CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I BONARRIGO, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GIADANumero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026– intimati –avverso la sentenza n. 650/2021 della CORTE DI APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata in data 23/11/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 702 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizioAricò Domenica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietaria di unvano con antistante porzione di corte, occupato senza titolo daiconvenuti e chiedendo la condanna di questi ultimi al suo rilascio e alpagamento di una indennità per la sua occupazione, nonché delle spesecondominiali correlate al cespite controverso.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda,eccependo di detenere il cespite, unitamente ai figli, in forza di validotitolo, rappresentato dalla sentenza n. 550/2008 del Tribunale di ReggioCalabria, resa a definizione del giudizio di divorzio tra la convenuta eMatacena [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva di chiamare in causa in garanzia.Eccepiva inoltre la prescrizione dei diritti azionati dalla societàricorrente.Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ElioGiovanni, che si costituiva aderendo alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA]Dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale, con ordinanza del 1.12.2024, rigettava tanto la domanda diAmadeus S.p.a. che le eccezioni della Aricò.Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e sicostituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], reiterando le conclusionirassegnate in prime cure e chiedendo, in via preliminare, l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], parte delNumero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026giudizio di prime cure ma non evocato dall’appellante in sede digravame.Con sentenza n. 650/2012 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione, condannando [OSCURATO:PERSONA], MatacenaRaffaele e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi rimasti contumaci anche inappello, al rilascio del bene controverso ed alle spese del doppio gradodi giudizio.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione AricòDomenica, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensiva nel presente giudizio di legittimità.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.101, 102, 103, 106, 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché Corte di Appello avrebbe erroneamenteescluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti ditutte le parti del giudizio di prime cure, incluso il [OSCURATO:PERSONA] ElioGiovanni, al quale [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva notificato l’atto diappello.La censura è fondata.La Corte di Appello ha ritenuto che nella fattispecie, poiché ilMatacena era stato chiamato in garanzia dalla Aricò, lo stesso non fosselitisconsorte necessario, ma solo facoltativo (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata) A sostegno della propria decisione, la Corte distrettuale harichiamato una giurisprudenza successivamente superata da questaCorte, la quale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “LaNumero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessarioprocessuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguenteinscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugnala sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello,oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando ilchiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda propostadall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante)non abbia proposto domande nei confronti del chiamato” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 9013 del 21/03/2022, Rv. 664555; conf. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 7788 del 29/03/2018, non massimata, pagg. 4 e s.;Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 e Cass.Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109). Negli stessitermini si sono espresse anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098del 11/09/2017 (Rv. 645483) e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5876del 12/03/2018 (Rv. 648826), secondo le quali nell’ipotesi di chiamatain garanzia, l'impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamatoavverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, diaffermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dellostesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costuiproposta, giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una suaimpugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione dellagaranzia come propria o impropria, proprio in virtù della ravvisatasussistenza, tra tutte le parti del giudizio di primo grado, di unlitisconsorzio necessario di origine processuale. Da quanto precedeconsegue l’erroneità della statuizione della Corte distrettuale, cheavrebbe dovuto ravvisare la non integrità del contraddittorio in appelloe pronunciare i conseguenti provvedimenti.Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 702 bis e 702 quater c.p.c. e 111 Cost., inNumero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026relazione all’art. 360, primo comma, n.n. 3 e 5, c.p.c., perché la Cortedi Appello avrebbe ammesso la produzione, in appello, di documentinon tempestivamente allegati da [OSCURATO:SOCIETA]. in prime cure.La censura è fondata.La Corte di Appello ha ritenuto ammissibile la produzione, da partedi [OSCURATO:SOCIETA]., in secondo grado, dei documenti comprovanti la suaproprietà dell’immobile oggetto di causa, non tempestivamenteprodotti in prime cure. Il giudice di secondo grado ha ritenuto taleproduzione ammissibile sulla scorta del principio affermato dalleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Nel giudizio di appello,costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83del 2012, conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per séidonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzionefattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandolasenza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastoindimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievoche la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939). Tale criterio,tuttavia, non si applica al presente giudizio, essendo stato il ricorsointroduttivo depositato il 1.10.2013 e dunque nella vigenza del testodell’art. 345, terzo comma, c.p.c. come modificato dal D.L. 83 del2012, secondo cui “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nonpossono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostridi non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado percausa ad essa non imputabile”. Certamente non poteva, la Cortedistrettuale, ritenere consentita la produzione in appello di documenticomprovanti la titolarità dell’immobile oggetto di causa, che la parteNumero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026sin dal primo grado, evitando così di incorrere nella pronuncia di rigettodel Tribunale, che aveva disatteso la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]proprio per ravvisato difetto dei titoli attestanti la proprietà del beneoggetto di causa.Peraltro, con specifico riferimento al procedimento disciplinato dagliartt. 702 bis e ss. c.p.c., va segnalato che questa Corte ha avuto mododi coordinare il criterio affermato dalle Sezioni Unite con le peculiaricaratteristiche del giudizio sommario, affermando il principio, al qualeil Collegio intende dare continuità, secondo cui “E' chiaro che, pur nellaprospettiva più ampia fatta propria dalla giurisprudenza di questaCorte, con la citata sentenza delle S.U. in ordine alle prove nuove inappello, occorre sempre contemperare il principio delle preclusioniistruttorie con quello dell'accertamento della verità materiale sicché lavalutazione dell'ammissibilità delle prove è sempre subordinataall'esito del primo grado del giudizio, nel quale, si ribadisce non risultache le prove fossero state articolate” (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 9212 del 22/03/2022, non massimata, pag. 5). Ne consegue chenon è possibile ammettere la possibilità di produrre, solo in appello,documenti che la parte avrebbe potuto, e dovuto, allegare al ricorsointroduttivo in prime cure.Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente ritenuto conseguita la prova della proprietà del beneoggetto di causa, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., senza che quest’ultimaavesse dimostrato un acquisto a titolo originario.La censura è fondata.Numero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte di Appello ha ritenuto assolta la prova della proprietàrichiesta, in materia di rivendicazione, dall’art. 948 c.c., non già sullascorta dei documenti prodotti dalla stessa, bensì a fronte della mancatacontestazione della parte convenuta, odierna ricorrente. Costei,tuttavia, aveva resistito alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., e dunque nonaveva affatto riconosciuto la proprietà del cespite in capo alla parteabbia eccepito di detenere legittimamente il bene in forza di sentenzadi divorzio dal marito [OSCURATO:PERSONA] implichi riconoscimentodella provenienza del cespite da un comune dante causa, poiché i titoliallegati da [OSCURATO:SOCIETA]. in seconde cure, elencati a pag. 10 dellasentenza impugnata, risalgono sino all’acquisto operato nel 1974 daMatacena Amedeo, che è soggetto diverso da quello con il quale la Aricòera coniugata; acquisto, peraltro, eseguito non in proprio, ma qualerappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta per successivi attiAmadeus [OSCURATO:SOCIETA] poteva quindi configurarsi alcun affievolimentodell’onere della prova declinato dall’art. 948 c.c. a carico della partedella mera allegazione di atti di acquisto aventi titolo derivativo.Con il quarto motivo, la ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. e nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché laCorte di Appello avrebbe accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. senzaconsiderare che quest’ultima non aveva proposto alcun motivo digravame avverso la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenutoindimostrato il diritto di proprietà della cosa in capo alla parte attricein rivendicazione.La censura è infondata.Numero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026Amadeus S.p.a. ha impugnato la decisione di prime cure, con laquale la sua domanda di rivendicazione e rilascio era stata rigettata permancanza di prova del presupposto diritto di proprietà della rescontroversa, invocandone la riforma e chiedendo la condanna dellaAricò e dei figli alla restituzione del cespite. La domanda, quindi, erastata riproposta in appello, onde non si configura alcun giudicatointerno.Con il quinto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erratonel condannare l’odierna ricorrente alle spese del doppio grado delgiudizio di merito.La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi tre motivi.Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un rinnovato esame dellafattispecie, regolando, all’esito, le spese dell’intero giudizio di merito edi quello, presente, di legittimità.In definitiva, quindi, vanno accolti il primo, secondo e terzo motivodel ricorso, va rigettato il quarto e dichiarato assorbito il quinto.La sentenza va conseguentemente cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di ReggioCalabria, in differente composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie primo, secondo e terzo motivo del ricorso, rigettail quarto e dichiara assorbito il quinto.Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in differente composizione.Numero registro generale 13486/2022Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 11979/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci