CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità per entrambi i ricorsi udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento e, in subordine perché venga dichiarata la prescrizione. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 31/01/2020 del Tribunale di Messina, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, comma 1 lett. b) d.lgs 152/2006 e condannati alla pena di mesi otto di arresto ed euro 5.000 di ammenda ciascuno. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado e disatteso le deduzioni difensive, senza tener conto di quanto evidenziato circa l'assoluta incongruenza del materiale probatorio (in particolare le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e le produzioni documentali) e la non rispondenza allo stesso della ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di appello aveva motivato il diniego con generico riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso. Con il primo ed il secondo motivo deduce violazione degli artt. 533 e 192, comma 2, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva fondato la conferma della sentenza di primo grado sulle dichiarazioni rese dalla teste Raito che evidenziavano elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normativamente richiesti; evidenzia che non vi era alcun riscontro probatorio alla circostanza che il ricorrente avesse asportato il materiale in eternit rinvenuto sul posto, del quale non era stata rinvenuto alcun elemento sul mezzo dello stesso. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente applicato tale norma, difettando la prova della non occasionalità dell'attività di gestione dei rifiuti. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello si era limitata a confermare le argomentazioni del Tribunale sul punto, mentre l'assoluta occasionalità della condotta e l'assenza di riscontro circa un pericolo effettivo e concreto erano circostanze che giustificavano l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 133, 62-bis e 163 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva confermato le valutazioni del Tribunale, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a richiamare la gravità del fatto ed i precedenti penali dell'imputato, senza considerare che il prevenuto non svolgeva abitualmente l'attività contestata e che i precedenti penali erano risalenti nel tempo e relativi per la quasi totalità a fattispecie depenalizzate; erroneamente, infine, era stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. E' stata chiesta la trattazione orale del ricorso a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordine logico vanno previamente trattati i motivi dei ricorsi afferenti all'affermazione della penale responsabilità. 2.11 primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va rilevata la aspecificità del motivo ai sensi degli artt. 591 e 581 cod, proc. pen. Il ricorrente si limita a censurare genericamente la sentenza resa dal giudice di secondo grado, allegando che la Corte territoriale non avrebbe valutato il compendio probatorio, le cui risultanze escluderebbero la sua responsabilità, e senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla capacità dimostrativa delle prove raccolte. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa. Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità, evidenziando plurimi e convergenti elementi di fatto dimostrativi della contestata condotta di concorso materiale del Birtolo nel reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) del d.lgs 152/2006. I Giudici di appello, nel condividere e confermare la valutazione del primo giudice, hanno dato rilievo alle seguenti circostanze di fatto: [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in data 8 aprile 2015 autorizzazione per l'esecuzione di lavori di rimozione e sostituzione della copertura in eternit nel fabbricato di sua proprietà ubicato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e conferito incarico per la relativa esecuzione alla ditta A.B. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], ditta priva della prescritta autorizzazione per l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi; a seguito dei sopralluoghi eseguiti da personale della locale [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 9,10 e 11 novembre 2016 si constatava l'avvenuta rimozione ed il trasporto altrove di gran parte dell'eternit; al momento dei sopralluoghi i lavori di sostituzione della copertura dell'immobile erano in corso di esecuzione da parte della ditta A.B. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], il cui titolare era presente sul cantiere; altra ditta autorizzata al trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riceveva incarico dal [OSCURATO:PERSONA] solo in data 9.11. 2016 e programmava per l'inizio dei lavori la successiva data del 18.11.2016. Tali elementi fattuali certi, esaminati in relazione alla loro valenza indicativa sia singolarmente che con valutazione unitaria e logica, sono stati ritenuti dai Giudici di merito dimostrativi, quale prova indiziaria, della responsabilità del Birtolo per il reato contestato, quale materiale esecutore della condotta illecita di smaltimento delle lastre di amianto rimosse dalla copertura dell'immobile di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], committente dei lavori; a fronte di tale quadro indiziario, ritenuto grave preciso e concordante, è stata, quindi, ritenuta circostanza non rilevante il mancato rinvenimento dei rifiuti pericolosi al momento dei sopralluoghi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] perché, con tutta evidenza, già rimossi e trasportati altrove. La valutazione dei Giudici di merito è stata correttamente effettuata e si fonda su argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche che si sottraggono, al sindacato di legittimità. Va ricordato che la valutazione del peso probatorio degli indizi, da attuarsi - come avvenuto nella specie - con il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, in una prospettiva globale e unitaria (Sez. U, 33748 del 12/07/2005, Rv.231678 - 01), spetta al giudice di merito e nel giudizio di legittimità può essere contestata solo per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 1, n. 3017 del 17/05/1995, Rv. 201732; Sez. 5, n. 780 del 30/07/1991, Rv. 188100). 1.3. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013, Ruggeri e a., Rv. 256737; Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, Grisetti, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez. 3, n. 16698 del 2 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956). Trattandosi, peraltro, di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, che ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836). Quanto alle attività di gestione dei rifiuti non autorizzate che la disposizione incriminatrice considera, occorre rifarsi alle norme definitorie contenute nell'art. 183, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, la cui lett. n), riassuntivamente, le individua considerando «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti», vale a dire le stesse condotte alternative richiamate - unitamente al commercio e all'intermediazione - dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006. Ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono invece essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, non massimata), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995). Nella specie, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il dato ponderale dei rifiuti, la loro natura ed il minimum organizzativo (utilizzo di mezzo adeguato e coinvolgimento di più persone) rende evidente la sussistenza del reato contestato. Ne discende che la doglianza proposta è del tutto destituita di fondamento. 4. Va, poi, esaminato il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza proposta è manifestamente infondata. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, così confermando la decisione del Tribunale, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla discreta quantità ed alla nocività dei rifiuti illecitamente gestiti. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali degli imputati. Ha, quindi, ritenuto assolutamente prevalente il richiamo, sia pure implicito, alla personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, nonchè Sez.5, n.45423 del 06/10/2004,Rv.230579, che ha precisato che trattasi di elemento che può essere valorizzato anche se relativo a reati depenalizzati, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale.). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), con conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate da entrambi i ricorrenti. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla dosimetria della pena sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua" (come avvenuto nella specie), "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen.. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197). Del pari manifestamente infondata, infine, è la doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ostativo ai precedenti penali dell'imputato. Va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n.6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136) e che l'esistenza di precedenti penali ben può rilevare, quale elemento ostativo preponderante, ai fini del diniego del beneficio (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460), anche se relativi a reati depenalizzati (Sez.5, n.34682 del 11/02/2005,Rv.232312 - 01; Sez.5, n.17660 del 03/03/2004, Rv. 229115 - 01). 6. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara ina