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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 00517/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era il medesimo Palermo, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili.

Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, deducendosi che questo è di proprietà di terzo in buona fede, [OSCURATO:PERSONA], da epoca precedente alla commissione del fatto e all'apposizione del vincolo, e precisamente sin dal 7 settembre 2009, e che il ricorrente aveva ottenuto il veicolo in prestito in via del tutto occasionale.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro del veicolo, nonostante l'assoluta occasionalità della condotta e la conseguente non configurabilità di un fatto di reato.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in difetto dei requisiti di applicabilità di cui all'art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti qualora «gli stessi appartengano a non fittiziamente a persona estranea al reato», e di cui all'art. 240 cod. pen., siccome questa disposizione esclude la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, quando dette cose appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di esse possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in assenza di esigenze cautelari o probatorie.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse al ricorso.

Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, e Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01).

Questo principio, espressamente formulato per il riesame, è applicabile anche con riguardo agli altri mezzi di impugnazione in materia di sequestro preventivo, e, quindi, anche in relazione al ricorso per cassazione: anche tale specifico mezzo di impugnazione non può produrre alcun effetto pratico vantaggioso per il ricorrente che dichiaratamente si presenta come soggetto diverso da quello al quale spetta la restituzione la cosa sequestrata.

Nella specie, il ricorrente, nell'atto di impugnazione, si presenta come indagato legato da un rapporto meramente occasionale con l'autocarro in sequestro, non supportato da alcun diritto di proprietà o altro diritto reale; nell'esposizione dei motivi, anzi, il medesimo rappresenta ripetutamente che il veicolo appartiene «non fittiziamente» ad un terzo.

In questo modo, il ricorrente, implicitamente, ma univocamente, rappresenta di non aver impugnato il provvedimento di sequestro per ottenere la restituzione del bene, e, di conseguenza, evidenzia di non vantare un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, per come richiesto dal sistema normativo.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era il medesimo Palermo, titolare dell'omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili. Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un'ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, deducendosi che questo è di proprietà di terzo in buona fede, [OSCURATO:PERSONA], da epoca precedente alla commissione del fatto e all'apposizione del vincolo, e precisamente sin dal 7 settembre 2009, e che il ricorrente aveva ottenuto il veicolo in prestito in via del tutto occasionale. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro del veicolo, nonostante l'assoluta occasionalità della condotta e la conseguente non configurabilità di un fatto di reato. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in difetto dei requisiti di applicabilità di cui all'art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti qualora «gli stessi appartengano a non fittiziamente a persona estranea al reato», e di cui all'art. 240 cod. pen., siccome questa disposizione esclude la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, quando dette cose appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di esse possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell'autocarro, in quanto misura disposta in assenza di esigenze cautelari o probatorie. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse al ricorso. Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, e Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01). Questo principio, espressamente formulato per il riesame, è applicabile anche con riguardo agli altri mezzi di impugnazione in materia di sequestro preventivo, e, quindi, anche in relazione al ricorso per cassazione: anche tale specifico mezzo di impugnazione non può produrre alcun effetto pratico vantaggioso per il ricorrente che dichiaratamente si presenta come soggetto diverso da quello al quale spetta la restituzione la cosa sequestrata. Nella specie, il ricorrente, nell'atto di impugnazione, si presenta come indagato legato da un rapporto meramente occasionale con l'autocarro in sequestro, non supportato da alcun diritto di proprietà o altro diritto reale; nell'esposizione dei motivi, anzi, il medesimo rappresenta ripetutamente che il veicolo appartiene «non fittiziamente» ad un terzo. In questo modo, il ricorrente, implicitamente, ma univocamente, rappresenta di non aver impugnato il provvedimento di sequestro per ottenere la restituzione del bene, e, di conseguenza, evidenzia di non vantare un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, per come richiesto dal sistema normativo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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