CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12483/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– resistente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio – sez. n. 14 – n. 7378/2023, depositata il 20dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14820/2024Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 12483/2026Data pubblicazione 04/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Romanotificata, in data 24 marzo 2021, a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n. TK3018202169/2020, con il quale venivaaccertato un maggior reddito da lavoro autonomo per l’anno2015, per complessivi € 164.024,03, con conseguenterideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.L’accertamento in questione si basava su indagini finanziarieeseguite sul conto corrente bancario del contribuente, aseguito delle quali l’Ufficio avrebbe individuato accrediti nongiustificati, qualificati come redditi sottratti ad imposizione.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione FedericoLuigi proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 3196/2022,pubblicata il 17 marzo 2022, lo rigettava, condannando ilcontribuente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio – sez. n. 14, con sentenzan. 7378/2023, pronunciata il 23 novembre 2023, e depositatain segreteria il 20 dicembre 2023, rigettava l’appello, anche secon motivazioni diverse, ritenendo inammissibile il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado in quanto redatto informa cartacea e successivamente scansionato e notificato viap.e.c., in violazione delle norme sul processo tributariotelematico.4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 17 giugno 2024).R.G. N. 14820/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 14820/2024Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 12483/2026Data pubblicazione 04/05/2026L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine dipartecipare all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 20del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazionedigitale), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che, nella specie, era certa laprovenienza dell’atto da parte dello stesso ricorrente, edall’indirizzo p.e.c. del professionista, e che quindi il giudizioera comunque procedibile.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, violazione efalsa applicazione del Regolamento UE n. 910/2014, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che il Regolamento UE haintrodotto il concetto della c.d. non discriminazione deldocumento informatico rispetto a quello analogico otradizionale, ed proprio l’art. 25, in materia di effetti giuridicidelle firme elettroniche stabilisce che: «una firma elettronicaqualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firmaautografa».2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e sono fondati.R.G. N. 14820/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 14820/2024Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 12483/2026Data pubblicazione 04/05/2026Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che, anchese privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso percassazione è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile perraggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi lapaternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti,tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dallacasella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nelREGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con(Cass., SS.UU., 12 marzo 2024, n. 6477).In base a tali principi, dunque, l’atto introduttivo di ungiudizio, pur non predisposto in forma nativa digitale in unperiodo in cui vige l’obbligo di adozione di tale forma, è sìaffetto da nullità, ma non già da inesistenza, allorquando siachiaramente riferibile alla parte ed al suo difensore, di talchétale nullità può essere sanata ex art. 156 c.p.c., per ilraggiungimento dello scopo dell’atto stesso.Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, puressendo il ricorso originario costituito in forma cartacea esuccessivamente scansionato e notificato via p.e.c. da indirizzocensito nel REGINDE, ha tuttavia raggiunto il suo scopo, tenutoconto che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio,articolando le proprie difese senza alcun vincolo o pregiudizio.3. Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenzaimpugnata deve dunque essere cassata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MR.G. N. 14820/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 14820/2024Numero sezionale 120/2026Numero di raccolta generale 12483/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 14820/2024 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]