CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma a seguito di rito direttissimo in ordine al reato di cui all' 73, comma 5, d.P.R. 309/90 . L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, nonché relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per l'attività di spaccio, quali la suddivisione della droga in bustine contenenti quantitativi differenti (0,5 e 0,8 grammi) con diverse modalità di confezionamento che permettevano di distinguerle, evidentemente ai fini della vendita, a seconda delle richieste; l'assenza di attività lavorativa stabile che giustificasse il possesso della sostanza; il fatto che l'imputato si fosse incontrato poco prima dell'intervento degli operanti con un altro soggetto che era rimasto ad aspettarlo nell'area condominale, mentre il Mantella si recava nel box ove era nascosta la droga; l'assenza di logiche spiegazioni relative al colloquio e al'attesa della persona con cui si era t incontrato prima di accedere al predetto box. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità. . Anche in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01) sottolineando l'assenza di elementi positivi valutabili e, anzi, l'incidenza di fattori negativi quali i due precedenti penali specifici dell'imputato, indici di una negativa personalità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023