CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31219-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 89/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il / 01 / 2022 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Cagliati, con sentenza depositata in data 8 giugno 2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'impugnazione; a fondamento del decisurn, la Corte d'appello ha ritenuto -in difformità dal tribunale -sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa professionale; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la parte intimata non svolge attività difensiva. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2020 n. 31219 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 19403 del 2019). La Corte di appello, nell'individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi relativi all'anno 2009, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015. Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di Ric. 2020 n. 31219 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio Il Presidente e