CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03H6EW9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 16 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, - 80 lett. G) del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 391 ter cod. pen. (capo B), fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il giudizio sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (pag. 2-3 della sentenza impugnata) le dieci condanne riportate tra il 2009 e il 2023, dall'imputato, soprattutto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, risultando peraltro che il ricorrente ha commesso condotte delittuose della stessa indole fino a pochi mesi prima dei fatti di causa,; questi ultimi si sono rivelati idonei a comprovare, anche in ragione della loro non occasionalità, la qualificata propensione a delinquere di Kbaili, indubbiamente in grado di giustificare l'applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2