CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, in data 27 gennaio 2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: - partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, della "cosca Pesce", articolazione territoriale dell'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta, operante nel comune di Rosarno e nelle zone limitrofe (capo 1); - cessione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] classe 91, di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana (capo 39); - estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto a tollerare l'invasione del gregge di animali del Pesce nei terreni di sua proprietà coltivati ad agrumeto. I giudici della cautela, in premessa, hanno chiarito che nel procedimento sono confluite due distinte attività di indagine: la prima, denominata "Handover", ha interessato la fitta rete di fiancheggiatori di cui avevano usufruito i latitanti Marcello ed [OSCURATO:PERSONA], esponenti apicali dell'omonima cosca di 'ndrangheta Pesce nonché le attività illecite che il sodalizio aveva continuato a compiere in questa delicata fase, specie nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni; la seconda , denominata "Peculia olet" ha, invece, riguardato gli affari della cosca nel settore della grande distribuzione alimentare. Nel prosieguo, hanno passato in rassegna le numerose conversazioni intercettate e l'attività investigativa di riscontro, pervenendo alla conclusione che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, aveva continuato ad operare nel periodo di riferimento secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel mercato degli stupefacenti, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. Quanto alla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto acquisito a suo carico un compendio indiziario dotato del carattere di gravità necessario per l'applicazione della misura custodiale. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose commesse dal ricorrente per di più con un ruolo di vertice nell'ambito dell'organizzazione criminale, della sua biografia criminale e della mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per gli indagati del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore d fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, sviluppando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. L'ordinanza è pervenuta a riconoscere al ricorrente la posizione apicale attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico e, comunque, discostandosi dalle coordinate tracciate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata. Da nessuna delle conversazioni citate si evince che il Pesce abbia effettivamente esercitato, in modo autonomo, poteri decisionali, deliberativi o solo organizzativi tali da renderlo riconoscibile, all'esterno e all'interno del gruppo, come affiliato con funzioni dirigenziali. Al contrario, alcune conversazioni danno conto dell'esatto contrario: in un'occasione gli interlocutori espressamente escludevano la necessità della sua partecipazione ad un summit tra i maggiori esponenti del clan; in un'altra, [OSCURATO:PERSONA], nel commentare l'attività estorsiva in corso, riferiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto solo risposte negative dalle vittime; in un'altra occasione ancora, durante la discussione sui compensi da destinare a tale Luni, [OSCURATO:PERSONA], assumeva una posizione. paritaria a quella degli altri associati. Nemmeno ha valenza dimostrativa l'inserimento tra i "grandi" del sodalizio, cui si fa accenno in una conversazione; con tale espressione gli interlocutori intendevano riferirsi agli esponenti più avanti negli anni, come [OSCURATO:PERSONA], e non certo a quelli più importanti. Non a caso la sua posizione è differenziata da quella degli anziani che hanno anche un effettivo ruolo di vertice. Quanto alla autorizzazione per picchiare [OSCURATO:PERSONA], essa non è stata concessa dal ricorrente ma da [OSCURATO:PERSONA] classe 1992. Il dato intercettativo che ha consentito di ricostruire l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] sui terreni restituisce un intervento limitato ad affari di famiglia e non un suo ruolo apicale nel gruppo. Sempre di carattere personale è stato anche il suo coinvolgimento nel litigio con tale Palaia.Da nessuna conversazione si desume la sua partecipazione all'estorsione ai danni della [OSCURATO:PERSONA]; i suoi colloqui con il commercialista disvelano la figura di un soggetto che subisce i poteri esercitati da altri. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha utilizzato argomentazioni apodittiche limitandosi ad indicare le fonti di prova, costituite dalle conversazioni intercettate, senza compiere valutazioni critiche sulle emergenze acquisite. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 cod. proc. pen. con riferimento all'episodio estorsivo. Il Tribunale ha attribuito valenza dimostrativa alle congetture espresse dalla persona offesa sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] degli atti di intimidazione, limitandosi, anche in questo caso, ad una mera elencazione delle fonti di prova senza valutare criticamente il loro contenuto. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge processuale, in relazione all'art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto operativa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari senza motivare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sull'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose nonostante tra i fatti contestati in via provvisoria e l'emissione della misura sia trascorso un considerevole lasso temporale privo di condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che è nel suo complesso infondato, deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, relativo al ruolo direttivo, apicale, nell'associazione di tipo mafioso, contestato al ricorrente, è privo di pregio. 1.1. Secondo approdi oramai consolidati, le ipotesi dell'art. 416 bis., primo e secondo comma, cod. pen sono da riferire (analogamente a quelle del primo e del secondo comma dell'art. 416 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) a figure criminose strutturalmente differenziate e a carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso; sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l'associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (in tema, tra molte: Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459). Con riferimento specifico all'associazione mafiosa è stato affermato che il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez.2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03) e che è sempre necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271482; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132). Ciò che conta, quindi, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è che le posizioni dirigenziali ed i ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio/oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate. 1.2. La motivazione del provveduto impugnato, in sintonia con gli esposti principi e compatibilmente con il livello di certezza richiesto per l'accertamento nel giudizio cautelare, dà ampiamente conto dell'effettivo esercizio di tale ruolo da parte di Pesce odierno ricorrente, così come di un suo significativo riconoscimento esterno. Il Tribunale, attraverso la analitica disamina di numerose conversazioni, minuziosamente riportate per evidenziare il contenuto in gran parte auto evidente, ha messo in luce tutte le occasioni in cui Pesce ha adottato decisioni, assunto impegni, impartito direttive vincolanti o precisi ordini nell'esercizio di poteri decisionali correlati ad un ruolo direttivo riconosciuto come tale sia all'interno che all'esterno della compagine sociale. In particolare Pesce: - nel corso di un conflitto per la ripartizione dej proventi delle attività illecite ha preso le redini dettando disposizioni cui gli altri affiliati si sono prontamente adeguati (pag. 8), - si è interfacciato con esponenti di un'altra cosca, i Bellocco, per risolvere un conflitto spendendo il nome dell'associazione della quale era abilitato a spendere il nome (pag. 10). - è stato incluso dagli altri associati, che evidentemente erano a conoscenza della scala gerarchica del clan di appartenenza, tra i "grandi" della cosca ossia tra gli esponenti di vertice e non certo tra gli affiliati più anziani di età, come si comprende dall'importanza degli incontri ai quali gli assolcati così indicati erano abilitati a partecipare (pagg. 10 e 11); - ha voce in capitolo, al pari di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, nel concedere ad affiliati del clan Bellocco l'autorizzazione ad impartire una lezione a [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 14 e seg.); - si è occupato in piena autonomia delle questioni relative alla gestione dei terreni impartendo ordini agli altri affiliati (pagg. 19); - ha ricevuto informazioni puntuali sullo sviluppo dell'attività estorsivaai danni della impresa [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 23 e seg.); - durante la riunione con il commercialista [OSCURATO:PERSONA], incaricato della contabilità del clan, ha più volte chiesto informazioni e sollecitato specifiche attività nell'interesse dell'inro sodalizio. Rispetto a questo solido apparato argomentativo a sostero della contestazione del reato associativo di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. la difesa, oltre a contestare errori sul piano della qualificazione giuridica rivelatisi insussistenti, ha opposto una lettura alternativa delle conversazioni intercettate scevra della indicazione di specifici vizi logici Si tratta di censure inammissibili posto che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). 2. Il secondo ed il terzo motivo denunciano vizi motivazionali in modo generico lamentando l'astratta assenza di valutazione critica del materiale probatorio e, in particolare, delle conversazioni intercettate, che, invece, sono state esaminate in modo congruo così da pervenire ad una ricostruzione precisa della condotte contestate. 3. Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorso non si confronta con il reale contenuto del provvedimento impugnato/ che, lungi dal ritenere assoluta la presunzione di pericolosità del soggetto fàìíi1.0 indiziato del reato di associazione mafiosa,di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha constatato l'insussistenza di elementi addotti dall'indagato o desumibili dal complesso degli atti idonei a superarla e, per converso, ha dato atto dell'acquisizione di elementi confermativi della sua validità nel caso concreto facendo puntuale riferimento alla biografia criminale di Pesce e al ruolo verticistico svolto per un lungo periodo all'interno del sodalizio. Certamente nessuna rilevanza può esser attribuita al tempo trascorso tra la consumazione dei reati e l'applicazione della misura. Si tratta infatti di un periodo assai contenuto, in considerazione non tanto del carattere aperto della contestazione quanto della lunga permanenza del reato associativo (dal 2011) e della recente collocazione temporale degli ultimi elementi sintomatici della protrazione della condotta partecipativa (le captazioni sono proseguite fino al luglio 2018). E' vero che un filone giurisprudenziale attribuisce rilevanza al lasso di tempo intercorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, il cosiddetto tempo silente, ma solo se si tratta di un periodo apprezzabile/quindi assai rilevante nella sua estensione e non certo se limitato a pochi anni (cfr. Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277231 in un caso di applicazione di misura cautelare nel 2019 -per un omicidio commesso nel 1988 e Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lorusso, Rv. 279720 in un caso in cui l'ordinanza cautelare era stata emessa oltre venticinque anni dopo l'omicidio contestato). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel