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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45493/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette wàgl... - le conclusioni del PG Se,,q2,1Q. \\FL NOITt\c\( rt11,\ Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di venticinque sentenze di condanna, commessi nell'arco temporale dal 2002 al 2010.

La finalità di conseguire il proprio sostentamento attraverso il crimine è indicativa esclusivamente della inclinazione a delinquere e dello stile di vita criminale e non è elemento utile a identificare un'anticipata unitaria preordinazione degli atti criminosi in esame, atteggiandosi quale mero elemento comune a tutti i reati contro il patrimonio.

L'assenza di elementi sintomatici idonei a ricondurre i singoli fatti a una iniziale ideazione, anche in considerazione dei diversi luoghi in cui i reati sono stati commessi e del notevole arco temporale in cui sono compresi, li fa ritenere espressivi di una generica attività delinquenziale, occasionata da spinte criminogene contingenti, che esaurirono la loro fase intellettiva ed organizzativa nel momento stesso in cui realizzarono l'evento vietato dall'ordinamento.

Significativa della mancanza di unicità del disegno criminoso è che il richiedente agì in concorso con complici diversi, il che rende palese che l'impulso e la determinazione a delinquere furono di volta in volta diversi.

Nessun rilievo ha poi che, con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte di appello di Palermo condannò il richiedente per la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il ricorrente ha commesso i reati di furto, di ricettazione, di riciclaggio di autoveicoli, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, sempre per il medesimo motivo.

Al fine di conseguire il proprio sostentamento attraverso il crimine ha commesso i reati di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti con segni falsi, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti.

I reati sono stati commessi con il medesimo modus operandi e sono connotati da identità tipologica e di beni giuridici.

Quel che conta è che al momento della commissione del primo reato l'autore abbia programmato, almeno nelle linee essenziali, i successivi, al di là della ideazione di commetterli in proprio o concorrendo con altri soggetti.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La continuazione non è esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separa la commissione di un episodio dagli altri.

Il giudice ha omesso di interpretate la disciplina del reato continuato sotto il profilo storico-temporale, dal momento che non contrasta con l'unicità del disegno criminoso il diverso tempo di realizzazione dei reati.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. I motivi sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che l'unitario movente di tutti i reati, sì come sostenuto dal ricorrente, è un dato irrilevante ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso e che anzi induce a ritenere che la lunga serie di episodi, che si vorrebbe frutto di una iniziale e comune programmazione, siano espressione di uno stile di vita.

Ha poi evidenziato l'assenza di elementi significativi dell'unica originaria ideazione, logicamente osservando che, in ragione della distanza temporale tra i fatti e della diversità dei luoghi di commissione, i plurimi reati sono manifestazione di una generica attività delinquenziale non qualificata da un disegno criminoso unitario.

3. A fronte di queste adeguate e compiute argomentazioni il ricorrente non ha opposto elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare carenze nel loro sviluppo e ha insistito sull'aspetto dell'unico movente di sostentamento economico, che si è detto essere indice di uno stile di vita criminale e non già di una unitaria deliberazione dei singoli episodi, sostanzialmente proponendo, con argomenti generici, una diversa lettura del merito delle vicende.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette wàgl... - le conclusioni del PG Se,,q2,1Q. \\FL NOITt\c\( rt11,\ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di venticinque sentenze di condanna, commessi nell'arco temporale dal 2002 al 2010. La finalità di conseguire il proprio sostentamento attraverso il crimine è indicativa esclusivamente della inclinazione a delinquere e dello stile di vita criminale e non è elemento utile a identificare un'anticipata unitaria preordinazione degli atti criminosi in esame, atteggiandosi quale mero elemento comune a tutti i reati contro il patrimonio. L'assenza di elementi sintomatici idonei a ricondurre i singoli fatti a una iniziale ideazione, anche in considerazione dei diversi luoghi in cui i reati sono stati commessi e del notevole arco temporale in cui sono compresi, li fa ritenere espressivi di una generica attività delinquenziale, occasionata da spinte criminogene contingenti, che esaurirono la loro fase intellettiva ed organizzativa nel momento stesso in cui realizzarono l'evento vietato dall'ordinamento. Significativa della mancanza di unicità del disegno criminoso è che il richiedente agì in concorso con complici diversi, il che rende palese che l'impulso e la determinazione a delinquere furono di volta in volta diversi. Nessun rilievo ha poi che, con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte di appello di Palermo condannò il richiedente per la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente ha commesso i reati di furto, di ricettazione, di riciclaggio di autoveicoli, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, sempre per il medesimo motivo. Al fine di conseguire il proprio sostentamento attraverso il crimine ha commesso i reati di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti con segni falsi, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti. I reati sono stati commessi con il medesimo modus operandi e sono connotati da identità tipologica e di beni giuridici. Quel che conta è che al momento della commissione del primo reato l'autore abbia programmato, almeno nelle linee essenziali, i successivi, al di là della ideazione di commetterli in proprio o concorrendo con altri soggetti. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La continuazione non è esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separa la commissione di un episodio dagli altri. Il giudice ha omesso di interpretate la disciplina del reato continuato sotto il profilo storico-temporale, dal momento che non contrasta con l'unicità del disegno criminoso il diverso tempo di realizzazione dei reati. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. I motivi sono manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che l'unitario movente di tutti i reati, sì come sostenuto dal ricorrente, è un dato irrilevante ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso e che anzi induce a ritenere che la lunga serie di episodi, che si vorrebbe frutto di una iniziale e comune programmazione, siano espressione di uno stile di vita. Ha poi evidenziato l'assenza di elementi significativi dell'unica originaria ideazione, logicamente osservando che, in ragione della distanza temporale tra i fatti e della diversità dei luoghi di commissione, i plurimi reati sono manifestazione di una generica attività delinquenziale non qualificata da un disegno criminoso unitario. 3. A fronte di queste adeguate e compiute argomentazioni il ricorrente non ha opposto elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare carenze nel loro sviluppo e ha insistito sull'aspetto dell'unico movente di sostentamento economico, che si è detto essere indice di uno stile di vita criminale e non già di una unitaria deliberazione dei singoli episodi, sostanzialmente proponendo, con argomenti generici, una diversa lettura del merito delle vicende. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 settembre
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