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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2015

Cassazione n. 15997/2022

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ORDINANZA sul ricorso 10533-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 3248 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio PIAZZA - PALMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 255/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 10533/2015 Premesso che

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Cosenza esponendo di aver partecipato nell'anno 1995 al concorso interno per otto posti di dirigente ma di non essersi potuto collocare in utile posizione di graduatoria a causa della mancata valutazione di un titolo da parte della commissione giudicatrice; di avere ottenuto dal Giudice del lavoro di Cosenza l'annullamento della delibera, con la quale la Giunta comunale aveva preso atto dei verbali della commissione nella parte relativa alla valutazione dei titoli e alla nomina dei vincitori, e di avere successivamente ottenuto dal T.A.R. della Calabria l'annullamento della determinazione dirigenziale che, nuovamente omettendo la valutazione del titolo, aveva confermato il punteggio già assegnatogli; esponendo ancora che solo con ordinanza del Sindaco in data 16 giugno 2006 gli era stato conferito un incarico dirigenziale, peraltro con decorrenza ai fini giuridici ed economici non dall'i aprile 2000, come era avvenuto per gli altri vincitori del medesimo concorso, ma dall'I_ maggio 2006.

1.1. Su tali premesse il Gagliardi ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di dirigente per il periodo 1/4/2000 - 30/4/2006, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti.

2. Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso e condannato l'Ente al pagamento delle differenze retributive dovute e al risarcimento del danno alla professionalità.

3. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 189/2015, pubblicata il 17 marzo 2015, ha confermato la decisione di primo grado.

3.1. La Corte ha ritenuto irrilevanti le pronunce del giudice amministrativo, con le quali era stata annullata la delibera di Giunta (n. 124 in data 29/3/2000) che aveva disposto di assegnare nove posti disponibili e vacanti agli idonei della graduatoria posizionati dal 14° al 22° posto, poiché il Gagliardi si era collocato in via definitiva al 12° posto della suddetta graduatoria e, pertanto, non aveva per nulla beneficiato di tale delibera poi giudizialmente annullata; ha inoltre ritenuto che il diritto del dipendente all'assunzione era insorto, in forza dei precedenti giudicati, già nel momento in cui esso era insorto per gli altri vincitori, e che, con tale diritto, era venuto ad esistenza anche il diritto al risarcimento del danno per la condotta inadempiente del Comune, danno che ben poteva essere liquidato nella misura delle retribuzioni non percepite.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cosenza con unico motivo, cui ha resistito il Gagliardi con controricorso.Rilevato che

5. Con l'unico motivo proposto il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 97 Cost., nullità per violazione di norme imperative e motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile: il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le decisioni del giudice amministrativo non potessero incidere sul diritto azionato dal Gagliardi, avendo annullato una delibera da cui il dipendente non aveva tratto beneficio, poiché tale conclusione era stata raggiunta dalla Corte di appello senza considerare in alcun modo il contenuto di tali decisioni e le ragioni di illegittimità della delibera di Giunta n. 124 del 29 marzo 2000 che vi erano state espresse in conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali; era, quindi, da ritenere che la nomina del Gagliardi a dirigente fosse illegittima e che, di conseguenza, egli non avesse diritto né al riconoscimento dello status di dirigente per il periodo 1/4/2000 - 30/4/2006, né al risarcimento del danno.

Ritenuto che

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Come già affermato da questa Corte, "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. cív., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse" (Cass. n. 26874/2018; conforme n. 19443/2011).

8. Si deve inoltre rilevare che: a) la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. comporta non soltanto l'indicazione delle norme, che si assumono violate, ma anche delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con esse e con la interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi) mentre, nella specie, è carente la stessa preliminare indicazione delle norme di diritto oggetto di violazione o di falsa applicazione, non essendo idoneo e sufficiente, ai fini in esame, il riferimento all'art. 113 cod. proc. civ. e con esso al generale principio di legalità della decisione giudiziaria; b) non risulta specificamente censurata la sentenza di appello, là dove la Corte territoriale ha accertato quale fosse la posizione definitiva del dipendente nella graduatoria (12° posto) e l'oggetto della delibera n. 124 del 2000, accertamento su cui ha fondato la valutazione di irrilevanza delle decisioni della giustizia amministrativa; e) il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le fondamentali pronunce n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono uniformate - può riguardare unicamente un "fatto storico", peraltro nella specie non individuato.

9. Con riferimento poi alla censura di motivazione "apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile", non ne risultano chiarite le ragioni e comunque è da ritenersi apparente la motivazione che, sebbene graficamente esistente, "non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Sez.

U n. 22232/2016).

9.1. E' invece del tutto chiaro il percorso argomentativo che ha condotto il giudice di appello a confermare la sentenza di primo grado e cioè: - irrilevanza delle pronunce, pur ammesse, della giustizia amministrativa, in quanto relative ad una delibera della Giunta comunale che, per le ragioni specificate in sentenza (cfr. p. 6), non aveva in alcun modo inciso sul diritto del dipendente; - diritto dello stesso alla posizione dirigenziale, con ogni effetto sul piano giuridico ed economico, a decorrere dall'1/4/2000, al pari di tutti gli altri vincitori del concorso interno, e, con identica decorrenza, al risarcimento del danno sofferto (in corretta adesione a Sez.

U n. 21671/2013 e a Cass. n. 9807/2012).

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

11. Di esse va disposta ex art. 93 cod. proc. civ. la distrazione in favore dei difensori del controricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti M. Piazza e G. Bisceglia.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021.

Il Presidente ott. [OSCURATO:PERSONA]) ,mizionatio Giudiziarie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10533-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 3248 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio PIAZZA - PALMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 255/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10533/2015 Premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Cosenza esponendo di aver partecipato nell'anno 1995 al concorso interno per otto posti di dirigente ma di non essersi potuto collocare in utile posizione di graduatoria a causa della mancata valutazione di un titolo da parte della commissione giudicatrice; di avere ottenuto dal Giudice del lavoro di Cosenza l'annullamento della delibera, con la quale la Giunta comunale aveva preso atto dei verbali della commissione nella parte relativa alla valutazione dei titoli e alla nomina dei vincitori, e di avere successivamente ottenuto dal T.A.R. della Calabria l'annullamento della determinazione dirigenziale che, nuovamente omettendo la valutazione del titolo, aveva confermato il punteggio già assegnatogli; esponendo ancora che solo con ordinanza del Sindaco in data 16 giugno 2006 gli era stato conferito un incarico dirigenziale, peraltro con decorrenza ai fini giuridici ed economici non dall'i aprile 2000, come era avvenuto per gli altri vincitori del medesimo concorso, ma dall'I_ maggio 2006. 1.1. Su tali premesse il Gagliardi ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello status di dirigente per il periodo 1/4/2000 - 30/4/2006, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti. 2. Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso e condannato l'Ente al pagamento delle differenze retributive dovute e al risarcimento del danno alla professionalità. 3. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 189/2015, pubblicata il 17 marzo 2015, ha confermato la decisione di primo grado. 3.1. La Corte ha ritenuto irrilevanti le pronunce del giudice amministrativo, con le quali era stata annullata la delibera di Giunta (n. 124 in data 29/3/2000) che aveva disposto di assegnare nove posti disponibili e vacanti agli idonei della graduatoria posizionati dal 14° al 22° posto, poiché il Gagliardi si era collocato in via definitiva al 12° posto della suddetta graduatoria e, pertanto, non aveva per nulla beneficiato di tale delibera poi giudizialmente annullata; ha inoltre ritenuto che il diritto del dipendente all'assunzione era insorto, in forza dei precedenti giudicati, già nel momento in cui esso era insorto per gli altri vincitori, e che, con tale diritto, era venuto ad esistenza anche il diritto al risarcimento del danno per la condotta inadempiente del Comune, danno che ben poteva essere liquidato nella misura delle retribuzioni non percepite. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cosenza con unico motivo, cui ha resistito il Gagliardi con controricorso.Rilevato che 5. Con l'unico motivo proposto il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 97 Cost., nullità per violazione di norme imperative e motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile: il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le decisioni del giudice amministrativo non potessero incidere sul diritto azionato dal Gagliardi, avendo annullato una delibera da cui il dipendente non aveva tratto beneficio, poiché tale conclusione era stata raggiunta dalla Corte di appello senza considerare in alcun modo il contenuto di tali decisioni e le ragioni di illegittimità della delibera di Giunta n. 124 del 29 marzo 2000 che vi erano state espresse in conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali; era, quindi, da ritenere che la nomina del Gagliardi a dirigente fosse illegittima e che, di conseguenza, egli non avesse diritto né al riconoscimento dello status di dirigente per il periodo 1/4/2000 - 30/4/2006, né al risarcimento del danno. Ritenuto che 6. Il ricorso è inammissibile. 7. Come già affermato da questa Corte, "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. cív., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse" (Cass. n. 26874/2018; conforme n. 19443/2011). 8. Si deve inoltre rilevare che: a) la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. comporta non soltanto l'indicazione delle norme, che si assumono violate, ma anche delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con esse e con la interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi) mentre, nella specie, è carente la stessa preliminare indicazione delle norme di diritto oggetto di violazione o di falsa applicazione, non essendo idoneo e sufficiente, ai fini in esame, il riferimento all'art. 113 cod. proc. civ. e con esso al generale principio di legalità della decisione giudiziaria; b) non risulta specificamente censurata la sentenza di appello, là dove la Corte territoriale ha accertato quale fosse la posizione definitiva del dipendente nella graduatoria (12° posto) e l'oggetto della delibera n. 124 del 2000, accertamento su cui ha fondato la valutazione di irrilevanza delle decisioni della giustizia amministrativa; e) il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le fondamentali pronunce n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono uniformate - può riguardare unicamente un "fatto storico", peraltro nella specie non individuato. 9. Con riferimento poi alla censura di motivazione "apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile", non ne risultano chiarite le ragioni e comunque è da ritenersi apparente la motivazione che, sebbene graficamente esistente, "non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Sez. U n. 22232/2016). 9.1. E' invece del tutto chiaro il percorso argomentativo che ha condotto il giudice di appello a confermare la sentenza di primo grado e cioè: - irrilevanza delle pronunce, pur ammesse, della giustizia amministrativa, in quanto relative ad una delibera della Giunta comunale che, per le ragioni specificate in sentenza (cfr. p. 6), non aveva in alcun modo inciso sul diritto del dipendente; - diritto dello stesso alla posizione dirigenziale, con ogni effetto sul piano giuridico ed economico, a decorrere dall'1/4/2000, al pari di tutti gli altri vincitori del concorso interno, e, con identica decorrenza, al risarcimento del danno sofferto (in corretta adesione a Sez. U n. 21671/2013 e a Cass. n. 9807/2012). 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 11. Di esse va disposta ex art. 93 cod. proc. civ. la distrazione in favore dei difensori del controricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti M. Piazza e G. Bisceglia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021. Il Presidente ott. [OSCURATO:PERSONA]) ,mizionatio Giudiziarie
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