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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1984

Cassazione n. 19943/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa in relazione alla qualità della merce oggetto di contestazione (con riferimento alla riconducibilità della stessa ai marchi registrati), è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica, e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa in relazione alla qualità della merce oggetto di contestazione (con riferimento alla riconducibilità della stessa ai marchi registrati), è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica, e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere
Sentenza Cassazione n. 19943/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris