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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15298/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge con particolare riferimento al dolo specifico del reato contestato e ritenuto, deriva la propria inammissibilità, ex art. 591, cornma 4, cod. proc pen., dall'omologo motivo di appello che risultava generico, in quanto si esauriva in mere asserzioni; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché in sede di appello non vi era una specifica censura ma solo una generica richiesta, sulla quale peraltro la Corte di appello ha fornito congrua risposta (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge con particolare riferimento al dolo specifico del reato contestato e ritenuto, deriva la propria inammissibilità, ex art. 591, cornma 4, cod. proc pen., dall'omologo motivo di appello che risultava generico, in quanto si esauriva in mere asserzioni; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché in sede di appello non vi era una specifica censura ma solo una generica richiesta, sulla quale peraltro la Corte di appello ha fornito congrua risposta (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 15298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris