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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10877/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i tre motivi di ricorso sono ripetitivi di tesi difensive già formulate ed adeguatamente confutate, con adeguata motivazione, dalle sentenze di merito, tanto da risultare sostanzialmente generici; osservato, in aggiunta, che il primo motivo non è consentito perché diretto ad ottenere l'ennesima rivalutazione del materiale probatorio (operazione non permessa in Cassazione) piuttosto che la valutazione della motivazione ab externo, in base ai soli parametri di valutazione della motivazione previsti dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); considerato, infine, che il motivo è anche manifestamente infondato avendo la Corte (i) esposto congruamente (pg. 4) le ragioni per cui si configura la rapina del cellulare ai danni del [OSCURATO:PERSONA], per impedire eventuali chiamate alle Forze dell'ordine, (ii) dato credito -con giudizio non sindacabile in questa sede - alla versione del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato minacciato con una pistola, di cui ha fornito una puntuale descrizione, ed infine (iii) ribadito (pg. 5) la giurisprudenza consolidata (cfr., tra molte: Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 - 01) secondo cui v'è assorbimento del sequestro di persona nella rapina solo nel caso in cui la privazione della libertà sia strettamente funzionale e collegata al compimento del reato contro il patrimonio, ma non qualora la privazione preceda o segua il reato predatorio, anche solo per pochi minuti (come nel caso di specie) per ragioni ulteriori (nel caso, per assicurarsi la fuga);osservato, quanto al secondo ed al terzo motivo, afferenti a diversi profili del trattamento sanzionatorio, che la Corte d'appello ha riservato ampie e condivisibili argomentazioni tanto alla ritenuta recidiva, quanto al diniego delle attenuanti generiche, in puntuale esercizio della propria esclusiva discrezionalità in materia, esaurendo così ogni spazio per una critica di legittimità sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i tre motivi di ricorso sono ripetitivi di tesi difensive già formulate ed adeguatamente confutate, con adeguata motivazione, dalle sentenze di merito, tanto da risultare sostanzialmente generici; osservato, in aggiunta, che il primo motivo non è consentito perché diretto ad ottenere l'ennesima rivalutazione del materiale probatorio (operazione non permessa in Cassazione) piuttosto che la valutazione della motivazione ab externo, in base ai soli parametri di valutazione della motivazione previsti dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); considerato, infine, che il motivo è anche manifestamente infondato avendo la Corte (i) esposto congruamente (pg. 4) le ragioni per cui si configura la rapina del cellulare ai danni del [OSCURATO:PERSONA], per impedire eventuali chiamate alle Forze dell'ordine, (ii) dato credito -con giudizio non sindacabile in questa sede - alla versione del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato minacciato con una pistola, di cui ha fornito una puntuale descrizione, ed infine (iii) ribadito (pg. 5) la giurisprudenza consolidata (cfr., tra molte: Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 - 01) secondo cui v'è assorbimento del sequestro di persona nella rapina solo nel caso in cui la privazione della libertà sia strettamente funzionale e collegata al compimento del reato contro il patrimonio, ma non qualora la privazione preceda o segua il reato predatorio, anche solo per pochi minuti (come nel caso di specie) per ragioni ulteriori (nel caso, per assicurarsi la fuga);osservato, quanto al secondo ed al terzo motivo, afferenti a diversi profili del trattamento sanzionatorio, che la Corte d'appello ha riservato ampie e condivisibili argomentazioni tanto alla ritenuta recidiva, quanto al diniego delle attenuanti generiche, in puntuale esercizio della propria esclusiva discrezionalità in materia, esaurendo così ogni spazio per una critica di legittimità sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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