Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1980

Cassazione n. 35210/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011QVRR) nato il 06/09/1980 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04I55IV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, pronunciata il 19 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e percosse.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, identici nel contenuto, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e all'omessa valutazione di una prova sopravvenuta, poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che, a pagine 5 e 6, hanno ribadito come le dichiarazioni delle vittime fossero intrinsecamente attendibili poiché chiare, coerenti, circostanziate e convergenti oltre che riscontrate da quelle della loro madre e dalle certificazioni sanitarie acquisite agli atti e come, al contrario, le dichiarazioni richiamate dagli imputati fossero state motivatamente considerate inattendibili già dal primo giudice (dovendosi pertanto considerarsi implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, quale l'omessa positiva valutazione delle dichiarazioni della madre di Zahri, pur assolta nel distinto procedimento per calunnia - cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935); Osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si censura il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838-02), come avvenuto nella specie a pagina 8; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011QVRR) nato il 06/09/1980 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04I55IV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, pronunciata il 19 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e percosse. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, identici nel contenuto, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e all'omessa valutazione di una prova sopravvenuta, poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che, a pagine 5 e 6, hanno ribadito come le dichiarazioni delle vittime fossero intrinsecamente attendibili poiché chiare, coerenti, circostanziate e convergenti oltre che riscontrate da quelle della loro madre e dalle certificazioni sanitarie acquisite agli atti e come, al contrario, le dichiarazioni richiamate dagli imputati fossero state motivatamente considerate inattendibili già dal primo giudice (dovendosi pertanto considerarsi implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, quale l'omessa positiva valutazione delle dichiarazioni della madre di Zahri, pur assolta nel distinto procedimento per calunnia - cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935); Osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si censura il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838-02), come avvenuto nella specie a pagina 8; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 35210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris