CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 49746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione del 24 febbraio 2021 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (nel provvedimento il magistrato si riferisce all'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l'art. 16 della I. 25 luglio 1998 n. 286). 2. Ricorre la difesa del condannato con unico motivo, in cui lamenta la violazione del contraddittorio, per non essere stato notificato al condannato l'avviso di udienza, nemmeno con il rito degli irreperibili. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il condannato ha terminato di scontare la pena il 15 aprile 2021. Pertanto, quando, in data 5 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza ha deciso sull'opposizione, la pena era già interamente espiata. Per pacifico approdo interpretativo (v., tra tutte, Sez. V, Sentenza n. 35750 del 29 maggio 2007, Deda, rv. 237709), lì dove l'espulsione sia stata emessa a titolo di misura alternativa alla detenzione, l'avvenuta espiazione della pena, determinando la. estinzione del rapporto esecutivo nel cui ambito si colloca la misura alternativa in parola, la rende ineseguibile. L'ineseguibilità sopravvenuta dell'espulsione potrebbe far sorgere il dubbio sulla carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, che attiene ad una espulsione che non potrà più legittimamente essere eseguita. Il collegio ritiene, però, che l'ineseguibilità dell'espulsione non determini una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione. L'interesse del ricorrente, infatti, si radica in rapporto alla adozione (o meno) di una formula terminativa del procedimento giurisdizionale che indichi come «non eseguibile» un provvedimento (la espulsione di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998) 1 che era inscindibilmente correlato alla esistenza del rapporto esecutivo (Sez. 1, Sentenza n. 15584 del 23 novembre 2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Ove simile precisazione non adottata, resterebbe, infatti, formalmente eseguibile - in via amministrativa - il provvedimento di espulsione, con conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendo essere espressa la citata conseguenza in via diretta da questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non eseguibile l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 disposta dal flagistrato di sorveglianza di Avellino con provvedimento del 24.02.2021 Così deciso in Roma,