CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 19274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Milano sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Milano in data 15 ottobre 2025 di conferma dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare n carcere emessa dal GIP nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] 16/21. Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, nonché violazione a falsa applicazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen e vizio della motivazione in ordine al fumus dell'aggravante del metodo mafioso- risulta identico a quello iscritto con il diverso numero 873/2026 di questa Corte, già definito da altra sezione (Sez. 2) con la sentenza n. 14401 del 2026. Deve, pertanto, in questa sede dichiararsi non luogo a provvedere, trattandosi di ricorso già deciso da altra sezione della Corte.e P.Q.M. Non luogo a provvedere. Così è de P.Q.M