CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 46555/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. sentito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 aprile 2022, il G.I.P. presso il tribunale di Asti, respingeva l'opposizione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle copie forensi dei computer già sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. nei confronti dei medesimi. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati deducendo violazione di legge ai sensi degli artt. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla richiesta di restituzione delle copie forensi dei dispositivi sequestrati, dovendosi procedere alla selezione dei dati rilevanti al fine di evitare la compressione illegittima dei diritti degli indagati a causa del mantenimento di sequestri inadeguati e sproporzionati. Al proposito si rappresentava che il mantenimento del vincolo indeterminato su tutti i contenuti dei files avrebbe legittimato la querelante ad acquisire non legittimamente notizie sul know how della società GGT e sui segreti. di azienda. Con successiva memoria depositata in cancelleria si lamentava che il consulente del PM aveva estratto dalle copie forensi ed allegato alla propria relazione copiosa documentazione (circa 32.000 pagine) di pertinenza della società GGT di cui i ricorrenti sono amministratori, priva di qualsiasi attinenza con il capo di imputazione e ciò a riprova che era stato mantenuto il sequestro anche su documenti estranei alle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. In tema di copie forensi e diritto dell'indagato a reclamarne la restituzione, i principi di riferimento sono stati dettati da una pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497 - 01). In motivazione le Sezioni Unite premesso:" che oggetto di un eventuale sequestro può anche essere il dato informatico" richiamano "il contenuto dell'art. 260, comma 2, cod. proc. pen., che originariamente stabiliva la possibilità di estrarre copia dei documenti e far eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, il quale prescrive ora che quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità, potendosi, in tali casi, disporre la custodia degli originali anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria". Si aggiunge poi che "dall'analisi delle disposizioni di riferimento risulta la possibilità di estrazione della copia con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità che è prevista allo scopo di preservare il dato acquisito isolandolo dal sistema che lo contiene, impedendone la successiva elaborazione, trasformazione o eliminazione. Si tratta, in altre parole, di un riferimento alla c. d. copia-immagine, che riproduce il dato duplicato nelle stesse condizioni in cui si trova al momento della sua acquisizione, poiché ciò che può rilevare, per le finalità di indagine che giustificano l'apprensione, non è necessariamente il solo contenuto informativo del dato, ma il dato stesso e il suo stato in un determinato periodo, potendo, ad esempio, con riferimento ad un semplice file, risultare di interesse investigativo la data di creazione, quella di apertura, di esecuzione o dell'ultima modifica, la proprietà, i permessi, eventuali codici di controllo, la posizione all'interno di una determinata cartella o gruppo di cartelle etc..... In tale caso l'interesse alla restituzione riguarda, appunto, il dato in sé e non anche il supporto che originariamente Io conteneva o quello sul quale è trasferito il "done", sicché la mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro; e ciò trova conferma anche nella ricordata definizione di "sequestro" offerta dalla convenzione di Budapest.... E' indubbio che, in tali casi, la restituzione non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente, al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.... Può in definitiva ritenersi che, in tali casi, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permanga comunque un interesse all'impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Deve tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni". Con altra pronuncia (Sez. 2 - , n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337 - 02) questa Sezione ha ribadito in motivazione che in taluni casi, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permane un interesse all'impugnazione del provvedimento ablativo purchè si tratti di un interesse concreto ed attuale connesso alla violazione di diritti primari conseguenti alla indisponibilità di quelle informazioni ancora trattenute la cui sussistenza deve essere dimostrata non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni. Tali essendo i principi applicabili al caso in esame il ricorso deve essere respinto posto che rispetto alle particolari modalità di conservazione della copia forense gli indagati non appaiono avere indicato uno specifico interesse all'impugnazione; invero, come indicato nel provvedimento impugnato e prima ancora nel rigetto da parte del pubblico ministero procedente, le modalità di conservazione, non già all'interno del fascicolo di indagine, bensì presso la segreteria in luogo separato e sicuro, escludono la possibilità di illegittima acquisizione di dati da parte di terzi ed anche ad opera della persona offesa querelante così come il ricorso invece lamenta senza però indicare quali dei numerosi documenti dovrebbero essere restituiti anche nella loro copia. Infine alcuna doglianza può essere presa in considerazione nel presente procedimento circa l'allegazione alla consulenza del P.M. di files sensibili trattandosi con evidenza di attività tecnica non direttamente impugnabile nella presente sede ed i cui eventuali vizi vanno fatti valere separatamente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ra ma, 6 ottobre 2022 I ONSIGL