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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 30094/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2901 C.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15012 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15012del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H11 M052A) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R19 I829S) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77P64 H501N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore DOZIO Ines(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42A68 B194C) MAGGIONI Rino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41D21 G027Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3113/2020,pubblicata in data 27 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo (poi incorporata nell’Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 dichiarazione di simulazione e/o di inefficacia nei propri con- fronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di compravendita con il quale il Maggioni e la Dozio avevano trasferito allo Spinelli la proprietà di alcuni beni immobili.

La sola domandadi revocatoria è stata accolta dal Tribunale di Monza.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficace l’atto dispositivo impu- gnato limitatamente alla quota di proprietà (pari al 50%) di [OSCURATO:PERSONA] degli immobili venduti allo Spinelli. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorsosi denunzia «violazione e falsa applicazione dellanorma di cui all’ art. 2729 ( art. 360 c.p.c. n.3)».

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione fra le parti(art. 360, n. 5)».

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia , ancora, « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti(art. 360, n. 5)».

Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Iprimi tre motivi del ricorso sono connessi logicamente e giu- ridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono inammissibili.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta l’accertamento in fatto operato dalla Corte d’appello in ordine alla conoscenza, da parte sua, del danno arrecato dall’atto dispositivo impugnato alle ragioni della banca creditrice del Maggioni.

Tale accertamento risulta invero fondato dai giudici di merito su indizi gravi, precisi e concordanti e, in particolare, sul fatto che lo Spinelli non solo era il genero del Maggioni (avendone sposato la figlia) ma gli aveva anche fornito il denaro necessario per ottenere la rinuncia dei creditori ad un procedimento ese- cutivo promosso sui beni successivamente a lui stesso alienati, il che portava a ritenere che fosse ben informato sulle sue vi- cende patrimoniali ed economiche.

Secondo il ricorrente, gli elementi indiziari presi in considera- zione dalla Corte d’appello non potrebbero in realtà ritenersi significativi, mentre non sarebbero stati adeguatamente valo- rizzati altri elementi indiziari che a suo dire deporrebbero in senso contrario.

Va, in primo luogo, osservato che la decisione impugnata ri- sulta, in diritto, del tutto conforme all’indirizzo costante di que- sta Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo il quale non solo la prova della conoscenza del pregiu- dizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite pre- sunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente mo- tivato» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3 , Sentenza n. 5618 del 22/03/2016 , Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 17327 del 17/08/2011 , Rv. 619033 - 01 ; Sez. 2 , Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 , Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Rv. 579523 – 01), ma, come si è più specificamente statuito, «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del cre- dito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3 , Sentenza n. 5359del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8804del 17/03/2022, non massimata).

D’altra parte, le censure di violazione dell’art. 2729 c.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 –01 e 640194 –01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo cfr. anche, in motivazione: Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02 : « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –inassenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legisla- tore attribuisce ad una differente risultanza probatoria –come, ad esempio, valore di prova legale –oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di- chiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»), mentre quelle di omesso esame di fatti decisivi non corrispondono al parametro normativo invocato, come definito nella giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte (secondo cui « l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denuncia- bile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto sto- rico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- getto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo –vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato og- getto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e «la rifor- mulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come ri- duzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sen- tenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza asso- luta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “moti- vazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fetto di “sufficienza” della motivazione»: cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez.

U , Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216 de l 27/11/2014 , Rv. 633425 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9253 del 11/04/2017 , Rv. 643845 -01).

Nella sostanza, invece, le censure svolte con i motivi di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Con il q uarto motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto del Ministro della Giu- stizia 8 marzo 2018 n. 37(art. 360 c.p.c. n. 3 ) ».

Il ricorrente sostieneche la liquidazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere effettuata in relazione allo scaglione di valore corrispondente al valore dei beni oggetto dell’atto dispo- sitivo impugnato e non in relazione a quello corrispondente al credito a tutela del quale era stata promossa l’azione revocato- ria.

Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto, Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare), «il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale viene proposta l’azione revocato- ria stessa», non già sulla base dell’atto impugnato «anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l’efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l’assoggettabilità ad esecu- zione dei beni resi indisponibili dal debitore» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 , Rv. 656728 – 03 ; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014 , Rv. 630692 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 5402del 17/03/2004, Rv. 571252 - 01) .

La decisione impugnata risulta pienamente conforme a tale in- dirizzo, che non può essere superato, proprio per le indicate ragioni alla sua base, sulla scorta della previsione della norma della tariffa richiamata dal ricorrente, secondo cui si ha sempre riguardo al valore effettivo della controversia, anche in rela- zione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manife- stamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito o della legislazione speciale, non trattandosi –nella specie – di un valore presunto, ma della individuazione del corretto para- metro rilevante ai fini del valore effettivo della controversia. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2901 C.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15012 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15012del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H11 M052A) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63R19 I829S) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77P64 H501N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore DOZIO Ines(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42A68 B194C) MAGGIONI Rino(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41D21 G027Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3113/2020,pubblicata in data 27 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo (poi incorporata nell’Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 dichiarazione di simulazione e/o di inefficacia nei propri con- fronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di compravendita con il quale il Maggioni e la Dozio avevano trasferito allo Spinelli la proprietà di alcuni beni immobili. La sola domandadi revocatoria è stata accolta dal Tribunale di Monza. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficace l’atto dispositivo impu- gnato limitatamente alla quota di proprietà (pari al 50%) di [OSCURATO:PERSONA] degli immobili venduti allo Spinelli. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorsosi denunzia «violazione e falsa applicazione dellanorma di cui all’ art. 2729 ( art. 360 c.p.c. n.3)». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione fra le parti(art. 360, n. 5)». Con il terzo motivo del ricorso si denunzia , ancora, « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti(art. 360, n. 5)». Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Iprimi tre motivi del ricorso sono connessi logicamente e giu- ridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono inammissibili. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta l’accertamento in fatto operato dalla Corte d’appello in ordine alla conoscenza, da parte sua, del danno arrecato dall’atto dispositivo impugnato alle ragioni della banca creditrice del Maggioni. Tale accertamento risulta invero fondato dai giudici di merito su indizi gravi, precisi e concordanti e, in particolare, sul fatto che lo Spinelli non solo era il genero del Maggioni (avendone sposato la figlia) ma gli aveva anche fornito il denaro necessario per ottenere la rinuncia dei creditori ad un procedimento ese- cutivo promosso sui beni successivamente a lui stesso alienati, il che portava a ritenere che fosse ben informato sulle sue vi- cende patrimoniali ed economiche. Secondo il ricorrente, gli elementi indiziari presi in considera- zione dalla Corte d’appello non potrebbero in realtà ritenersi significativi, mentre non sarebbero stati adeguatamente valo- rizzati altri elementi indiziari che a suo dire deporrebbero in senso contrario. Va, in primo luogo, osservato che la decisione impugnata ri- sulta, in diritto, del tutto conforme all’indirizzo costante di que- sta Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo il quale non solo la prova della conoscenza del pregiu- dizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite pre- sunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente mo- tivato» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3 , Sentenza n. 5618 del 22/03/2016 , Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 17327 del 17/08/2011 , Rv. 619033 - 01 ; Sez. 2 , Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 , Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Rv. 579523 – 01), ma, come si è più specificamente statuito, «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del cre- dito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3 , Sentenza n. 5359del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8804del 17/03/2022, non massimata). D’altra parte, le censure di violazione dell’art. 2729 c.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 –01 e 640194 –01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 –01, non massimata sul punto; da ultimo cfr. anche, in motivazione: Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02 : « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –inassenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legisla- tore attribuisce ad una differente risultanza probatoria –come, ad esempio, valore di prova legale –oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di- chiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»), mentre quelle di omesso esame di fatti decisivi non corrispondono al parametro normativo invocato, come definito nella giurispru- denza delle Sezioni Unite di questa Corte (secondo cui « l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denuncia- bile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto sto- rico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito og- getto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo –vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato og- getto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e «la rifor- mulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come ri- duzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sen- tenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza asso- luta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “moti- vazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fetto di “sufficienza” della motivazione»: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U , Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216 de l 27/11/2014 , Rv. 633425 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9253 del 11/04/2017 , Rv. 643845 -01). Nella sostanza, invece, le censure svolte con i motivi di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Con il q uarto motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto del Ministro della Giu- stizia 8 marzo 2018 n. 37(art. 360 c.p.c. n. 3 ) ». Il ricorrente sostieneche la liquidazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere effettuata in relazione allo scaglione di valore corrispondente al valore dei beni oggetto dell’atto dispo- sitivo impugnato e non in relazione a quello corrispondente al credito a tutela del quale era stata promossa l’azione revocato- ria. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto, Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare), «il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale viene proposta l’azione revocato- ria stessa», non già sulla base dell’atto impugnato «anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l’efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l’assoggettabilità ad esecu- zione dei beni resi indisponibili dal debitore» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 , Rv. 656728 – 03 ; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014 , Rv. 630692 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 5402del 17/03/2004, Rv. 571252 - 01) . La decisione impugnata risulta pienamente conforme a tale in- dirizzo, che non può essere superato, proprio per le indicate ragioni alla sua base, sulla scorta della previsione della norma della tariffa richiamata dal ricorrente, secondo cui si ha sempre riguardo al valore effettivo della controversia, anche in rela- zione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manife- stamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito o della legislazione speciale, non trattandosi –nella specie – di un valore presunto, ma della individuazione del corretto para- metro rilevante ai fini del valore effettivo della controversia. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 15012/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quell
Sentenza Cassazione n. 30094/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris