CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenutoche il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e altresì in ragione della mancata applicazione del principio del ne bis in idem ex art. 649, cod. proc. pen., nonché, infine, per decorso dei termini di prescrizione, non è consentito in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata quanto alla specifica riferibilità della condotta al [OSCURATO:PERSONA], sull’insussistenza dell’idem factum, nonché sul momento consumativo delle fattispecie oggetto di addebito e conseguente individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione del reato attesa la sua natura) ed è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì generico in quanto radicalmente privo di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell’art. 133, cod. pen., non è consentito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nel caso di specie (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata relativa alla congruità del quantum calcolato in misura minima) (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos