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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 22775/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25985/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’AvvocatoCarlo Orazi, che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria -intimata - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1703/2015 depositata il10/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 328/2012, ammetteva al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, in prededuzione, il credito di £. 23.000.000 vantato da [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte distrettuale di Catania, a seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., rilevava l’invalidità della lettera di incarico del 10 settembre 1996 in forza della quale il Manzo aveva presentato domanda di insinuazione tardiva.

Riteneva, in particolare, che tale negozio costituisse, oltre a una ratifica a posteriori dell’attività già svolta di fatto e senza alcun formale incarico, anche una delega in bianco e per il futuro che rimetteva all’esclusiva attività ed iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] una larghissima “fetta” di intrasmissibili attribuzioni dei commissari straordinari.

Osservava che il compenso era stato fissato dai commissari straordinari piuttosto che dall’autorità di vigilanza, senza limiti di tempo e secondo parametri retributivi non ancorati alle tariffe professionali previste per gli ausiliari del giudice, ma a forfait e in misura palesemente esorbitante.

Reputava, inoltre, che l’incarico conferito fosse nullo anche per illiceità dei motivi, perché dalle sentenze pronunciate nel processo penale celebrato a carico del Manzo, conclusosi con una declaratoria di improcedibilità per prescrizione, era possibile evincere una molteplicità di elementi indiziari, precisi e concordanti fra loro, circa i motivi illeciti che avevano condotto i commissari straordinari a conferire al professionista un amplissimo ventaglio di attività e attribuzioni, all’evidente scopo di perseguire i suoi interessi privati.

Rigettava pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda di insinuazione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. presentata da [OSCURATO:PERSONA].

3. Quest’ultimo ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 10 novembre 2015, prospettando sei motivi di doglianza. [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato, con nota ex art. 372 cod. proc. civ. del 19 maggio 2023, la sentenza n. 1666/2007 del Tribunale di Catania, la sentenza n. 816/2015 della Corte d’appello di Catania e l’ordinanza 14579/2022 di questa Corte.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 39, 40, 112, 295 e 324 cod. proc. civ., 1343, 2907, 2908 e 2909 cod. civ.: la Corte d’appello – in tesi – ha erroneamente rilevato la nullità del negozio intervenuto fra il Manzo e la procedura concorsuale omettendo di considerare che la medesima Corte, nella propria precedente e diversa sentenza n. 816/2015, di rigetto dell’appellodella procedura, aveva ritenuto che la lettera di incarico avesse dato luogo ad un rapporto di cd. parasubordinazione e, quindi, fosse perfettamente valida.

Quella decisione, non modificando nella sostanza economica la già avvenuta ammissione al passivo disposta dal tribunalee ribadendo l’esistenza e la validità del rapporto contrattuale, precludeva la possibilità nell’ambito dei successivi giudizi, come l’attuale, di indagare - e tanto più d’ufficio - sulla presunta nullità e/o annullabilità del medesimonegozio.

5. Il motivo risulta fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Nelle more del giudizio, all’esito della pronuncia dell’ordinanza n. 14579/2022 di questa Corte, è effettivamente divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 816/2015 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello presentato avverso la decisione del Tribunale di Catania n. 1666/2007, con cui un diverso credito di [OSCURATO:PERSONA], vantato sempre sulla base della medesima lettera di incarico del 10 settembre 199 6 , era stato ammesso al passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]..

In particolare, la sentenza della Corte catanese – nel dichiarare inammissibile l’appello ed oramai divenuta irrevocabile anch’essa per un particolare punto di accertamento -aveva infatti a sua volta puntualizzato la qualificazione del rapporto compiuta dal primo giudice (in termini di contratto di collaborazione intellettuale), ritenendo che le previsioni contenute all’interno della lettera di incarico, di oggetto amplissimo e indeterminato nel tempo, inducessero a ritenere che il Manzo avesse collaborato con i commissari straordinari in modo continuativo e coordinato con un rapporto qualificabile in termini di parasubordinazione; tale statuizione venne così assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e far discendere dal relativo inquadramento l’applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali propria delle controversie individuali di lavoro, ancorché promosse nei giudizi di opposizione allo stato passivo.

Una simile qualificazione risulta essere avvenuta all’interno di un giudizio in cui la procedura appellante (non costituita avanti al tribunale) aveva espressamente dedotto (come nel presente procedimento) che il tribunale avesse errato nel non ravvisare la nullità dell’incarico conferito dai commissari straordinari al Manzo ex art. 1418 cod. civ., “perché avente ad oggetto compiti riservati ai commissari, ex art. 32 l. fall., e non delegabili, e poiché concluso sulla base di motivi illeciti comuni ad entrambe le parti, come accertato in base all’esito del procedimento concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Catania dichiarativa della prescrizione dei reati ascritti al Manzo ed, in ogni caso, per non aver rilevato la nullità della pattuizione relativa alla determinazione del compenso senza il necessario parere dell’autorità di vigilanza” (si veda in questi termini la sentenza n. 816/2015, pag. 3). 5.2 Ora, “se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello) ” (Cass., Sez.

U., 26242/2014, § 7.3.B.1).

Il principio trova applicazione anche in ambito concorsuale, dove la questione della validità del titolo in forza del quale il credito viene vantato è presupposta nell’accertamento della sua ammissibilità al passivo della procedura.

Nel caso di specie, la pronuncia di accoglimento della domanda di adempimento della prestazione e dunque di pagamento del credito da parte del primo giudice, senza alcuna rilevazione ex officio della nullità del negozio, era idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso; ciò salva la rilevazione del giudice di appello, il quale però non solo non è intervenuto in questo senso, pur a fronte delle deduzioni in proposito dell’appellante, ma ha effettuato una positiva qualificazione del rapporto sulla base della sua reale sostanza (in ragione delle specifiche previsioni della lettera di incarico, di cui è statacosì implicitamente confermata la validità).

La constatazione della validità del rapporto già compiuta dal primo giudice è stata perciò ribadita e arricchita dall’accertamento, da parte della Corte distrettuale, della sua peculiare natura. 5.3 Il giudicato così venutosi a formare copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass.25745/2017).

In particolare, il giudizio sull’insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente) (Cass. 4717/2022). 5.4 Non vi è dubbio poi che tale giudicato esterno, che questa Corte è tenuta a rilevare a prescindere dal fatto che esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez.

U., 13916/2006; nello stesso senso Cass. 12754/2022), assuma rilievo all’interno di questo giudizio, pendente esattamente fra le stesse parti, in cui il professionista ha domandato l’insinuazione al passivo di un credito di massa (maturato direttamente verso la procedura concorsuale) concernente un diverso periodo, ma sulla base della medesima lettera di incarico presa in esame nel giudizio oramai concluso.

Infatti, nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera qualora il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. 10430/2023, Cass.17223/2020, Cass., Sez.

U., 15896/2006).

Pertanto, nel caso in cuiin due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere diversi crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciòanche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (Cass. 27013/2022; nello stesso senso Cass. 41895/2021, Cass. 27304/2018).

Rimane così precluso l’accertamento, come quello compiuto all’interno della decisione impugnata, dell’invalidità del rapporto sorto con la lettera di incarico del 10 settembre 1996, dato che il giudicato esterno formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede è destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e ad informare di sé le coincidenti questioni oggetto del presente giudizio (Cass., Sez.

U., 13916/2006). 5.5 In conclusione la decisione impugnata deve essere cassata, poiché il suo contenuto si pone in contrasto con il giudicato oramai formatosi in ordine alla non nullità del rapporto negoziale intercorso fra le parti sulla base della lettera di incarico del 10 settembre 1996.

La causa non si presta ad essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., poiché, ferme la validità e la natura del contratto, occorre comunque accertare se il professionista abbia provato l’effettivo adempimento dell’incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento (Cass. 23893/2016).

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25985/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’AvvocatoCarlo Orazi, che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria -intimata - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1703/2015 depositata il10/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 328/2012, ammetteva al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, in prededuzione, il credito di £. 23.000.000 vantato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte distrettuale di Catania, a seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., rilevava l’invalidità della lettera di incarico del 10 settembre 1996 in forza della quale il Manzo aveva presentato domanda di insinuazione tardiva. Riteneva, in particolare, che tale negozio costituisse, oltre a una ratifica a posteriori dell’attività già svolta di fatto e senza alcun formale incarico, anche una delega in bianco e per il futuro che rimetteva all’esclusiva attività ed iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] una larghissima “fetta” di intrasmissibili attribuzioni dei commissari straordinari. Osservava che il compenso era stato fissato dai commissari straordinari piuttosto che dall’autorità di vigilanza, senza limiti di tempo e secondo parametri retributivi non ancorati alle tariffe professionali previste per gli ausiliari del giudice, ma a forfait e in misura palesemente esorbitante. Reputava, inoltre, che l’incarico conferito fosse nullo anche per illiceità dei motivi, perché dalle sentenze pronunciate nel processo penale celebrato a carico del Manzo, conclusosi con una declaratoria di improcedibilità per prescrizione, era possibile evincere una molteplicità di elementi indiziari, precisi e concordanti fra loro, circa i motivi illeciti che avevano condotto i commissari straordinari a conferire al professionista un amplissimo ventaglio di attività e attribuzioni, all’evidente scopo di perseguire i suoi interessi privati. Rigettava pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda di insinuazione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quest’ultimo ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 10 novembre 2015, prospettando sei motivi di doglianza. [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato, con nota ex art. 372 cod. proc. civ. del 19 maggio 2023, la sentenza n. 1666/2007 del Tribunale di Catania, la sentenza n. 816/2015 della Corte d’appello di Catania e l’ordinanza 14579/2022 di questa Corte. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 39, 40, 112, 295 e 324 cod. proc. civ., 1343, 2907, 2908 e 2909 cod. civ.: la Corte d’appello – in tesi – ha erroneamente rilevato la nullità del negozio intervenuto fra il Manzo e la procedura concorsuale omettendo di considerare che la medesima Corte, nella propria precedente e diversa sentenza n. 816/2015, di rigetto dell’appellodella procedura, aveva ritenuto che la lettera di incarico avesse dato luogo ad un rapporto di cd. parasubordinazione e, quindi, fosse perfettamente valida. Quella decisione, non modificando nella sostanza economica la già avvenuta ammissione al passivo disposta dal tribunalee ribadendo l’esistenza e la validità del rapporto contrattuale, precludeva la possibilità nell’ambito dei successivi giudizi, come l’attuale, di indagare - e tanto più d’ufficio - sulla presunta nullità e/o annullabilità del medesimonegozio. 5. Il motivo risulta fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Nelle more del giudizio, all’esito della pronuncia dell’ordinanza n. 14579/2022 di questa Corte, è effettivamente divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 816/2015 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello presentato avverso la decisione del Tribunale di Catania n. 1666/2007, con cui un diverso credito di [OSCURATO:PERSONA], vantato sempre sulla base della medesima lettera di incarico del 10 settembre 199 6 , era stato ammesso al passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, la sentenza della Corte catanese – nel dichiarare inammissibile l’appello ed oramai divenuta irrevocabile anch’essa per un particolare punto di accertamento -aveva infatti a sua volta puntualizzato la qualificazione del rapporto compiuta dal primo giudice (in termini di contratto di collaborazione intellettuale), ritenendo che le previsioni contenute all’interno della lettera di incarico, di oggetto amplissimo e indeterminato nel tempo, inducessero a ritenere che il Manzo avesse collaborato con i commissari straordinari in modo continuativo e coordinato con un rapporto qualificabile in termini di parasubordinazione; tale statuizione venne così assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e far discendere dal relativo inquadramento l’applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali propria delle controversie individuali di lavoro, ancorché promosse nei giudizi di opposizione allo stato passivo. Una simile qualificazione risulta essere avvenuta all’interno di un giudizio in cui la procedura appellante (non costituita avanti al tribunale) aveva espressamente dedotto (come nel presente procedimento) che il tribunale avesse errato nel non ravvisare la nullità dell’incarico conferito dai commissari straordinari al Manzo ex art. 1418 cod. civ., “perché avente ad oggetto compiti riservati ai commissari, ex art. 32 l. fall., e non delegabili, e poiché concluso sulla base di motivi illeciti comuni ad entrambe le parti, come accertato in base all’esito del procedimento concluso con sentenza emessa dal Tribunale di Catania dichiarativa della prescrizione dei reati ascritti al Manzo ed, in ogni caso, per non aver rilevato la nullità della pattuizione relativa alla determinazione del compenso senza il necessario parere dell’autorità di vigilanza” (si veda in questi termini la sentenza n. 816/2015, pag. 3). 5.2 Ora, “se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello) ” (Cass., Sez. U., 26242/2014, § 7.3.B.1). Il principio trova applicazione anche in ambito concorsuale, dove la questione della validità del titolo in forza del quale il credito viene vantato è presupposta nell’accertamento della sua ammissibilità al passivo della procedura. Nel caso di specie, la pronuncia di accoglimento della domanda di adempimento della prestazione e dunque di pagamento del credito da parte del primo giudice, senza alcuna rilevazione ex officio della nullità del negozio, era idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso; ciò salva la rilevazione del giudice di appello, il quale però non solo non è intervenuto in questo senso, pur a fronte delle deduzioni in proposito dell’appellante, ma ha effettuato una positiva qualificazione del rapporto sulla base della sua reale sostanza (in ragione delle specifiche previsioni della lettera di incarico, di cui è statacosì implicitamente confermata la validità). La constatazione della validità del rapporto già compiuta dal primo giudice è stata perciò ribadita e arricchita dall’accertamento, da parte della Corte distrettuale, della sua peculiare natura. 5.3 Il giudicato così venutosi a formare copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass.25745/2017). In particolare, il giudizio sull’insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente) (Cass. 4717/2022). 5.4 Non vi è dubbio poi che tale giudicato esterno, che questa Corte è tenuta a rilevare a prescindere dal fatto che esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 13916/2006; nello stesso senso Cass. 12754/2022), assuma rilievo all’interno di questo giudizio, pendente esattamente fra le stesse parti, in cui il professionista ha domandato l’insinuazione al passivo di un credito di massa (maturato direttamente verso la procedura concorsuale) concernente un diverso periodo, ma sulla base della medesima lettera di incarico presa in esame nel giudizio oramai concluso. Infatti, nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera qualora il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. 10430/2023, Cass.17223/2020, Cass., Sez. U., 15896/2006). Pertanto, nel caso in cuiin due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere diversi crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciòanche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (Cass. 27013/2022; nello stesso senso Cass. 41895/2021, Cass. 27304/2018). Rimane così precluso l’accertamento, come quello compiuto all’interno della decisione impugnata, dell’invalidità del rapporto sorto con la lettera di incarico del 10 settembre 1996, dato che il giudicato esterno formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede è destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e ad informare di sé le coincidenti questioni oggetto del presente giudizio (Cass., Sez. U., 13916/2006). 5.5 In conclusione la decisione impugnata deve essere cassata, poiché il suo contenuto si pone in contrasto con il giudicato oramai formatosi in ordine alla non nullità del rapporto negoziale intercorso fra le parti sulla base della lettera di incarico del 10 settembre 1996. La causa non si presta ad essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., poiché, ferme la validità e la natura del contratto, occorre comunque accertare se il professionista abbia provato l’effettivo adempimento dell’incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento (Cass. 23893/2016). Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relaz
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