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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07145/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 25470 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoSIRCOM [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRICORRENTECONTROCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza numero 2793/22 della CommissioneTributaria Regionale della Campania, pubblicata in data 23marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1.

Con sentenza numero 2793/22, pubblicata in data 23marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026Campania ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza numero 9600/20 della Commissione TributariaProvinciale di Napoli, con la quale era stato respinto il ricorsoda essa intentato avverso l’avviso di accertamento IMU numero89, annualità 2014, avente ad oggetto la complessiva sommadi € 48.766,00, comprensiva di sorta capitale, maggiorazione,sanzioni pecuniarie e spese, pretesa in relazione ad immobilisiti in Caivano, alla via del Cantaro, nonostante fossero ancorain costruzione.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3.

Il Comune di Caivano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 3 e num. 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2,comma 1, lett. a), e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992; 2)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che l’impostafosse dovuta per il solo fatto dell’accatastamento, reputandoirrilevante il profilo dell’effettiva abitabilità dei beni, ad onta diquanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504del 1992, che subordina l’imposizione solo all’ultimazione deilavori o all’effettiva utilizzazione, se antecedente, non potendoessere gli immobili in costruzione reputati, a fini fiscali, veri eNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026propri fabbricati, né, tanto meno, aree fabbricabili, mancandol’oggetto stesso della tassazione.

Non era possibile pervenire adiverse conclusioni nemmeno in virtù dell’errata attribuzionedella rendita al momento dell’iscrizione dei beni in catasto,ancor più considerando che -essendo stata attribuita ad essi lacategoria D1, invece della categoria F3 (come sarebbe dovutoavvenire proprio per il fatto che i fabbricati non erano statiultimati e, quindi, non potevano essere considerati opifici)-l’errore era stato “rilevato proprio dall’amministrazione”, laquale, nel corso dell’anno 2021, aveva provveduto alla rettificainvocata dalla contribuente.3.

Il motivo è infondato.3.1.

E’ opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che siin quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto ilsindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimoNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art.132, comma secondo, num. 4, c.p.c., riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non presentaalcun vizio motivazionale, essendo palesemente evincibile dalsuo complessivo tenore -sufficientemente dettagliato edintrinsecamente coerente- l’iter logico-giuridico che ha portato igiudici di secondo grado a formarsi il convincimento trasfusonel dictum giudiziale, sulla scorta -oltre tutto- di unaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutazione del quadro fattuale compiuta ed esauriente,nonché pienamente conseguente agli elementi fattuali emersinel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine2, 3, 4 e 5).3.3.

Non è ravvisabile, nella decisione assunta dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, nemmenola violazione o falsa applicazione di legge denunciata dallasocietà ricorrente.3.4.

Con specifico riguardo ai fabbricatiin corso di costruzione, infatti, è stato affermato -in relazioneall’ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU)- chela qualifica di “fabbricato” come bene tassabile è correlata allamera iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, potendol’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente costituireindici sussidiari, valevoli per l’ipotesi in cui sia stato omessol’accatastamento.A questi fini, invero, è rilevante esclusivamentel’accatastamento reale, perché quello “fittizio” -istituzionalmente privo di rendita- non fornisce la baseimponibile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nédelinea una fattispecie autonoma per capacità contributiva.Il classamento nella categoria fittizia F3 (“unitàin corso di costruzione”), in particolare, pur essendo essenzialeper la stipula dei negozi civilistici su cosa futura, non esprimeuna capacità contributiva autonoma rispetto a quellariconducibile alla proprietà del suolo edificabile, per cui, inpresenza di un tale classamento e fermi i controlli pubblici sullarelativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’areaedificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6,del d.lgs. n. 504 del 1992, tenendo conto, cioè, del valoreNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’area detratto il valore del fabbricato in corso d’opera(cfr. Cass. n. 25309/17, Cass. n. 7968/19 e Cass. n.21749/25).Nella vicenda in esame, gli immobili erano ricompresi,nell’anno d’imposta ed al momento in cui è stato notificatol’atto impugnato, nella categoria D, per cui correttamente, inrelazione ad essa, è stato liquidato il tributo, proprio come hasostenuto l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, che hasostanzialmente ancorato all’iscrizione in catasto il dirittodell’amministrazione a far valere la pretesa tributaria.3.5.

E’ pur vero che la contribuente ha ottenuto la rettificadella categoria catastale, ma è altrettanto vero che ciò èavvenuto solamente in tempi recenti, dovendosi richiamare, sulpunto, l’insegnamento di questa Corte a mente del quale larettifica della rendita catastale opera dal momento dellarichiesta del contribuente per i periodi successivi alla denunciadi variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione delprovvedimento di definitiva attribuzione (cfr. Cass. n.26347/21).D’altronde, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000,secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atticomunque attributivi o modificativi delle rendite catastali perterreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione ai soggetti intestatari, deve essere coordinato conl’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo il qualele risultanze catastali divenute definitive per mancataimpugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaiodell’anno successivo a quello in cui la rendita catastale vieneannotata negli atti catastali.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20263.6.

La regola generale che opera in subiecta materia,dunque, è quella dell’efficacia della rendita a decorreredall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale lemodifiche sono state annotate negli atti catastali (la cosiddetta“messa in atti”): essa è derogabile, infatti, solamente nel caso-non ricorrente nella vicenda in questa sede esaminata- in cuila modificazione della rendita derivi da errore di fatto compiutodall’ufficio nell’accertamento (cfr. Cass. n. 19066/05, Cass. n.27906/09, Cass. n. 10815/10, Cass. n. 16241/15, Cass. n.20463/17, Cass. n. 7745/19 e Cass. n. 13631/24), sempre cheesso risulti in maniera evidente ed incontestabile e siariconosciuto dallo stesso ufficio (cfr. Cass. n. 13018/12, Cass.n. 3168/15, Cass. n. 11844/17, Cass. n. 7754/19 e Cass. n.8550/23), nonché da modificazioni della consistenza o delladestinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nelqual caso trovano applicazione dalla data della denuncia (cfr.Cass. n. 29078/20, Cass. n. 29888/20, Cass. n. 1215/21,Cass. n. 2771/21; Cass. n. 18023/04, Cass. n. 17863/10, Cass.n. 13018/12, Cass. n. 11846/17, Cass. n. 4971/18, Cass. n.17756/18, Cass. n.7745/19, Cass. n. 10312/20 e Cass. n.8550/23).E, nel caso di specie, in cui la società ricorrente ha ottenutola variazione della rendita catastale solamente in epocarecente, l’applicazione della succitata regola generale imponedi considerare conforme alla legge l’operatodell’amministrazione, la quale, tenuto conto delle risultanzecatastali vigenti all’epoca in cui è stato emesso l’attoimpugnato, ha esercitato correttamente la pretesa tributarianei termini contestati -senza fondatezza- dalla contribuente.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.6.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore indata 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza deipresupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 25470 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoSIRCOM [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRICORRENTECONTROCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza numero 2793/22 della CommissioneTributaria Regionale della Campania, pubblicata in data 23marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1.

Con sentenza numero 2793/22, pubblicata in data 23marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026Campania ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza numero 9600/20 della Commissione TributariaProvinciale di Napoli, con la quale era stato respinto il ricorsoda essa intentato avverso l’avviso di accertamento IMU numero89, annualità 2014, avente ad oggetto la complessiva sommadi € 48.766,00, comprensiva di sorta capitale, maggiorazione,sanzioni pecuniarie e spese, pretesa in relazione ad immobilisiti in Caivano, alla via del Cantaro, nonostante fossero ancorain costruzione.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3.

Il Comune di Caivano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 3 e num. 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2,comma 1, lett. a), e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992; 2)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che l’impostafosse dovuta per il solo fatto dell’accatastamento, reputandoirrilevante il profilo dell’effettiva abitabilità dei beni, ad onta diquanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504del 1992, che subordina l’imposizione solo all’ultimazione deilavori o all’effettiva utilizzazione, se antecedente, non potendoessere gli immobili in costruzione reputati, a fini fiscali, veri eNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026propri fabbricati, né, tanto meno, aree fabbricabili, mancandol’oggetto stesso della tassazione.

Non era possibile pervenire adiverse conclusioni nemmeno in virtù dell’errata attribuzionedella rendita al momento dell’iscrizione dei beni in catasto,ancor più considerando che -essendo stata attribuita ad essi lacategoria D1, invece della categoria F3 (come sarebbe dovutoavvenire proprio per il fatto che i fabbricati non erano statiultimati e, quindi, non potevano essere considerati opifici)-l’errore era stato “rilevato proprio dall’amministrazione”, laquale, nel corso dell’anno 2021, aveva provveduto alla rettificainvocata dalla contribuente.3.

Il motivo è infondato.3.1.

E’ opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che siin quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto ilsindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimoNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art.132, comma secondo, num. 4, c.p.c., riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non presentaalcun vizio motivazionale, essendo palesemente evincibile dalsuo complessivo tenore -sufficientemente dettagliato edintrinsecamente coerente- l’iter logico-giuridico che ha portato igiudici di secondo grado a formarsi il convincimento trasfusonel dictum giudiziale, sulla scorta -oltre tutto- di unaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutazione del quadro fattuale compiuta ed esauriente,nonché pienamente conseguente agli elementi fattuali emersinel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine2, 3, 4 e 5).3.3.

Non è ravvisabile, nella decisione assunta dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, nemmenola violazione o falsa applicazione di legge denunciata dallasocietà ricorrente.3.4.

Con specifico riguardo ai fabbricatiin corso di costruzione, infatti, è stato affermato -in relazioneall’ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU)- chela qualifica di “fabbricato” come bene tassabile è correlata allamera iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, potendol’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente costituireindici sussidiari, valevoli per l’ipotesi in cui sia stato omessol’accatastamento.A questi fini, invero, è rilevante esclusivamentel’accatastamento reale, perché quello “fittizio” -istituzionalmente privo di rendita- non fornisce la baseimponibile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nédelinea una fattispecie autonoma per capacità contributiva.Il classamento nella categoria fittizia F3 (“unitàin corso di costruzione”), in particolare, pur essendo essenzialeper la stipula dei negozi civilistici su cosa futura, non esprimeuna capacità contributiva autonoma rispetto a quellariconducibile alla proprietà del suolo edificabile, per cui, inpresenza di un tale classamento e fermi i controlli pubblici sullarelativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’areaedificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6,del d.lgs. n. 504 del 1992, tenendo conto, cioè, del valoreNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’area detratto il valore del fabbricato in corso d’opera(cfr. Cass. n. 25309/17, Cass. n. 7968/19 e Cass. n.21749/25).Nella vicenda in esame, gli immobili erano ricompresi,nell’anno d’imposta ed al momento in cui è stato notificatol’atto impugnato, nella categoria D, per cui correttamente, inrelazione ad essa, è stato liquidato il tributo, proprio come hasostenuto l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, che hasostanzialmente ancorato all’iscrizione in catasto il dirittodell’amministrazione a far valere la pretesa tributaria.3.5.

E’ pur vero che la contribuente ha ottenuto la rettificadella categoria catastale, ma è altrettanto vero che ciò èavvenuto solamente in tempi recenti, dovendosi richiamare, sulpunto, l’insegnamento di questa Corte a mente del quale larettifica della rendita catastale opera dal momento dellarichiesta del contribuente per i periodi successivi alla denunciadi variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione delprovvedimento di definitiva attribuzione (cfr. Cass. n.26347/21).D’altronde, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000,secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atticomunque attributivi o modificativi delle rendite catastali perterreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione ai soggetti intestatari, deve essere coordinato conl’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo il qualele risultanze catastali divenute definitive per mancataimpugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaiodell’anno successivo a quello in cui la rendita catastale vieneannotata negli atti catastali.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20263.6.

La regola generale che opera in subiecta materia,dunque, è quella dell’efficacia della rendita a decorreredall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale lemodifiche sono state annotate negli atti catastali (la cosiddetta“messa in atti”): essa è derogabile, infatti, solamente nel caso-non ricorrente nella vicenda in questa sede esaminata- in cuila modificazione della rendita derivi da errore di fatto compiutodall’ufficio nell’accertamento (cfr. Cass. n. 19066/05, Cass. n.27906/09, Cass. n. 10815/10, Cass. n. 16241/15, Cass. n.20463/17, Cass. n. 7745/19 e Cass. n. 13631/24), sempre cheesso risulti in maniera evidente ed incontestabile e siariconosciuto dallo stesso ufficio (cfr. Cass. n. 13018/12, Cass.n. 3168/15, Cass. n. 11844/17, Cass. n. 7754/19 e Cass. n.8550/23), nonché da modificazioni della consistenza o delladestinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nelqual caso trovano applicazione dalla data della denuncia (cfr.Cass. n. 29078/20, Cass. n. 29888/20, Cass. n. 1215/21,Cass. n. 2771/21; Cass. n. 18023/04, Cass. n. 17863/10, Cass.n. 13018/12, Cass. n. 11846/17, Cass. n. 4971/18, Cass. n.17756/18, Cass. n.7745/19, Cass. n. 10312/20 e Cass. n.8550/23).E, nel caso di specie, in cui la società ricorrente ha ottenutola variazione della rendita catastale solamente in epocarecente, l’applicazione della succitata regola generale imponedi considerare conforme alla legge l’operatodell’amministrazione, la quale, tenuto conto delle risultanzecatastali vigenti all’epoca in cui è stato emesso l’attoimpugnato, ha esercitato correttamente la pretesa tributarianei termini contestati -senza fondatezza- dalla contribuente.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.6.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore indata 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza deipresupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa Milena BalsamoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 25470 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoSIRCOM [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRICORRENTECONTROCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza numero 2793/22 della CommissioneTributaria Regionale della Campania, pubblicata in data 23marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza numero 2793/22, pubblicata in data 23marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026Campania ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza numero 9600/20 della Commissione TributariaProvinciale di Napoli, con la quale era stato respinto il ricorsoda essa intentato avverso l’avviso di accertamento IMU numero89, annualità 2014, avente ad oggetto la complessiva sommadi € 48.766,00, comprensiva di sorta capitale, maggiorazione,sanzioni pecuniarie e spese, pretesa in relazione ad immobilisiti in Caivano, alla via del Cantaro, nonostante fossero ancorain costruzione.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. Il Comune di Caivano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 3 e num. 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2,comma 1, lett. a), e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992; 2)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che l’impostafosse dovuta per il solo fatto dell’accatastamento, reputandoirrilevante il profilo dell’effettiva abitabilità dei beni, ad onta diquanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504del 1992, che subordina l’imposizione solo all’ultimazione deilavori o all’effettiva utilizzazione, se antecedente, non potendoessere gli immobili in costruzione reputati, a fini fiscali, veri eNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026propri fabbricati, né, tanto meno, aree fabbricabili, mancandol’oggetto stesso della tassazione. Non era possibile pervenire adiverse conclusioni nemmeno in virtù dell’errata attribuzionedella rendita al momento dell’iscrizione dei beni in catasto,ancor più considerando che -essendo stata attribuita ad essi lacategoria D1, invece della categoria F3 (come sarebbe dovutoavvenire proprio per il fatto che i fabbricati non erano statiultimati e, quindi, non potevano essere considerati opifici)-l’errore era stato “rilevato proprio dall’amministrazione”, laquale, nel corso dell’anno 2021, aveva provveduto alla rettificainvocata dalla contribuente.3. Il motivo è infondato.3.1. E’ opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che siin quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto ilsindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimoNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art.132, comma secondo, num. 4, c.p.c., riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n.  6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non presentaalcun vizio motivazionale, essendo palesemente evincibile dalsuo complessivo tenore -sufficientemente dettagliato edintrinsecamente coerente- l’iter logico-giuridico che ha portato igiudici di secondo grado a formarsi il convincimento trasfusonel dictum giudiziale, sulla scorta -oltre tutto- di unaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutazione del quadro fattuale compiuta ed esauriente,nonché pienamente conseguente agli elementi fattuali emersinel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine2, 3, 4 e 5).3.3. Non è ravvisabile, nella decisione assunta dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, nemmenola violazione o falsa applicazione di legge denunciata dallasocietà ricorrente.3.4. Con specifico riguardo ai fabbricatiin corso di costruzione, infatti, è stato affermato -in relazioneall’ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU)- chela qualifica di “fabbricato” come bene tassabile è correlata allamera iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, potendol’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente costituireindici sussidiari, valevoli per l’ipotesi in cui sia stato omessol’accatastamento.A questi fini, invero, è rilevante esclusivamentel’accatastamento reale, perché quello “fittizio” -istituzionalmente privo di rendita- non fornisce la baseimponibile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nédelinea una fattispecie autonoma per capacità contributiva.Il classamento nella categoria fittizia F3 (“unitàin corso di costruzione”), in particolare, pur essendo essenzialeper la stipula dei negozi civilistici su cosa futura, non esprimeuna capacità contributiva autonoma rispetto a quellariconducibile alla proprietà del suolo edificabile, per cui, inpresenza di un tale classamento e fermi i controlli pubblici sullarelativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’areaedificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6,del d.lgs. n. 504 del 1992, tenendo conto, cioè, del valoreNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’area detratto il valore del fabbricato in corso d’opera(cfr. Cass. n. 25309/17, Cass. n. 7968/19 e Cass. n.21749/25).Nella vicenda in esame, gli immobili erano ricompresi,nell’anno d’imposta ed al momento in cui è stato notificatol’atto impugnato, nella categoria D, per cui correttamente, inrelazione ad essa, è stato liquidato il tributo, proprio come hasostenuto l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, che hasostanzialmente ancorato all’iscrizione in catasto il dirittodell’amministrazione a far valere la pretesa tributaria.3.5. E’ pur vero che la contribuente ha ottenuto la rettificadella categoria catastale, ma è altrettanto vero che ciò èavvenuto solamente in tempi recenti, dovendosi richiamare, sulpunto, l’insegnamento di questa Corte a mente del quale larettifica della rendita catastale opera dal momento dellarichiesta del contribuente per i periodi successivi alla denunciadi variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione delprovvedimento di definitiva attribuzione (cfr. Cass. n.26347/21).D’altronde, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000,secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atticomunque attributivi o modificativi delle rendite catastali perterreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione ai soggetti intestatari, deve essere coordinato conl’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo il qualele risultanze catastali divenute definitive per mancataimpugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaiodell’anno successivo a quello in cui la rendita catastale vieneannotata negli atti catastali.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20263.6. La regola generale che opera in subiecta materia,dunque, è quella dell’efficacia della rendita a decorreredall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale lemodifiche sono state annotate negli atti catastali (la cosiddetta“messa in atti”): essa è derogabile, infatti, solamente nel caso-non ricorrente nella vicenda in questa sede esaminata- in cuila modificazione della rendita derivi da errore di fatto compiutodall’ufficio nell’accertamento (cfr. Cass. n. 19066/05, Cass. n.27906/09, Cass. n. 10815/10, Cass. n. 16241/15, Cass. n.20463/17, Cass. n. 7745/19 e Cass. n. 13631/24), sempre cheesso risulti in maniera evidente ed incontestabile e siariconosciuto dallo stesso ufficio (cfr. Cass. n. 13018/12, Cass.n. 3168/15, Cass. n. 11844/17, Cass. n. 7754/19 e Cass. n.8550/23), nonché da modificazioni della consistenza o delladestinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nelqual caso trovano applicazione dalla data della denuncia (cfr.Cass. n. 29078/20, Cass. n. 29888/20, Cass. n. 1215/21,Cass. n. 2771/21; Cass. n. 18023/04, Cass. n. 17863/10, Cass.n. 13018/12, Cass. n. 11846/17, Cass. n. 4971/18,  Cass. n.17756/18, Cass. n.7745/19, Cass. n. 10312/20 e Cass. n.8550/23).E, nel caso di specie, in cui la società ricorrente ha ottenutola variazione della rendita catastale solamente in epocarecente, l’applicazione della succitata regola generale imponedi considerare conforme alla legge l’operatodell’amministrazione, la quale, tenuto conto delle risultanzecatastali vigenti all’epoca in cui è stato emesso l’attoimpugnato, ha esercitato correttamente la pretesa tributarianei termini contestati -senza fondatezza- dalla contribuente.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.6. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore indata 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza deipresupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidente                             [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 25470 del [OSCURATO:PERSONA] 2022, propostoSIRCOM [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRICORRENTECONTROCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza numero 2793/22 della CommissioneTributaria Regionale della Campania, pubblicata in data 23marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza numero 2793/22, pubblicata in data 23marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026Campania ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza numero 9600/20 della Commissione TributariaProvinciale di Napoli, con la quale era stato respinto il ricorsoda essa intentato avverso l’avviso di accertamento IMU numero89, annualità 2014, avente ad oggetto la complessiva sommadi € 48.766,00, comprensiva di sorta capitale, maggiorazione,sanzioni pecuniarie e spese, pretesa in relazione ad immobilisiti in Caivano, alla via del Cantaro, nonostante fossero ancorain costruzione.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. Il Comune di Caivano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 3 e num. 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2,comma 1, lett. a), e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992; 2)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto che l’impostafosse dovuta per il solo fatto dell’accatastamento, reputandoirrilevante il profilo dell’effettiva abitabilità dei beni, ad onta diquanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504del 1992, che subordina l’imposizione solo all’ultimazione deilavori o all’effettiva utilizzazione, se antecedente, non potendoessere gli immobili in costruzione reputati, a fini fiscali, veri eNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026propri fabbricati, né, tanto meno, aree fabbricabili, mancandol’oggetto stesso della tassazione. Non era possibile pervenire adiverse conclusioni nemmeno in virtù dell’errata attribuzionedella rendita al momento dell’iscrizione dei beni in catasto,ancor più considerando che -essendo stata attribuita ad essi lacategoria D1, invece della categoria F3 (come sarebbe dovutoavvenire proprio per il fatto che i fabbricati non erano statiultimati e, quindi, non potevano essere considerati opifici)-l’errore era stato “rilevato proprio dall’amministrazione”, laquale, nel corso dell’anno 2021, aveva provveduto alla rettificainvocata dalla contribuente.3. Il motivo è infondato.3.1. E’ opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che siin quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili,nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto ilsindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimoNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art.132, comma secondo, num. 4, c.p.c., riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n.  6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non presentaalcun vizio motivazionale, essendo palesemente evincibile dalsuo complessivo tenore -sufficientemente dettagliato edintrinsecamente coerente- l’iter logico-giuridico che ha portato igiudici di secondo grado a formarsi il convincimento trasfusonel dictum giudiziale, sulla scorta -oltre tutto- di unaNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutazione del quadro fattuale compiuta ed esauriente,nonché pienamente conseguente agli elementi fattuali emersinel corso del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine2, 3, 4 e 5).3.3. Non è ravvisabile, nella decisione assunta dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, nemmenola violazione o falsa applicazione di legge denunciata dallasocietà ricorrente.3.4. Con specifico riguardo ai fabbricatiin corso di costruzione, infatti, è stato affermato -in relazioneall’ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU)- chela qualifica di “fabbricato” come bene tassabile è correlata allamera iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, potendol’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente costituireindici sussidiari, valevoli per l’ipotesi in cui sia stato omessol’accatastamento.A questi fini, invero, è rilevante esclusivamentel’accatastamento reale, perché quello “fittizio” -istituzionalmente privo di rendita- non fornisce la baseimponibile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nédelinea una fattispecie autonoma per capacità contributiva.Il classamento nella categoria fittizia F3 (“unitàin corso di costruzione”), in particolare, pur essendo essenzialeper la stipula dei negozi civilistici su cosa futura, non esprimeuna capacità contributiva autonoma rispetto a quellariconducibile alla proprietà del suolo edificabile, per cui, inpresenza di un tale classamento e fermi i controlli pubblici sullarelativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’areaedificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6,del d.lgs. n. 504 del 1992, tenendo conto, cioè, del valoreNumero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’area detratto il valore del fabbricato in corso d’opera(cfr. Cass. n. 25309/17, Cass. n. 7968/19 e Cass. n.21749/25).Nella vicenda in esame, gli immobili erano ricompresi,nell’anno d’imposta ed al momento in cui è stato notificatol’atto impugnato, nella categoria D, per cui correttamente, inrelazione ad essa, è stato liquidato il tributo, proprio come hasostenuto l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, che hasostanzialmente ancorato all’iscrizione in catasto il dirittodell’amministrazione a far valere la pretesa tributaria.3.5. E’ pur vero che la contribuente ha ottenuto la rettificadella categoria catastale, ma è altrettanto vero che ciò èavvenuto solamente in tempi recenti, dovendosi richiamare, sulpunto, l’insegnamento di questa Corte a mente del quale larettifica della rendita catastale opera dal momento dellarichiesta del contribuente per i periodi successivi alla denunciadi variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione delprovvedimento di definitiva attribuzione (cfr. Cass. n.26347/21).D’altronde, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000,secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atticomunque attributivi o modificativi delle rendite catastali perterreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione ai soggetti intestatari, deve essere coordinato conl’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo il qualele risultanze catastali divenute definitive per mancataimpugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaiodell’anno successivo a quello in cui la rendita catastale vieneannotata negli atti catastali.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20263.6. La regola generale che opera in subiecta materia,dunque, è quella dell’efficacia della rendita a decorreredall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale lemodifiche sono state annotate negli atti catastali (la cosiddetta“messa in atti”): essa è derogabile, infatti, solamente nel caso-non ricorrente nella vicenda in questa sede esaminata- in cuila modificazione della rendita derivi da errore di fatto compiutodall’ufficio nell’accertamento (cfr. Cass. n. 19066/05, Cass. n.27906/09, Cass. n. 10815/10, Cass. n. 16241/15, Cass. n.20463/17, Cass. n. 7745/19 e Cass. n. 13631/24), sempre cheesso risulti in maniera evidente ed incontestabile e siariconosciuto dallo stesso ufficio (cfr. Cass. n. 13018/12, Cass.n. 3168/15, Cass. n. 11844/17, Cass. n. 7754/19 e Cass. n.8550/23), nonché da modificazioni della consistenza o delladestinazione dell’immobile denunciate dal contribuente, nelqual caso trovano applicazione dalla data della denuncia (cfr.Cass. n. 29078/20, Cass. n. 29888/20, Cass. n. 1215/21,Cass. n. 2771/21; Cass. n. 18023/04, Cass. n. 17863/10, Cass.n. 13018/12, Cass. n. 11846/17, Cass. n. 4971/18,  Cass. n.17756/18, Cass. n.7745/19, Cass. n. 10312/20 e Cass. n.8550/23).E, nel caso di specie, in cui la società ricorrente ha ottenutola variazione della rendita catastale solamente in epocarecente, l’applicazione della succitata regola generale imponedi considerare conforme alla legge l’operatodell’amministrazione, la quale, tenuto conto delle risultanzecatastali vigenti all’epoca in cui è stato emesso l’attoimpugnato, ha esercitato correttamente la pretesa tributarianei termini contestati -senza fondatezza- dalla contribuente.Numero registro generale 25470/2022Numero sezionale 755/2026Numero di raccolta generale 7145/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.6. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore indata 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza deipresupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa Milena BalsamoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris