CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Trani e riqualificato ai sensi dell'art. 489 cod. pen. il fatto relativo alla patente di guida e rideterminato la pena in anni uno e mesi sette di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello ha motivato specificamente quanto alla gravità del fatto escludendo la particolare tenuità, anche valorizzando l'ulteriore elemento ostativo - normativamente tale - della seriale abitualità del ricorrente nel porre in essere le condotte per cui è stata accertata la sua responsabilità penale, con la conseguente impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità. La doglianza che contesta la sussistenza della condizione ostativa della abitualità, ex art. 131 bis cod. pen., non si confronta con la definizione di abitualità per cui «il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbiacommesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità», risultando la commissione di più reati della stessa indole adeguatamente motivata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.7 della sentenza impugnata), con motivazione sicuramente non illogica in ordine alla determinazione della pena. La stessa, calcolata partendo dal minimo edittale e tenendo conto della motivazione che giustifica adeguatamente gli aumenti ex art. 81 cod. pen., per altro minimi e proporzionati, risulta indubbiamente non manifestamente illogica e in linea con i principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M