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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22538/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28094 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via D. Chelini 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione in persona del R.G. 28094/2020 Cron.

Rep.

C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

Ministro pro tempore, Ministero dell’Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, Università degli Studi di Genova in persona del Rettore pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentatie difesi; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 564/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero della salute e l’Università degli studi di Genova, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle diverse specializzazioni conseguite negli anni dal 1985 al 1993.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e i Ministeri citati, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 25 giugno 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermata la sentenza di primo grado, la quale aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto.

Facendo applicazione della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione decennale aveva cominciato a decorrere dal 27 ottobre 1999, mentre il primo atto interruttivo era stato la notifica della citazione, avvenuta solo nel 2015.

Quanto alla posizione della sola dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito la specializzazione in medicina dello sport, la Corte d’appello ha rigettato la relativa domanda sul rilievo che detta specializzazione non rientrasse negli elenchidi cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE e che l’interessata non aveva fornito alcuna indicazione sull’equipollenza della medesima rispetto ad altre previste da almeno due Stati membri.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi.

Resistono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, i Ministeri indicati in epigrafe e l’Università degli studi di Genova con un unico controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ. in punto di prescrizione.

I ricorrenti contestano che la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia ritenuto prescritto il diritto fatto valere dai ricorrenti con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2015.

Tale decisione si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti affermano di non condividere, perché il decorso della prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999 sarebbe non conforme alla normativa comunitaria.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Tale insegnamento, costantemente ribadito in seguito, ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Non può essere sostenuto, d’altronde, come vorrebbero i ricorrenti, che la prescrizione abbia cominciato a decorrere in un momento successivo rispetto a quello indicato, perché costituisce principio parimenti acquisito quello per cui il pieno adempimento alle direttive comunitarie suindicate si è avuto, da parte dello Stato italiano, con l’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; mentre i d.P.C.m. richiamati dai ricorrenti hanno ad oggetto l’attuazione del più favorevole trattamento economico concesso ai medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999, pacificamente non applicabile agli odierni ricorrenti ratione temporis.

Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi.

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto.

Né i ricorsi modificano la realtà dei fatti, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, degli artt.2, 3, 10 e 97 Cost., delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso di un fatto decisivo.

I ricorrenti contestano che la sentenza impugnata, pur rigettando la domanda da loro proposta per intervenuta prescrizione, abbia deciso e motivato in ordine ai criteri di determinazione del risarcimento del danno, «applicando la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, pari ad euro 6.713,94».

Si osserva che detta retribuzione non potrebbe ritenersi satisfattiva, anche perché in base al citato art. 11 non verrebbero riconosciuti né la rivalutazione né gli interessi, se non a far tempo dalla data della domanda giudiziale o da quella della messa in mora.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno.

I ricorrenti contestano che la sentenza non abbia liquidato in favore dei medici appellanti i c.d. interessi compensativi.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, degli artt.2, 3, 10 e 97 Cost., delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 1 del Protocollo n. 1) della CEDU, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso di un fatto decisivo.

Osservano i ricorrenti che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione delle suindicate direttive si risolverebbe in un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 del citato protocollo CEDU.

5. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente in quanto, pur essendo tra loro diversi, risultano tutti parimenti inammissibili, per un’unica e decisiva ragione.

Poiché, infatti, la Corted’appello ha condiviso la decisione del Tribunale in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, i ricorrenti non hanno alcun interesse all’esame delle questioni poste con i motivi in esame, dal momento che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza trail chiesto e il pronunciato.

Il motivo ha ad oggetto la posizione della sola dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha iniziato il corso di specializzazione in medicina dello sport nell’anno accademico 1991-1992, riguardo alla quale la Corte d’appello ha pure rigettato la domanda sul rilievo che detta specializzazione non rientrasse negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE.

Si osserva nel motivo che l’elenco delle specializzazioni ammesse alla remunerazione viene periodicamente aggiornato e che quella in medicina dello sporti rientra nell’elenco del d.m. 31 ottobre 1991.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte osserva che – a prescindere dal problema dell’equipollenza e della ricomprensione della specializzazione in medicina dello sportnegli elenchi di cui alle note direttive europee (v., in argomento, la recentissima ordinanza 29 maggio 2023, n. 15080) – è decisiva la considerazione per cui, avendo la Corte territoriale condiviso la decisione del Tribunale in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, il motivo in esame impugna una ratio decisoria alternativa che non può più essere esaminata una volta che, per quanto detto a proposito del primo motivo, si è definitivamente consolidata la decisione in puntodi prescrizione.

7. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2020, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzocomma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 12.000, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché della somma di euro 8.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28094 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via D. Chelini 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione in persona del R.G. 28094/2020 Cron. Rep. C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Ministro pro tempore, Ministero dell’Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, Università degli Studi di Genova in persona del Rettore pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentatie difesi; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 564/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero della salute e l’Università degli studi di Genova, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle diverse specializzazioni conseguite negli anni dal 1985 al 1993. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e i Ministeri citati, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 25 giugno 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermata la sentenza di primo grado, la quale aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto. Facendo applicazione della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione decennale aveva cominciato a decorrere dal 27 ottobre 1999, mentre il primo atto interruttivo era stato la notifica della citazione, avvenuta solo nel 2015. Quanto alla posizione della sola dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito la specializzazione in medicina dello sport, la Corte d’appello ha rigettato la relativa domanda sul rilievo che detta specializzazione non rientrasse negli elenchidi cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE e che l’interessata non aveva fornito alcuna indicazione sull’equipollenza della medesima rispetto ad altre previste da almeno due Stati membri. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi. Resistono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, i Ministeri indicati in epigrafe e l’Università degli studi di Genova con un unico controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ. in punto di prescrizione. I ricorrenti contestano che la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia ritenuto prescritto il diritto fatto valere dai ricorrenti con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2015. Tale decisione si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti affermano di non condividere, perché il decorso della prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999 sarebbe non conforme alla normativa comunitaria. 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito). Tale insegnamento, costantemente ribadito in seguito, ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Non può essere sostenuto, d’altronde, come vorrebbero i ricorrenti, che la prescrizione abbia cominciato a decorrere in un momento successivo rispetto a quello indicato, perché costituisce principio parimenti acquisito quello per cui il pieno adempimento alle direttive comunitarie suindicate si è avuto, da parte dello Stato italiano, con l’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; mentre i d.P.C.m. richiamati dai ricorrenti hanno ad oggetto l’attuazione del più favorevole trattamento economico concesso ai medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999, pacificamente non applicabile agli odierni ricorrenti ratione temporis. Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi. Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto. Né i ricorsi modificano la realtà dei fatti, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, degli artt.2, 3, 10 e 97 Cost., delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso di un fatto decisivo. I ricorrenti contestano che la sentenza impugnata, pur rigettando la domanda da loro proposta per intervenuta prescrizione, abbia deciso e motivato in ordine ai criteri di determinazione del risarcimento del danno, «applicando la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, pari ad euro 6.713,94». Si osserva che detta retribuzione non potrebbe ritenersi satisfattiva, anche perché in base al citato art. 11 non verrebbero riconosciuti né la rivalutazione né gli interessi, se non a far tempo dalla data della domanda giudiziale o da quella della messa in mora. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. I ricorrenti contestano che la sentenza non abbia liquidato in favore dei medici appellanti i c.d. interessi compensativi. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, degli artt.2, 3, 10 e 97 Cost., delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, dell’art. 1 del Protocollo n. 1) della CEDU, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., oltre ad omesso di un fatto decisivo. Osservano i ricorrenti che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione delle suindicate direttive si risolverebbe in un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 del citato protocollo CEDU. 5. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente in quanto, pur essendo tra loro diversi, risultano tutti parimenti inammissibili, per un’unica e decisiva ragione. Poiché, infatti, la Corted’appello ha condiviso la decisione del Tribunale in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, i ricorrenti non hanno alcun interesse all’esame delle questioni poste con i motivi in esame, dal momento che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16 CEE, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza trail chiesto e il pronunciato. Il motivo ha ad oggetto la posizione della sola dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha iniziato il corso di specializzazione in medicina dello sport nell’anno accademico 1991-1992, riguardo alla quale la Corte d’appello ha pure rigettato la domanda sul rilievo che detta specializzazione non rientrasse negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 CEE. Si osserva nel motivo che l’elenco delle specializzazioni ammesse alla remunerazione viene periodicamente aggiornato e che quella in medicina dello sporti rientra nell’elenco del d.m. 31 ottobre 1991. 6.1. Il motivo è inammissibile. La Corte osserva che – a prescindere dal problema dell’equipollenza e della ricomprensione della specializzazione in medicina dello sportnegli elenchi di cui alle note direttive europee (v., in argomento, la recentissima ordinanza 29 maggio 2023, n. 15080) – è decisiva la considerazione per cui, avendo la Corte territoriale condiviso la decisione del Tribunale in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, il motivo in esame impugna una ratio decisoria alternativa che non può più essere esaminata una volta che, per quanto detto a proposito del primo motivo, si è definitivamente consolidata la decisione in puntodi prescrizione. 7. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2020, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzocomma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 12.000, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché della somma di euro 8.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle con
Sentenza Cassazione n. 22538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris