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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21031/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia ci cui in epigrafe, ancorché riducendo la pena, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, anche in termini di travisamento della prova, nel ritenere l'imputato responsabile, tanto con riferimento all'intervenuto allaccio abusivo alla rete elettrica quanto in ordine all'impossessamento dell'energia, oltre che nella determinazione della pena che, a detta del ricorrente, sarebbe elevata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 2-3), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello.

4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, all'esito di insindacabile valutazione del compendio probatorio ha ritenuto raggiunta la prova dell'allaccio abusivo presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato, ivi ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, con effettivo utilizzo dell'energia sottratta, come emergente dall'esistenza di elettrodomestici in uso.

Il mancato confronto con la sentenza impugnata emerge anche laddove, nel censurare il trattamento sanzionatorio, si trascura che, proprio in accoglimento delle dedizioni difensive, la Corte d'appello ha ridotto la pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., c:he si ritiene eq valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia ci cui in epigrafe, ancorché riducendo la pena, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, anche in termini di travisamento della prova, nel ritenere l'imputato responsabile, tanto con riferimento all'intervenuto allaccio abusivo alla rete elettrica quanto in ordine all'impossessamento dell'energia, oltre che nella determinazione della pena che, a detta del ricorrente, sarebbe elevata. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 2-3), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, all'esito di insindacabile valutazione del compendio probatorio ha ritenuto raggiunta la prova dell'allaccio abusivo presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato, ivi ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, con effettivo utilizzo dell'energia sottratta, come emergente dall'esistenza di elettrodomestici in uso. Il mancato confronto con la sentenza impugnata emerge anche laddove, nel censurare il trattamento sanzionatorio, si trascura che, proprio in accoglimento delle dedizioni difensive, la Corte d'appello ha ridotto la pena. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., c:he si ritiene eq valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos