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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28010/2023

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da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

Ricorrente contro Agenzia della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 2.

Controricorrente avverso la sentenza n.602/2020 del la Corte di appello di Brescia , depositata il 12.

6. 2020.

R.G.

N. 2240/2021.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20.

9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Consentenza 602 del 12.

6. 2020 la Corte di appello di Brescia confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima a zienda a gricola, avverso l’ordinanza ingiunzione del 27.

4. 2917 che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 per la violazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006, per avere commercializzato un vitello a cui era state somministrate sostanze non autorizzate ( nella specie desametasone ).

La Corte territoriale motivò la sua decisione affermando che dagli atti di causa risultava accertato che il vitello condotto al macello presentava una quantità di farmaco superiore al limite di legge, che la sua somministrazione era avvenuta senza prescrizione veterinaria e senza essere seguita dalla sua annotazione nell’apposito registro previsto dalla leggee che, sulla base di tali elementi di fatto, doveva ritenersi che la condotta contestata all’opponente integrasse l’illecito previsto dall’art. 14, comma 3 lett.a), d.lgs n. 158 del 2006.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’11.

1. 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosiad un unico motivo.

L’Agenzia della [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

L’unico motivo di ricorso denuncia errata applicazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d. lgs. n. 158 del 2006, assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di merito rilevato che ogni profilo della contestazione doveva ritenersi assorbito dalla circostanza che l’allevatore non aveva provveduto alla annotazione della somministrazione del farmaco nell’apposito registro previsto dall’art. 15 del decreto citato, che se fosse stata posta in essere avrebbe legittimato la sua somministrazione.

Si contesta, inoltre,la necessità che nel caso di specie il farmaco dovesse essere prescritto dal veterinario, atteso che come accertato nel verbale di sopralluogo, R.G.

N. 2240/2021.l’opponente deteneva legittimamente, previa autorizzazione all’acquisto e secondo le prescrizioni, il farmaco in questione.

Si assume quindi che l’ordinanza opposta doveva essere dichiarata illegittima, risultando applicabile nel caso di specie la più tenue sanzione prevista dalla legge per la violazione dell’art. 15 decreto citato.

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha motivato il rigetto della opposizione rilevando, con accertamenti di fatto non contestati dal ricorrente, che l’animale condotto al macello, sulla base delle analisi effettuate, risultava sottoposto a trattamento cortisonico con presenza della relativa sostanzasuperiore al limite consentito , che tale trattamento non era stato autorizzato da prescrizione del veterinario e che la somministrazione del farmaco non era stata annotata nell’apposito registro previsto dalla legge.

Sulla base di tali risultanze di fatto, la decisione impugnata, che ha ravvisato nella condotta ascritta all’opponente gli estremi dell’illecito previsto dall’art. 14, comma 3 lett.a), d. lgs. n. 158 del 2006 è corretta e si sottrae agevolmente alle censure sollevate dal ricorso.

Questa disposizione vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito.

L'art. 1, comma 3, lett. g), del medesimo d.lgs. n. 158 del 2006 precisa che per trattamento illecito si deve intendere « l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti».

Le circostanze che il farmaco sia stato somministrato ad un animale condotto al macello senza prescrizione del veterinarioed in quantità superiore rispetto al limite di legge, dati di fatto tutti incontestati, integrano certamente la condotta vietata dalla norma, configurando la somministrazione di sostanze non autorizzate.

L’argomento del ricorrente secondo cui rispetto a tali condotte assumerebbe carattere assorbente la mancata annotazione della somministrazione nel registro di cui all’art. 15, che è violazione di carattere formale punita meno gravemente, appare pertanto privo di qualsiasi consistenza logica e giuridica , r avvisandosi nella concotta contestata R.G.

N. 2240/2021.all’allevatore gli elementi di fatto ulteriori della somministrazione di sostanza in quantità eccedente quella consentita e della commercializzazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. Ricorrente contro Agenzia della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 2. Controricorrente avverso la sentenza n.602/2020 del la Corte di appello di Brescia , depositata il 12. 6. 2020. R.G. N. 2240/2021.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Consentenza 602 del 12. 6. 2020 la Corte di appello di Brescia confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima a zienda a gricola, avverso l’ordinanza ingiunzione del 27. 4. 2917 che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 per la violazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006, per avere commercializzato un vitello a cui era state somministrate sostanze non autorizzate ( nella specie desametasone ). La Corte territoriale motivò la sua decisione affermando che dagli atti di causa risultava accertato che il vitello condotto al macello presentava una quantità di farmaco superiore al limite di legge, che la sua somministrazione era avvenuta senza prescrizione veterinaria e senza essere seguita dalla sua annotazione nell’apposito registro previsto dalla leggee che, sulla base di tali elementi di fatto, doveva ritenersi che la condotta contestata all’opponente integrasse l’illecito previsto dall’art. 14, comma 3 lett.a), d.lgs n. 158 del 2006. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’11. 1. 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosiad un unico motivo. L’Agenzia della [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. L’unico motivo di ricorso denuncia errata applicazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d. lgs. n. 158 del 2006, assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di merito rilevato che ogni profilo della contestazione doveva ritenersi assorbito dalla circostanza che l’allevatore non aveva provveduto alla annotazione della somministrazione del farmaco nell’apposito registro previsto dall’art. 15 del decreto citato, che se fosse stata posta in essere avrebbe legittimato la sua somministrazione. Si contesta, inoltre,la necessità che nel caso di specie il farmaco dovesse essere prescritto dal veterinario, atteso che come accertato nel verbale di sopralluogo, R.G. N. 2240/2021.l’opponente deteneva legittimamente, previa autorizzazione all’acquisto e secondo le prescrizioni, il farmaco in questione. Si assume quindi che l’ordinanza opposta doveva essere dichiarata illegittima, risultando applicabile nel caso di specie la più tenue sanzione prevista dalla legge per la violazione dell’art. 15 decreto citato. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha motivato il rigetto della opposizione rilevando, con accertamenti di fatto non contestati dal ricorrente, che l’animale condotto al macello, sulla base delle analisi effettuate, risultava sottoposto a trattamento cortisonico con presenza della relativa sostanzasuperiore al limite consentito , che tale trattamento non era stato autorizzato da prescrizione del veterinario e che la somministrazione del farmaco non era stata annotata nell’apposito registro previsto dalla legge. Sulla base di tali risultanze di fatto, la decisione impugnata, che ha ravvisato nella condotta ascritta all’opponente gli estremi dell’illecito previsto dall’art. 14, comma 3 lett.a), d. lgs. n. 158 del 2006 è corretta e si sottrae agevolmente alle censure sollevate dal ricorso. Questa disposizione vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito. L'art. 1, comma 3, lett. g), del medesimo d.lgs. n. 158 del 2006 precisa che per trattamento illecito si deve intendere « l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti». Le circostanze che il farmaco sia stato somministrato ad un animale condotto al macello senza prescrizione del veterinarioed in quantità superiore rispetto al limite di legge, dati di fatto tutti incontestati, integrano certamente la condotta vietata dalla norma, configurando la somministrazione di sostanze non autorizzate. L’argomento del ricorrente secondo cui rispetto a tali condotte assumerebbe carattere assorbente la mancata annotazione della somministrazione nel registro di cui all’art. 15, che è violazione di carattere formale punita meno gravemente, appare pertanto privo di qualsiasi consistenza logica e giuridica , r avvisandosi nella concotta contestata R.G. N. 2240/2021.all’allevatore gli elementi di fatto ulteriori della somministrazione di sostanza in quantità eccedente quella consentita e della commercializzazione. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consigl
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