CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01672/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, custodito nella tasca portaoggetti della portiera lato guidatore dell'autovettura di sua proprietà e da lui, nella circostanza, condotta; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] taccia, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, di violazione di legge la sentenza impugnata che, in realtà, contiene la compiuta esposizione della vicenda di interesse processuale, così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi di appello; che i giudici di merito hanno, invero, convenientemente spiegato che la concreta collocazione dello strumento, in sé senz'altro dotato di autonoma ed elevata attitudine lesiva, convince — al di là di ogni ragionevole dubbio e a dispetto della versione difensiva, che si pretende assistita dal contributo di un testimone — della conoscenza o, quantomeno, della conoscibilità, in capo all'imputato, della sua presenza a bordo del veicolo e della possibilità di servirsene agevolmente, se del caso, per l'offesa alla persona; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione del buon comportamento processuale di Pagliaro e della positiva evoluzione della sua personalità, profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno, invece, giustificato la decisione rilevando come l'imputato — peraltro gravato da svariati precedenti penali — non abbia dato segno di effettiva resipiscenza, a tal fine non potendosi oltremodo valorizzare la sottoposizione all'esame dibattimentale, che si risolve nell'esercizio di prerogative difensive; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm