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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 36676/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27421/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Castelveccana (Varese), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ( C .

F .: BRCRS0 52B43Z112S), rappresentata e difesa , giusta procura in calce al ricors o , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] accertamento recupero a tassazione redditi esportati all’estero dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2 797 / 12 / 20 21 emessa dalla CTR Lombard i a il 20/07/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, redditi esportati all’estero in Stati a regime fiscale privilegiato.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’art. 12 d.l. n. 78/2009, che aveva stabilito il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti a disponibilità finanziarie detenute all’estero, avesse natura sostanziale e, quindi, non fosse applicabile retroattivamente a fattispecie anteriori all’epoca della sua entrata in vigore.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 12, comma 2 ter, d.l. n. 78/2009 aveva natura procedimentale, con conseguente applicazione retroattiva anche ai periodi d’imposta antecedenti al 2010.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente e, comunque, contraddittoria, avendo individuato la disposizione rilevante nel comma 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, che si riferisce alla differente fattispecie degli obblighi relativi al cd. monitoraggio fiscale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di estinzione del giudizio, nonostante l’Ufficio non avesse riassunto il processo sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 43 dPR n. 600/1973, 1 e 3 l. n. 212/2000 e 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il comma 2-bis dell’art. 12 abbia natura procedimentale e, dunque, efficacia retroattiva.

4. La presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto particolare riguardo al secondo motivo.

Invero, premesso che il comma 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 non disciplina la ripresa del procedimento sospeso, occorre stabilire s e, allorquando, come nella specie, il contribuente non abbia depositato, entro la data del 10.6.2019, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento almeno della prima rata, il giudizio possa riprendere automaticamenteo occorra un’iniziativa di parte in tal senso e, qualora si aderisca a quest’ultima ipotesi, se sussista o meno un termine perentorio entro il quale la “riassunzione” deve avvenire.

Inoltre, risulta pendente tra le stesse parti, in ordine ad analoghe questioni, altro giudizio (contraddistinto dal RG n. 2019/2021), dinanzi alla V Sezione, sicchése ne rivela opportuna la trattazione congiunta in quella sede.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e la ri mette alla s ezione tributaria ordinariaper la trattazione in pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27421/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Castelveccana (Varese), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ( C . F .: BRCRS0 52B43Z112S), rappresentata e difesa , giusta procura in calce al ricors o , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] accertamento recupero a tassazione redditi esportati all’estero dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2 797 / 12 / 20 21 emessa dalla CTR Lombard i a il 20/07/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, redditi esportati all’estero in Stati a regime fiscale privilegiato. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’art. 12 d.l. n. 78/2009, che aveva stabilito il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti a disponibilità finanziarie detenute all’estero, avesse natura sostanziale e, quindi, non fosse applicabile retroattivamente a fattispecie anteriori all’epoca della sua entrata in vigore. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 12, comma 2 ter, d.l. n. 78/2009 aveva natura procedimentale, con conseguente applicazione retroattiva anche ai periodi d’imposta antecedenti al 2010. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente e, comunque, contraddittoria, avendo individuato la disposizione rilevante nel comma 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, che si riferisce alla differente fattispecie degli obblighi relativi al cd. monitoraggio fiscale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di estinzione del giudizio, nonostante l’Ufficio non avesse riassunto il processo sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione. 3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 43 dPR n. 600/1973, 1 e 3 l. n. 212/2000 e 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il comma 2-bis dell’art. 12 abbia natura procedimentale e, dunque, efficacia retroattiva. 4. La presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto particolare riguardo al secondo motivo. Invero, premesso che il comma 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 non disciplina la ripresa del procedimento sospeso, occorre stabilire s e, allorquando, come nella specie, il contribuente non abbia depositato, entro la data del 10.6.2019, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento almeno della prima rata, il giudizio possa riprendere automaticamenteo occorra un’iniziativa di parte in tal senso e, qualora si aderisca a quest’ultima ipotesi, se sussista o meno un termine perentorio entro il quale la “riassunzione” deve avvenire. Inoltre, risulta pendente tra le stesse parti, in ordine ad analoghe questioni, altro giudizio (contraddistinto dal RG n. 2019/2021), dinanzi alla V Sezione, sicchése ne rivela opportuna la trattazione congiunta in quella sede. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e la ri mette alla s ezione tributaria ordinariaper la trattazione in pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Così dec
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