CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22400 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M12 H501J) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P64 D086X) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1800/2019, pubblicata in data 24 gennaio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto oppo- Numero sezionale 426/2022Numero di raccolta generale 12683/2022 sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso Data pubblicazione 21/04/2022 una ordinanza di assegnazione di crediti che avevano pignora- to in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presso i terzi [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la liqui- dazione delle spese del processo esecutivo in loro favore. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il Ciciarelli, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 95 c.p.c., art. 13 co. 6 L. n. 247 del 2012, artt. 2 e 4 D.M. n. 55 del 2014 e art. 2233 co. 1 e 2 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Roma ritenuto congrue le spese di esecuzione li- quidate nell’ordinanza di assegnazione, in violazione dei mi- nimi tariffari, senza tener conto degli esborsi sostenuti dal creditore procedente, non apprezzando correttamente l’attività svolta dal difensore e non riconoscendo che la liqui- dazione di tali somme, meramente simboliche, non sono con- sone al decoro della professione». Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ri- corso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di liquidazio- ne delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determina- zione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle ta- Numero sezionale 426/2022Numero di raccolta generale 12683/2022 riffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale Data pubblicazione 21/04/2022 è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ul- teriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03). Va dunque, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell’assunto del ricorrente secondo il quale la liquidazione delle spese del processo esecutivo avrebbe dovuto essere parametrata ai va- lori medi della tariffa. 1.2 Per quanto riguarda la dedotta violazione dei valori minimi dei compensi previsti dalla tariffa, il ricorrente sostiene che, in virtù del carattere “omnicomprensivo” della liquidazione delle spese dell’esecuzione (per complessivi € 250,00), sarebbe in realtà stato riconosciuto in suo favore dal giudice dell’esecuzione un importo pari a soli € 72,76 a titolo di com- pensi, da decurtare ulteriormente delle spese generali imponi- bili, nonché degli accessori tributari e previdenziali. In definiti- va, quindi lo stesso sarebbe pari in realtà a soli € 49,87, a fronte di un minimo tariffario pari ad € 166,00. Ciò in quanto, della somma complessiva liquidata, andrebbero imputati € 177,24 a spese vive non imponibili (precisamente: € 75,00 per spese di notifica del pignoramento; € 43,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 27,00 per la relativa marca da bollo; € 21,24 per spese di copia dell’ordinanza di assegnazio- ne; € 11,00 per la notifica della stessa) Orbene, con riguardo alle suddette spese vive non imponibili la indicata censura risulta fondata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sui documenti allegati al ricorso sub B, C e D («B. atto di pignoramento presso terzi in- Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 Numero sezionale 426/2022 troduttivo del procedimento NRE 43410/2013 Tribunale di Numero di raccolta generale 12683/2022Data pubblicazione 21/04/2022 Roma munito di attestazione di pagamento della notifica; C. nota di iscrizione a ruolo del pignoramento NRE 43410/2013 Tribunale di Roma munita di contributo unificato e marca da bollo; D. ordinanza di assegnazione NRE 43410/2013 del 20.04.2015 munita di marche da bollo per le copie esecuti- ve»). In realtà, però, da tali documenti (contenuti in apposito fasci- colo allegato al ricorso, come da indicazione a pag. 14 del ri- corso stesso) non emergono affatto i predetti esborsi, nella misura indicata dal ricorrente (più precisamente, risultano do- cumentati esborsi di € 7,82 per la notifica del pignoramento e € 45,00 complessivi per l’iscrizione a ruolo dello stesso, per un totale di € 52,82). Né nel ricorso risulta specificamente richiamato, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il preciso contenuto degli atti processuali difensivi di entrambe le parti da cui possa eventualmente desumersi che il titolo e l’entità di tali esborsi era stata puntualmente e dettagliatamente allegata nel corso del giudizio di merito e non era stata oggetto di contestazione. Va d’altra parte, in proposito, ribadito quanto di recente chia- rito da questa stessa Corte, e cioè che «nelle procedure ese- cutive, alla “fase istruttoria”, per la quale l’ultimo periodo dell’art. 4 del d.m. prevede la possibilità di una immotivata ri- duzione fino al settanta per cento, corrisponda la “fase di trat- tazione e conclusiva” descritta al punto 17 della tabella allega- ta al decreto: con la conseguenza che il giudice può allora di- scostarsi, senza alcuna particolare motivazione, da quei valori medi in ragione del cinquanta per cento per il compenso per la fase introduttiva e del settanta per cento per quella successi- va» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenze nn. 7349 e 7350 del 07/03/2022, che al momento non risultano ancora massima- te), con la conseguenza che il complessivo compenso minimo, Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 Numero sezionale 426/2022 per lo scaglione di valore applicabile nella fattispecie (quelNumero di raccolta generale 12683/2022lo Data pubblicazione 21/04/2022 inferiore ad € 1.100,00) non è pari ad € 166,00 (come soste- nuto dal ricorrente), ma ad € 120,00, secondo il seguente conteggio: Fase introduttiva: 105,00 (ridotto del 50% = € 52,50) Fase di trattazione e conclusiva: 225,00 (ridotto del 70% = € 67,50) Compenso minimo: € 52,50+€ 67,50= € 120,00 Accessori sul compenso minimo di € 120,00 Spese generali 15%: € 18,00 CPA 4%: 5,52 IVA 22%: € 31,57 Totale compenso minimo maggiorato degli accessori: € 175,09 La censura per cui dovrebbero ritenersi violati i minimi di tarif- fa, formulata sulla base del conteggio contenuto nel ricorso, risulta in definitiva inammissibile, in quanto la liquidazione complessiva pari ad € 250,00, non può ritenersi di per sé in violazione dei minimi tariffari (e ciò anche sommando all’importo dei suddetti minimi, pari ad € 120,00, maggiorato degli accessori necessari, quello delle spese vive non imponi- bili effettivamente da ritenersi documentate nella presente sede) e, in mancanza della necessaria specificità del ricorso con riguardo alle ulteriori spese vive non imponibili indicate dal ricorrente, non è possibile valutare se sussiste effettiva- mente la dedotta violazione. 2. Con il secondo motivo si denunzia «la nullità della sentenza e l’errore processuale per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver qualifi- cato il Tribunale come “seriale” la procedura esecutiva NRE 43410/2013, nonostante la circostanza sia stata reiteratamen- te contestata dalla parte opponente/odierna ricorrente e non sia mai stata dimostrata». Il motivo è infondato. Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 Ad avviso di questa Corte, al di là del termine impiegato dal Numero sezionale 426/2022Numero di raccolta generale 12683/2022 tribunale (“procedura seriale”), va considerata certamente le- Data pubblicazione 21/04/2022 gittima (e anzi addirittura auspicabile, almeno nei tribunali di più grandi dimensioni) l’utilizzazione di tabelle predisposte in via generale dall’ufficio per garantire l’uniformità delle liquida- zioni nei procedimenti come quelli di espropriazione presso terzi in cui non si pongano particolari questioni giuridiche, il che di certo si verifica quando, come nella specie, si tratti di esecuzioni aventi ad oggetto depositi presso enti o istituti pubblici o che, comunque, svolgono una massiccia attività a contatto con il pubblico e quindi sono interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, e ciò soprattutto quando l’esecuzione stessa sia fondata su titolo esecutivo co- stituito da una precedente ordinanza di assegnazione e/o si tratti di competenze professionali dovute in base a clausole di distrazione in favore di legali che svolgono frequentemente la loro attività nel suddetto campo. In tali casi, le attività svolte dal difensore sono di regola molto semplici e ripetitive ed è, quindi, più che opportuno garantire l’uniformità di trattamento in sede di liquidazione delle spese processuali, purché ciò avvenga: a) con la rigorosa espressa distinzione tra gli importi ricono- sciuti a titolo di spese vive non imponibili e di quelli ricono- sciuti a titolo di compensi professionali (dovendosi ritenere il- legittima la mera indicazione dell’importo complessivo, priva della distinta specificazione delle due voci, secondo la giuri- sprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Or- dinanza n. 23919 del 29/10/2020, Rv. 659360 – 01; nel me- desimo senso: Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32394 del 11/12/2019, Rv. 656119 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19623 del 30/09/2016, Rv. 641242 – 01; Sez. L, Sentenza n. 24890 del 25/11/2011, Rv. 619783 – 01; Sez. 3, Sentenza n. Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 16390 del 14/07/2009, Rv. 609257 – 01; Sez. 5, Sentenza n. Numero sezionale 426/2022Numero di raccolta generale 12683/2022 6338 del 10/03/2008, Rv. 602401 – 01; Sez. 3, Sentenza n. Data pubblicazione 21/04/2022 5318 del 08/03/2007, Rv. 596694 – 01); b) di regola, nel rispetto dei minimi di tariffa; c) eventualmente anche in deroga ai minimi tariffari, purché in tal caso sulla base di adeguata motivazione (si vedano in proposito le pronunzie già richiamate al paragrafo 1.1: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03). La deroga ai minimi di tariffa potrebbe, del resto, ritenersi giustificata, ad esempio, nelle procedure promosse per crediti di scarsa entità economica, in cui l’importo liquidato a titolo di spese rischierebbe di essere addirittura superiore al credito per cui si procede, o in altri analoghi casi (la legittimità della deroga ai minimi tariffari può trovare, in generale, adeguata giustificazione anche nei principi di correttezza e buona fede processuale: si considerino in proposito i principi richiamati, sia pure a diverso fine, in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015, Rv. 634704 – 01, nonché il principio generale al- la base di una disposizione come quella di cui all’art. 91, comma 4, c.p.c., benché operante in via diretta esclusivamen- te in una peculiare e limitata ipotesi), ferma restando l’esigenza di adeguata esplicita motivazione. In definitiva, le censure formulate dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame, in relazione all’affermato carattere “seria- le” della procedura esecutiva per cui è causa, devono ritenersi infondate. 3. Con il terzo motivo si denunzia «la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 113, 484 co. 2 e 488 c.p.c., in relazione Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 Numero sezionale 426/2022 all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché l’errore processualeNumero di raccolta generale 12683/2022 ex Data pubblicazione 21/04/2022 art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per non aver provveduto il giudice del merito dell’opposizione ex art. 618 c.p.c. ad acquisire nel procedimento il fascicolo dell’esecuzione NRE 43410/2013, omettendo quindi di prende- re effettiva e completa contezza degli esborsi sostenuti dal creditore procedente». Il motivo resta sostanzialmente assorbito in virtù di quanto già osservato, in relazione al primo motivo, con riguardo al di- fetto di specificità delle censure aventi ad oggetto la mancata considerazione delle spese vive non imponibili sostenute per il processo esecutivo. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Ric. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 22400/2019 Numero sezionale 426/2022 ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovu-Numero di raccolta generale 12683/2022Data pubblicazione 21/04/2022 to), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. n. 22400/2019 – Sez. 3 – Ad. 15 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R