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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 07990/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione dell’errore materiale iscritta al n. 17620/2023 R.G. proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza della C [OSCURATO:PERSONA] n. 23149/2023 depositata i l 31/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di legittimità; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 12, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; visto l’art. 391-bisc.p.c.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Disponeche l’ordinanza n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 12, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; dispone che la presente ordinanza siano annota, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza di correzione dell’errore materiale iscritta al n. 17620/2023 R.G. proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell’ordinanza della C [OSCURATO:PERSONA] n. 23149/2023 depositata i l 31/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel giudizio di legittimità; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 12, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; visto l’art. 391-bisc.p.c. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Disponeche l’ordinanza n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 12, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; dispone che la presente ordinanza siano annota, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
Sentenza Cassazione n. 07990/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris