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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13484/2023

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N A N Z A sul ricorso 9918/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, in persona del socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.

Controricorrente avverso la sentenza n. 6674 /20 21 de l l a C orte di appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 5.

4. 2023.

R.G.

N. 9918/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 7.

4. 2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6674 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, aveva rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile in costruzione stipulato il 13.

2. 2013 e, accertato il suo inadempimento, l’aveva condannata al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 28.000,00 a titolo di penale.

A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò che la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era infondata, atteso che il termine previsto nel contratto preliminare per la consegna dell’immobile non poteva considerarsi essenziale, sicché il suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo, motivato dalla sopravvenuta scadenza del suddetto termine, non era giustificato ed integrava un inadempimento, con conseguente obbligo di corrispondere la penale contrattualmente prevista.

La [OSCURATO:SOCIETA] dell’Aguzzo resiste con controricorso.

La causa è stata avviata in decisione incamera di consiglio.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 1457 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato valore di termine essenziale alla data fissata per la stipulazione del contratto definitivo, senza considerare che nella parte conclusiva del contratto preliminare le parti avevano concordato che le clausole e le pattuizioni contenute negli artt. 1-18 del contratto, tra cui quella che prevedeva la consegna dell’immobile, avevano carattere essenziale e che la odierna ricorrente, quale promissaria acquirente, sia al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile sia durante la vigenza del contratto, aveva esplicitamente dichiarato alla promittente venditrice che il contratto avrebbe perduto l’utilità prefissata in caso di mancato rispetto del termine di consegna dell’appartamento.

La Corte di appello, prosegue il ricorso, non ha adeguatamente motivato la propria decisione,non potendosi considerare sufficienti le seguenti affermazioni: “anche a voler considerare le espressioni contenute nella scrittura oggetto di R.G.

N. 9918/2022.controversia, appare evidente l’utilizzo di formule standard e soprattutto l’indicazione di date erronee, in alcuni casi anche antecedenti alla stipula del contratto stesso, che depongono nel senso della non essenzialità dei relativi termini perché evidentemente non basati su specifiche esigenze delle parti.

A ciò si aggiunga che la [OSCURATO:PERSONA] non ha idoneamente provato i fatti da cui desumere un’eventuale perdita di utilità del contratto …”.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha motivato il proprio convincimento in ordine alla non essenzialità del terminedi consegna dell’immobile compromesso rilevando che l’essenzialità del termine di adempimento non può essere desunta da formule di stile, quali la semplice dicitura “ avendo il tutto carattere essenziale “, ma deve piuttosto ricavarsi dalla volontà delle parti e dalle circostanze del caso concreto, che devono inequivocabilmente deporre nel senso della perdita dell’utilità perseguita in caso di adempimento oltre la data fissata, precisando che nel caso di specie l’uso ad opera delle parti formule standard e l’indicazione anche di date erronee, in alcuni casi antecedenti la stipula del contratto stesso, deponevano nel senso della non essenzialità dei relativi termini, perché evidentemente non basati su specifiche esigenze delle parti.

Ha quindi aggiunto chela [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato fatti da cui potesse desumersi, da parte sua, una volta scaduto il termine, una eventuale perdita dell’utilità del contratto.

Tanto precisato,la regola di diritto applicata dalla Corte distrettuale in tema di essenzialità del termine stabilito nel contratto preliminare di compravendita per la stipula del definitivo appare conforme al costante orientamento di questa Corte, secondo cui l'essenzialità del termine fissato per il definitivo va desunta non già da mereformule di stile, ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti, dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita ( Cass. n. 18835 del 2018; Cass. n. 21587 del 2007; Cass. n. 3645 del 2007 ).

Del tutto corretto appare pertanto il percorso decisionale seguito dalla Corte di appello, che non si è fermata al dato formale, che ha giudicato generico e quindi non conclusivo, ma ha indagato l’effettiva volontà dei contraenti, pervenendo per tale via alla R.G.

N. 9918/2022.conclusione della mancanza nell’atto di elementi idonei a far ritenere che la data fissata per la consegna dell’immobile fosse considerata dalle parti come essenziale.

Sulla base di tale rilievo il motivo è altresì inammissibile in quanto investe valutazione di fatto demandati alla esclusiva competenza del giudice di merito.

L’interpretazione dell’atto contrattuale al fine di ricostruire la volontà delle parti, anche con riguardo al valore che esse hanno attribuito al termine indicato per l’adempimento, rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non con la specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e delle ragioni delle violazioni, censure che nella specie non sono state adeguatamente formulate.

Analogamente deve concludersi in ordine alla affermazione della Corte romana, secondo cui la parte interessata non aveva fornito prova di elementi o circostanze da cui eventualmente desumere che, trascorso inutilmente il termine, non avrebbe avuto più interesse all’utilità del contratto, vale a dire al trasferimento del bene compromesso, che costituisce anch’essa una valutazione in fatto, attenendo all’apprezzamento del materiale probatorio acquisito, non sindacabile dinanzi a questa Corte.

Il secondo motivodi ricorso denunzia violazione ed errata applicazione dell’art.1455 c.c. e 1453 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cuinon ha ritenuto rilevante l’inadempimento costituito dalla mancata stipulazione del definitivo alla data fissata ed ha omesso di considerare che la risoluzione era stata accettata dalla promissaria venditrice.

Anche questo motivo è inammissibile.

La censura sollevata è infatti generica e non specifica.

Laricorrente lamenta che “la Corte di Appello non ha considerato la esplicita comunicazione di risoluzione dal contratto inviata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle controparti e la successiva comunicazione con lui le stesse prendeva atto di tale risoluzione, con l’evidente conseguenza che qualsiasi comportamento successivo era assolutamente irrilevante per la valutazione dell’essenzialità del termine.

Infatti, la risoluzione è stata accettata dalle controparti…”, ma senza indicare in modo preciso i documenti da cui emergerebbero tali fatti e in quale momento del R.G.

N. 9918/2022.processo sono stati prodotti ed omettendo altresì di riprodurne il contenuto, al fine di dimostrarne l’effettiva rilevanza e concludenza.

Ilterzo motivo di ricorso denunzia violazione ed errata applicazione degli artt.91 c.p.c. e del d.m. n. 140/2012, art. 4 e art. 11, comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio senza considerare l’effettiva attività posta in essere dalle parti, la circostanza che le somme erano già state corrisposte dalla ricorrente eche in primo grado era stato liquidato l’importo di € 4.700,00 stante l’evidente semplicità del giudizio.

La liquidazione effettuata dalla Corte d’appello, afferma la ricorrente, non consente alcun accertamento sulla conformità della liquidazionerispetto agli atti di causa ed ai parametri adottati.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha liquidato le spese adeguatamente motivando che le stesse “seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al quarto scaglione di riferimento in relazione all’effettivo valore della causa”, senza che abbia alcuna rilevanza il diverso importo liquidato con la sentenza riformata, né le altre circostante evidenziate dalla ricorrente.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N A N Z A sul ricorso 9918/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, in persona del socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5. Controricorrente avverso la sentenza n. 6674 /20 21 de l l a C orte di appello di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 5. 4. 2023. R.G. N. 9918/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 7. 4. 2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6674 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, aveva rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile in costruzione stipulato il 13. 2. 2013 e, accertato il suo inadempimento, l’aveva condannata al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 28.000,00 a titolo di penale. A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò che la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] era infondata, atteso che il termine previsto nel contratto preliminare per la consegna dell’immobile non poteva considerarsi essenziale, sicché il suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo, motivato dalla sopravvenuta scadenza del suddetto termine, non era giustificato ed integrava un inadempimento, con conseguente obbligo di corrispondere la penale contrattualmente prevista. La [OSCURATO:SOCIETA] dell’Aguzzo resiste con controricorso. La causa è stata avviata in decisione incamera di consiglio. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 1457 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato valore di termine essenziale alla data fissata per la stipulazione del contratto definitivo, senza considerare che nella parte conclusiva del contratto preliminare le parti avevano concordato che le clausole e le pattuizioni contenute negli artt. 1-18 del contratto, tra cui quella che prevedeva la consegna dell’immobile, avevano carattere essenziale e che la odierna ricorrente, quale promissaria acquirente, sia al momento della sottoscrizione della proposta irrevocabile sia durante la vigenza del contratto, aveva esplicitamente dichiarato alla promittente venditrice che il contratto avrebbe perduto l’utilità prefissata in caso di mancato rispetto del termine di consegna dell’appartamento. La Corte di appello, prosegue il ricorso, non ha adeguatamente motivato la propria decisione,non potendosi considerare sufficienti le seguenti affermazioni: “anche a voler considerare le espressioni contenute nella scrittura oggetto di R.G. N. 9918/2022.controversia, appare evidente l’utilizzo di formule standard e soprattutto l’indicazione di date erronee, in alcuni casi anche antecedenti alla stipula del contratto stesso, che depongono nel senso della non essenzialità dei relativi termini perché evidentemente non basati su specifiche esigenze delle parti. A ciò si aggiunga che la [OSCURATO:PERSONA] non ha idoneamente provato i fatti da cui desumere un’eventuale perdita di utilità del contratto …”. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha motivato il proprio convincimento in ordine alla non essenzialità del terminedi consegna dell’immobile compromesso rilevando che l’essenzialità del termine di adempimento non può essere desunta da formule di stile, quali la semplice dicitura “ avendo il tutto carattere essenziale “, ma deve piuttosto ricavarsi dalla volontà delle parti e dalle circostanze del caso concreto, che devono inequivocabilmente deporre nel senso della perdita dell’utilità perseguita in caso di adempimento oltre la data fissata, precisando che nel caso di specie l’uso ad opera delle parti formule standard e l’indicazione anche di date erronee, in alcuni casi antecedenti la stipula del contratto stesso, deponevano nel senso della non essenzialità dei relativi termini, perché evidentemente non basati su specifiche esigenze delle parti. Ha quindi aggiunto chela [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato fatti da cui potesse desumersi, da parte sua, una volta scaduto il termine, una eventuale perdita dell’utilità del contratto. Tanto precisato,la regola di diritto applicata dalla Corte distrettuale in tema di essenzialità del termine stabilito nel contratto preliminare di compravendita per la stipula del definitivo appare conforme al costante orientamento di questa Corte, secondo cui l'essenzialità del termine fissato per il definitivo va desunta non già da mereformule di stile, ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti, dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita ( Cass. n. 18835 del 2018; Cass. n. 21587 del 2007; Cass. n. 3645 del 2007 ). Del tutto corretto appare pertanto il percorso decisionale seguito dalla Corte di appello, che non si è fermata al dato formale, che ha giudicato generico e quindi non conclusivo, ma ha indagato l’effettiva volontà dei contraenti, pervenendo per tale via alla R.G. N. 9918/2022.conclusione della mancanza nell’atto di elementi idonei a far ritenere che la data fissata per la consegna dell’immobile fosse considerata dalle parti come essenziale. Sulla base di tale rilievo il motivo è altresì inammissibile in quanto investe valutazione di fatto demandati alla esclusiva competenza del giudice di merito. L’interpretazione dell’atto contrattuale al fine di ricostruire la volontà delle parti, anche con riguardo al valore che esse hanno attribuito al termine indicato per l’adempimento, rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non con la specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e delle ragioni delle violazioni, censure che nella specie non sono state adeguatamente formulate. Analogamente deve concludersi in ordine alla affermazione della Corte romana, secondo cui la parte interessata non aveva fornito prova di elementi o circostanze da cui eventualmente desumere che, trascorso inutilmente il termine, non avrebbe avuto più interesse all’utilità del contratto, vale a dire al trasferimento del bene compromesso, che costituisce anch’essa una valutazione in fatto, attenendo all’apprezzamento del materiale probatorio acquisito, non sindacabile dinanzi a questa Corte. Il secondo motivodi ricorso denunzia violazione ed errata applicazione dell’art.1455 c.c. e 1453 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cuinon ha ritenuto rilevante l’inadempimento costituito dalla mancata stipulazione del definitivo alla data fissata ed ha omesso di considerare che la risoluzione era stata accettata dalla promissaria venditrice. Anche questo motivo è inammissibile. La censura sollevata è infatti generica e non specifica. Laricorrente lamenta che “la Corte di Appello non ha considerato la esplicita comunicazione di risoluzione dal contratto inviata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle controparti e la successiva comunicazione con lui le stesse prendeva atto di tale risoluzione, con l’evidente conseguenza che qualsiasi comportamento successivo era assolutamente irrilevante per la valutazione dell’essenzialità del termine. Infatti, la risoluzione è stata accettata dalle controparti…”, ma senza indicare in modo preciso i documenti da cui emergerebbero tali fatti e in quale momento del R.G. N. 9918/2022.processo sono stati prodotti ed omettendo altresì di riprodurne il contenuto, al fine di dimostrarne l’effettiva rilevanza e concludenza. Ilterzo motivo di ricorso denunzia violazione ed errata applicazione degli artt.91 c.p.c. e del d.m. n. 140/2012, art. 4 e art. 11, comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio senza considerare l’effettiva attività posta in essere dalle parti, la circostanza che le somme erano già state corrisposte dalla ricorrente eche in primo grado era stato liquidato l’importo di € 4.700,00 stante l’evidente semplicità del giudizio. La liquidazione effettuata dalla Corte d’appello, afferma la ricorrente, non consente alcun accertamento sulla conformità della liquidazionerispetto agli atti di causa ed ai parametri adottati. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha liquidato le spese adeguatamente motivando che le stesse “seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al quarto scaglione di riferimento in relazione all’effettivo valore della causa”, senza che abbia alcuna rilevanza il diverso importo liquidato con la sentenza riformata, né le altre circostante evidenziate dalla ricorrente. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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