione non è integro in quanto, pur potendo il ricorrente impugnare in propriola sentenza d’appello che lo ha condannato alle spese di lite , egli avrebbe dovuto evocare in giudizio anche la società Agroil riguardo alla quale era stata disconosciuta la riferibilità della procura posta a base dei decreti ingiuntivi e dello stesso giudizio di querela, nel quale la società era stata rappresentata dai suoi originari difensori.

Anche in appello la costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] avvenne sulla base della stessa procura e, dunque, trattavasi di costituzione riferibile anche all’[OSCURATO:PERSONA].

Questi dice di avere comunicato al codifensore rinuncia al mandato, ma tale rinuncia rimase –parrebbe, almeno per quel che si dice –interna ai loro rapporti.

Nel giudizio di appello una rinuncia del Bulgarelli venne palesata solo con la nota dell’11 giugno 2018, con cui il Bulgarelli comunicò la morte del collega.

Ma tale comunicazione non produsse effetti, giusta l’art. 85 c.p.c. riguardo al ministero del Bulgarelli.

La Corte veneziana errò nel ritenerlo e dichiarare l’interruzione, salvo poi contraddirsi a seguito della riassunzione del processo nei confronti della Agroil a ministero dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che viene ora in rilievo è che la sentenza d’appello è stata pronunciata certamente anche nei confronti della Agroil e, dunque, il ricorso avrebbe dovuto proporsi anche contro la stessa. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, essendo stato individuato dalla sentenza come parte destinataria della condanna alle spese e, dunque, trovandosi in una posizione di potenziale conflitto di interessi con l’Agroil, avrebbe dovuto notificare il ricorso ad essa personalmente e non presso séstesso; va quindi ordinata l’integrazione del contraddit torio nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della società.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e assegna all’uopo il termine di 90 giorni dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20144/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] II n. 141 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Alberico II, 33 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito gli [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Paoletti; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DELL’[OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte e chiede che la Corte dichiari improcedibile il ricorso; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Agroil), assistita dai due legali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimò con due decreti ingiuntivi alla società Coven SpA (di seguito Coven) il pagamento di somme relative al corrispettivo di partite di birra e farine di pomodoro fornite alla intimata; la Coven propose opposizione ad entrambi i decreti, respinte dal Tribunale di Verona con sentenza pubblicata in data 28/7/2004; la Coven propose appello e , a seguito di difesa della Agroil che dedusse che nulla era dovuto in quanto i decreti ingiuntivi erano s tati emessi sulla base di procure alle liti solo apparentemente firmate dal legalerappresentante della Agroil, [OSCURATO:PERSONA], la Coven propose querela di falso avverso l’autenticazione delle due sottoscrizioni apposte dai legali a margine dei ricorsiper ingiunzione; la causa fu rimessa al Tribunale di Verona per la trattazione ed istruzione del primo grado del giudizio sulla querela di falso e il giudice adito, dopo aver disposto una CTU grafologica che accertò la falsità delle firme, rigettò la domanda ritenendo che il legale rappresentante della Agroil avesse comunque riconosciuto lapaternità delle sottoscrizioni; la Coven propose appello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ricevette la notifica del gravame ne curò la trasmissione al dominus avvocato [OSCURATO:PERSONA] comunicandogli la propria rinuncia al mandato; nonostante tale rinuncia il Bulgarelli venne a conoscenza del fatto che ad essa non era stato dato seguito e che, nelle more, il collega Catalanotti era deceduto; la Corte d’Appello dispose allora l’interruzione del giudizio per l’intervenuta morte dell’unico difensore costituito per Agroil; riassunta la causa dalla Coven la Corte d’Appello di Venezia ha accolto il gravame e per l’effetto ha accolto la querela di falso escludendo che la nul lità potesse essere sanata dalla ratifica del legale rappresentante della Agroil contenuta in una procura priva di valore legale in Italia, essendo incontestato che, alla data del rilascio della procura, il Parmentier non fosse più il legale rappresentante della Agroil con la conseguente mancanza del potere di conferire il mandato alle liti ai difensori e, quindi, anche di attribuire ad essi il potere di ratificare il suo operato. Dichiarata la falsità delle firme, la corte territoriale, considerato che i legali erano due, il Catalanotti deceduto e il Bulgarelli rimasto come condifensore domiciliatario, ha posto le spese processuali a carico del Bulgarelli, in coerenza con la funzione pubblicistica del ruolo assunto dal legale che, nel momento in cui svolge attività processuale è tenuto a verificare il fondamento dei poteri che esercita; avverso la sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; la Coven ha resistito con controricorso;la causa, fissata per la trattazione in adunanza camerale, è stata, con ordinanza interlocutoria del 27/10/2022,rinviata per la trattazione in pubblica udienzain vista della quale il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso della improcedibilità del ricorso per mancato deposito presso la cancelleria della Corte nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; entrambe leparti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: la procedibilità va vagliata in relazione alle circostanzequi di seguito esposte; a seguito della notifica del ricorso in data 9/7/2020 il deposito avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine del 29/7/2020 ai sensi dell’art. 369, primo co. c.p.c.; secondo il P.G. la consegna al corriere DHL per la spedizione in data 24/7/2020 e la indicazione della data del 27/7/2020 quale data di ricezione da parte dell ’[OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione non potrebbero valere a certificare la tempestività della notifica in quanto l’art. 134 disp. att. c.p.c., relativo al deposito a mezzo posta raccomandata, non può valere per il caso di deposito perfezionatoda DHL privo del potere certificativo delladata di spedizione del plico; non potendo attribuirsi, pertanto, valenza di deposito al timbro apposto sul fascicolo relativo all’arrivo del plico a mezzo corriere privato, l’unica data utile ai fini del depositosarebbe quella in cui il Cancellie re , ricevuto il ricorso vi ha aveva apposto il relativo timbroper l’iscrizione a ruolo, dunquela data, tardiva, del 3/8/2020; il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso; il pervenimento presso la Corte,in data 27/7/2020 come da relativo timbro, del plico spedito a mezzo posta, concernendo un’operazione materiale, quella di consegna del ricorso notificato e degli allegati alla Cancelleria della Corte, era anzitutto un’operazione che non avrebbe dovuto essere effettuata necessariamente dal difensore del ricorrente – ricorrente legittimato a proporre ricorso, stante la condanna alle spese – ma che bene avrebbe potuto essere effettuata tramite un incaricato, nella specie la società DHL; la circostanza che tale operatore fosse o non fosse legittimato ad eseguire la spedizione è irrilevante ai fini dell’apprezzamento, secondo il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, della sussistenza di un’attività di deposito, giacché, essendo il pervenimento del plico avvenuto nei venti giorni dalla notificazione del ricorso, non rileva il problema dell’applicabilità dell’art. 134 disp att. c.p.c., là dove individua il momento del deposito nella spedizione delplico da parte de l soggetto autorizzato e non in quello del pervenimento; il plico era comunque pervenuto nel dominio della Corte che vi aveva apposto un timbro di ricezione in data 27/7/2020 e tale timbro, nonostante la mancanza di sottoscrizione, costituiva, in mancanza di circostanze che possano far dubitare della provenienza dalla struttura di cancelleria di questa Corte preposta alla ricezione dei plichi,una forma idonea ad evidenziare la presa di contatto del ricorrente con la Corte, rilevando la successiva iscrizione del 3/8/2020 solo come un adempimento essenziale ai fini dell’inserimento del ricorso nei registri della Corte; l’utilizzo del corriere DHL per inviare a mezzo posta il ricorso notificato, una volta evidenziatosi il pervenimento delplico nella data del 27/7/2020, deve essere considerato, in applicazione del già ricordato principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, che presiede alle forme processuali,mezzo idoneo ad integrare il deposito ai sensi dell’art.369 c.p.c. il Collegio ritiene che le svolte considerazioni siano giustificate in adesione a l consolidato indirizzo di questa Corte, cui si dà , dunque, continuità, secondo cui “In tema di produzione di atti e documenti nel processo, l'attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro "nuncius" ( Cass., 2, n. 26737 del 13/12/2006; Cass., S.U., n. 5160 del 4/3/2009; Cass., 3, n. 12266 del 30/5/2014, Cass., 6-2 n. 1027 del 17/1/2017); considerato, pertanto, che sembra doversi ritenerela procedibilità del ricorso, il Collegio rileva che il contraddittorio necessario per la sua trattazione non è integro in quanto, pur potendo il ricorrente impugnare in propriola sentenza d’appello che lo ha condannato alle spese di lite , egli avrebbe dovuto evocare in giudizio anche la società Agroil riguardo alla quale era stata disconosciuta la riferibilità della procura posta a base dei decreti ingiuntivi e dello stesso giudizio di querela, nel quale la società era stata rappresentata dai suoi originari difensori. Anche in appello la costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] avvenne sulla base della stessa procura e, dunque, trattavasi di costituzione riferibile anche all’[OSCURATO:PERSONA]. Questi dice di avere comunicato al codifensore rinuncia al mandato, ma tale rinuncia rimase –parrebbe, almeno per quel che si dice –interna ai loro rapporti. Nel giudizio di appello una rinuncia del Bulgarelli venne palesata solo con la nota dell’11 giugno 2018, con cui il Bulgarelli comunicò la morte del collega. Ma tale comunicazione non produsse effetti, giusta l’art. 85 c.p.c. riguardo al ministero del Bulgarelli. La Corte veneziana errò nel ritenerlo e dichiarare l’interruzione, salvo poi contraddirsi a seguito della riassunzione del processo nei confronti della Agroil a ministero dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che viene ora in rilievo è che la sentenza d’appello è stata pronunciata certamente anche nei confronti della Agroil e, dunque, il ricorso avrebbe dovuto proporsi anche contro la stessa. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, essendo stato individuato dalla sentenza come parte destinataria della condanna alle spese e, dunque, trovandosi in una posizione di potenziale conflitto di interessi con l’Agroil, avrebbe dovuto notificare il ricorso ad essa personalmente e non presso séstesso; va quindi ordinata l’integrazione del contraddit torio nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della società. P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e assegna all’uopo il termine di 90 giorni dal
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