CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 26828/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 11005-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E LAVORI “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura della Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, L’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], DIPARTIMENTO V – APPALTI E CONTRATTI; [OSCURATO:PERSONA] – C.I.C.L.A.T. SOC. [OSCURATO:PERSONA]. STABILE; [OSCURATO:PERSONA]. COOP. - intimate - F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 11005/2025 Numero sezionale 77/2025 Numero di raccolta generale 26828/2025 avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3411/2025, pubblicatData pubblicazione 06/10/2025a il 18 aprile 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 17 luglio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 3° ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # :