Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21582/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA sez. dist. di SALERNO n. 5681/2021 depositata il 08/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Il presente giudizio – che trae origine dall’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento, limitatamente a duecartelle – presenta quali tratti di peculiarità le vicende verificatesi nelgiudizio di primo grado, che possono essere riassunte – alla luce di quantoriferito dall’Agenzia delle Entrate (che riporta a pag. 3 del ricorso incassazione la motivazione della sentenza di primo grado) – come di seguitoriportato:- il ricorso introduttivo davanti alla Commissione tributaria provinciale diAvellino veniva notificato in data 30/09/2019;- l’Ufficio, a fronte del termine di scadenza per la costituzione in giudizio disessanta giorni (che spirava il 29/11/201), si costituiva in data 27/11/2019;- la Commissione tributaria provinciale di Avellino fissava l’udienza ditrattazione in data 09/12/2019;- il giudice di prime cure – calcolando a ritroso, rispetto all’udienza fissatail [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di venti giorni liberi per la produzione delladocumentazione, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, alla data del18/11/2019 (quando non era scaduto il termine di sessanta giorni per lacostituzione della parte resistente, che decorreva dalla data dellanotificazione del ricorso introduttivo del giudizio) – riteneva tardiva lacostituzione in giudizio dell’amministrazione finanziaria e,conseguentemente, intempestiva la documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria.

Sosteneva, infatti, che, a fronte dellacostituzione in data 27/11/2019, non era stato rispettato il termine di ventigiorni previsto dall’art. 32 d.lgs. cit.

Veniva, quindi, accolto il ricorsoproposto dal contribuente con sentenza n. 6/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. dist.

Salerno,ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (che denunciavaNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’erroneo calcolo dei termini processuali da parte del giudice di prime curee la conseguente necessità di esaminare la documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria stessa), con la sentenza n. 5681/2021depositata in data 08/07/2021.3.

In particolare, il giudice di seconde cure, ha così motivato la decisione dirigetto: «L’appello è infondato.

L’avviso di intimazione veniva notificato alcontribuente ed in esso avviso vi erano contenuti numerosi atti di imposta,tutti relativi a cartelle di pagamento per IRPEF ed IVA dovute per leannualità 2001 e 2014.

La contestazione circa la tardività di costituzione ingiudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non appare allostato fondata.

In ogni caso non vi è corretta dimostrazione della regolarenotifica degli atti presupposti, per cui le doglianze di controparte sono daritenersi condivisibili con espresso riferimento anche alle eccezioni diprescrizione.

Le spese, ritenendo giusti i motivi, vengono compensate tra leparti.»4.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.5.

La parte intimata non si è costituita.6.

Con ordinanza interlocutoria n. 540/2025 pubblicata in data 09/01/2025,questa Corte – rilevato che, con istanza depositata in data 15/03/2023, erastato rappresentato dalla ricorrente che la CTR della Sicilia aveva accolto ilricorso per revocazione dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle medesimeragioni ed era stato conseguentemente chiesto di dichiarare la cessazionedella materia del contendere – ha disposto il rinvio della causa a nuovoruolo, al fine di chiedere chiarimenti.

È stato, infatti, evidenziato che lasentenza di revocazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate era stataemessa da un’altra Corte di giustizia tributaria rispetto a quella che avevapronunciato la sentenza pronunciata nel presente giudizio.6.1.

In data 23/01/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria,chiarendo che l’istanza di cessazione della materia del contendereNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026riguardava, in realtà, un altro procedimento ed era stata depositata nelpresente giudizio per mero errore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza impugnata per omessa e/o apparente motivazione.

Violazionedell’art. 132, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che la sentenzaimpugnata risulta, ictu oculi, priva di una reale motivazione, essendosilimitata a poche e laconiche affermazioni, incomprensibili e inidonee a dareconto del percorso logico seguito dai giudici di appello.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata, per violazionedella disposizione (art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992) che impone la costituzionein giudizio entro sessanta giorni.

Il giudice di seconde cure si è limitato arilevare che la contestazione relativa alla tardività della costituzione ingiudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate non appariva, allo stato fondata.Ciò senza considerare che l’Ufficio si era costituito nei termini di cui all’art.23 d.lgs. n. 546 del 1992, producendo le relate di notifica.

La costituzionein giudizio era, quindi, tempestiva, in quanto avvenuta in data 27/11/2019,entro il termine di sessanta giorni che, a fronte del ricorso notificato in data30/11/2019, spirava il 29/11/2019.

Non era stato, poi, rispettato il terminea difesa nei confronti dell’Agenzia del ricorrente, posto, che la fissazionedell’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], comportava il calcolo a ritroso del terminedi venti giorni al 18/11/2019, quando non era ancora scaduto il termine perla costituzione.

Una volta rilevato che l’udienza era stata fissata a ridossodel termine per la costituzione, i giudici avrebbero dovuto, quindi, dichiarareammissibile la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria.Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026Non poteva, infatti, trovare applicazione il termine di venti giorni, dalmomento che l’udienza veniva fissata solamente dieci giorni dopo lascadenza del termine per la costituzione in giudizio.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 30, 31, 47 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in ragionedel fatto che l’art. 30 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il Presidente dellaCommissione, fissa la trattazione della controversia, scaduto in ogni caso iltermine per la costituzione delle parti.

L’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992prevede, poi, che la data di trattazione è comunicata dalla cancelleria dellaCommissione tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.In caso di sospensione dell’atto impugnato l’art. 47, comma 6, d.lgs. n.546 del 1992 prevede che la trattazione della controversia non deve esserefissata oltre novanta giorni dalla pronuncia.Le disposizioni appena evocate non sono state rispettate nel caso inesame: l’udienza di merito è stata fissata, infatti, per il 09/12/2019 (almomento della decisione della sospensione sull’esecuzione, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]), prima che scadesse il termine per la costituzione e, allo stessotempo, non è stato rispettato neppure il termine di trenta giorni liberiprevisto tra la comunicazione dell’udienza e la sua celebrazione.Inoltre, oltre a negare la tempestività della costituzione dell’ufficio, si èpreteso, erroneamente, il rispetto per la produzione dei documenti.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 2946 c.c.e 2948 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.4.1.

Con tale motivo la ricorrente – pur ritenendo assorbente quanto giàindicato nei precedenti motivi di ricorso – ritiene che la sentenza impugnatasia ulteriormente errata per aver affermato che non vi era correttadimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, con laNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026conseguente ammissibilità delle doglianze del contribuente.

Difatti, lecartelle contestate sono state notificate nel termine decadenziale previstodall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, unico termine da considerare perverificare la correttezza degli adempimenti dell’ufficio.5.

Passando all’esame del ricorso, il primo motivo di ricorso è fondato,con il conseguente assorbimento di tutti gli altri.6.

Nel caso di specie, come emerge sia da quanto riportato in premessache dall’illustrazione dei contenuti del ricorso, la questione controversariguardava, a fronte della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data30/09/2019 e della costituzione in giudizio dell’amministrazione finanziariain data 27/11/2019, la fissazione dell’udienza, da parte del giudice di primecure, in data 09/12/2019.

Ne conseguiva che, da un lato, la costituzionedell’amministrazione finanziaria – secondo la prospettazione della ricorrente– era tempestiva (perché il termine di sessanta giorni scadeva il29/11/2019) e, dall’altro lato, che il calcolo a ritroso del termine di ventigiorni per le produzioni ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, determinava unasorta di cortocircuito processuale che faceva ritenere decaduta dallaproduzione dei documenti la parte che si era costituita in giudizio neltermine di legge ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992.6.1.

La CTR si è limitata, tuttavia, ad affermare che la contestazionedella tardiva costituzione in giudizio allo stato non appariva fondata, senzalasciare evincere in alcun modo quali fossero le ragioni di tale asserzione,invero, criptica.

Tanto più che la verifica da parte del giudice circa latempestività della costituzione della parte del processo si fonda sul riscontrodi adempimenti formali cadenzati dalle norme processuali e da eseguire neitermini di legge.

Non può essere, quindi, incentrata su un giudizio diapparenza o verosimiglianza, come risulta dalla sentenza impugnata, dovesi legge che: «La contestazione circa la tardività di costituzione in giudizioda parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non appare allo statoNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026fondata», senza spiegare alcunché sulle ragioni che hanno condotto a taleaffermazione.6.2.

Non è, quindi, rispettato il minimo costituzionale previsto per lamotivazione anche a seguito della riformulazione dell’art. 360, primocomma, c.p.c., per effetto della riforma del 2012.

Le Sezioni Unite di questaCorte hanno, infatti, precisato che è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).È stato, inoltre, precisato che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 28/01/2025, n. 1986).7.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con ilconseguente assorbimento degli altri motivi.8.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA sez. dist. di SALERNO n. 5681/2021 depositata il 08/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Il presente giudizio – che trae origine dall’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento, limitatamente a duecartelle – presenta quali tratti di peculiarità le vicende verificatesi nelgiudizio di primo grado, che possono essere riassunte – alla luce di quantoriferito dall’Agenzia delle Entrate (che riporta a pag. 3 del ricorso incassazione la motivazione della sentenza di primo grado) – come di seguitoriportato:- il ricorso introduttivo davanti alla Commissione tributaria provinciale diAvellino veniva notificato in data 30/09/2019;- l’Ufficio, a fronte del termine di scadenza per la costituzione in giudizio disessanta giorni (che spirava il 29/11/201), si costituiva in data 27/11/2019;- la Commissione tributaria provinciale di Avellino fissava l’udienza ditrattazione in data 09/12/2019;- il giudice di prime cure – calcolando a ritroso, rispetto all’udienza fissatail [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di venti giorni liberi per la produzione delladocumentazione, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, alla data del18/11/2019 (quando non era scaduto il termine di sessanta giorni per lacostituzione della parte resistente, che decorreva dalla data dellanotificazione del ricorso introduttivo del giudizio) – riteneva tardiva lacostituzione in giudizio dell’amministrazione finanziaria e,conseguentemente, intempestiva la documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria. Sosteneva, infatti, che, a fronte dellacostituzione in data 27/11/2019, non era stato rispettato il termine di ventigiorni previsto dall’art. 32 d.lgs. cit. Veniva, quindi, accolto il ricorsoproposto dal contribuente con sentenza n. 6/2020.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. dist. Salerno,ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (che denunciavaNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’erroneo calcolo dei termini processuali da parte del giudice di prime curee la conseguente necessità di esaminare la documentazione prodottadall’amministrazione finanziaria stessa), con la sentenza n. 5681/2021depositata in data 08/07/2021.3. In particolare, il giudice di seconde cure, ha così motivato la decisione dirigetto: «L’appello è infondato. L’avviso di intimazione veniva notificato alcontribuente ed in esso avviso vi erano contenuti numerosi atti di imposta,tutti relativi a cartelle di pagamento per IRPEF ed IVA dovute per leannualità 2001 e 2014. La contestazione circa la tardività di costituzione ingiudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non appare allostato fondata. In ogni caso non vi è corretta dimostrazione della regolarenotifica degli atti presupposti, per cui le doglianze di controparte sono daritenersi condivisibili con espresso riferimento anche alle eccezioni diprescrizione. Le spese, ritenendo giusti i motivi, vengono compensate tra leparti.»4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.5. La parte intimata non si è costituita.6. Con ordinanza interlocutoria n. 540/2025 pubblicata in data 09/01/2025,questa Corte – rilevato che, con istanza depositata in data 15/03/2023, erastato rappresentato dalla ricorrente che la CTR della Sicilia aveva accolto ilricorso per revocazione dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle medesimeragioni ed era stato conseguentemente chiesto di dichiarare la cessazionedella materia del contendere – ha disposto il rinvio della causa a nuovoruolo, al fine di chiedere chiarimenti. È stato, infatti, evidenziato che lasentenza di revocazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate era stataemessa da un’altra Corte di giustizia tributaria rispetto a quella che avevapronunciato la sentenza pronunciata nel presente giudizio.6.1. In data 23/01/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria,chiarendo che l’istanza di cessazione della materia del contendereNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026riguardava, in realtà, un altro procedimento ed era stata depositata nelpresente giudizio per mero errore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza impugnata per omessa e/o apparente motivazione. Violazionedell’art. 132, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che la sentenzaimpugnata risulta, ictu oculi, priva di una reale motivazione, essendosilimitata a poche e laconiche affermazioni, incomprensibili e inidonee a dareconto del percorso logico seguito dai giudici di appello.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata, per violazionedella disposizione (art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992) che impone la costituzionein giudizio entro sessanta giorni. Il giudice di seconde cure si è limitato arilevare che la contestazione relativa alla tardività della costituzione ingiudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate non appariva, allo stato fondata.Ciò senza considerare che l’Ufficio si era costituito nei termini di cui all’art.23 d.lgs. n. 546 del 1992, producendo le relate di notifica. La costituzionein giudizio era, quindi, tempestiva, in quanto avvenuta in data 27/11/2019,entro il termine di sessanta giorni che, a fronte del ricorso notificato in data30/11/2019, spirava il 29/11/2019. Non era stato, poi, rispettato il terminea difesa nei confronti dell’Agenzia del ricorrente, posto, che la fissazionedell’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], comportava il calcolo a ritroso del terminedi venti giorni al 18/11/2019, quando non era ancora scaduto il termine perla costituzione. Una volta rilevato che l’udienza era stata fissata a ridossodel termine per la costituzione, i giudici avrebbero dovuto, quindi, dichiarareammissibile la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria.Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026Non poteva, infatti, trovare applicazione il termine di venti giorni, dalmomento che l’udienza veniva fissata solamente dieci giorni dopo lascadenza del termine per la costituzione in giudizio.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 30, 31, 47 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in ragionedel fatto che l’art. 30 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il Presidente dellaCommissione, fissa la trattazione della controversia, scaduto in ogni caso iltermine per la costituzione delle parti. L’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992prevede, poi, che la data di trattazione è comunicata dalla cancelleria dellaCommissione tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima.In caso di sospensione dell’atto impugnato l’art. 47, comma 6, d.lgs. n.546 del 1992 prevede che la trattazione della controversia non deve esserefissata oltre novanta giorni dalla pronuncia.Le disposizioni appena evocate non sono state rispettate nel caso inesame: l’udienza di merito è stata fissata, infatti, per il 09/12/2019 (almomento della decisione della sospensione sull’esecuzione, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]), prima che scadesse il termine per la costituzione e, allo stessotempo, non è stato rispettato neppure il termine di trenta giorni liberiprevisto tra la comunicazione dell’udienza e la sua celebrazione.Inoltre, oltre a negare la tempestività della costituzione dell’ufficio, si èpreteso, erroneamente, il rispetto per la produzione dei documenti.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 2946 c.c.e 2948 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.4.1. Con tale motivo la ricorrente – pur ritenendo assorbente quanto giàindicato nei precedenti motivi di ricorso – ritiene che la sentenza impugnatasia ulteriormente errata per aver affermato che non vi era correttadimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, con laNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026conseguente ammissibilità delle doglianze del contribuente. Difatti, lecartelle contestate sono state notificate nel termine decadenziale previstodall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, unico termine da considerare perverificare la correttezza degli adempimenti dell’ufficio.5. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo di ricorso è fondato,con il conseguente assorbimento di tutti gli altri.6. Nel caso di specie, come emerge sia da quanto riportato in premessache dall’illustrazione dei contenuti del ricorso, la questione controversariguardava, a fronte della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data30/09/2019 e della costituzione in giudizio dell’amministrazione finanziariain data 27/11/2019, la fissazione dell’udienza, da parte del giudice di primecure, in data 09/12/2019. Ne conseguiva che, da un lato, la costituzionedell’amministrazione finanziaria – secondo la prospettazione della ricorrente– era tempestiva (perché il termine di sessanta giorni scadeva il29/11/2019) e, dall’altro lato, che il calcolo a ritroso del termine di ventigiorni per le produzioni ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, determinava unasorta di cortocircuito processuale che faceva ritenere decaduta dallaproduzione dei documenti la parte che si era costituita in giudizio neltermine di legge ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992.6.1. La CTR si è limitata, tuttavia, ad affermare che la contestazionedella tardiva costituzione in giudizio allo stato non appariva fondata, senzalasciare evincere in alcun modo quali fossero le ragioni di tale asserzione,invero, criptica. Tanto più che la verifica da parte del giudice circa latempestività della costituzione della parte del processo si fonda sul riscontrodi adempimenti formali cadenzati dalle norme processuali e da eseguire neitermini di legge. Non può essere, quindi, incentrata su un giudizio diapparenza o verosimiglianza, come risulta dalla sentenza impugnata, dovesi legge che: «La contestazione circa la tardività di costituzione in giudizioda parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non appare allo statoNumero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026fondata», senza spiegare alcunché sulle ragioni che hanno condotto a taleaffermazione.6.2. Non è, quindi, rispettato il minimo costituzionale previsto per lamotivazione anche a seguito della riformulazione dell’art. 360, primocomma, c.p.c., per effetto della riforma del 2012. Le Sezioni Unite di questaCorte hanno, infatti, precisato che è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).È stato, inoltre, precisato che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 28/01/2025, n. 1986).7. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con ilconseguente assorbimento degli altri motivi.8. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;Numero registro generale 4623/2022Numero sezionale 4897/2026Numero di raccolta generale 21582/2026Data pubblicazione 24/06/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 21582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris