CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 32855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 24 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli,confermando la decisione del Tribunale di Napoli, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 61, n. 2- 615-ter cod. pen. (capo 1) e 640-ter, primo e terzo comma, cod. pen. (capo 2) e, riconosciuta la continuazione tragli stessi, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 900 dimulta.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando due profili di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto, che avevacostituito specifico motivo di gravame. La Corte territoriale avrebbe ritenuto chenon ricorressero i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., senza motivare leragioni della decisione e senza tener conto della condotta collaborativa delricorrente e del fatto che i precedenti da cui era gravato erano molto modesti elontani nel tempo.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai motivi di gravame con cui si chiedeva la sostituzione della pena inflittacon la pena pecuniaria sostitutiva.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini dellaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del dannoo del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 –01).Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), sicché deve ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).In altri termini, allorquando il giudice del merito evidenzia, con adeguatamotivazione, la sussistenza di un elemento fattuale ostativo all'applicazione delladisposizione in esame per difetto di una delle condizioni richieste tale dato,evidentemente ritenuto prevalente, consente di limitare l'esame a quest'ultimo,senza necessità di prendere in considerazione altri elementi implicitamente ritenutinon rilevanti.2.2. Nel caso in esame, la mancata applicazione della causa estintiva dell’art.131-bis cod. pen. è stata adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale conargomentazione nella quale ha spiegato che l’importo del bonifico – pari a 4.200euro – effettuato sul conto intestato ad Arenella, nonché la professionalitàdell’organizzazione dell’operazione illecita non consentivano di considerare diparticolare tenuità del pregiudizio subito dalla persona offesa.3. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della penasostitutiva, è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di applicazione della pena sostitutivaavanzata dall’imputato perché ritenuta non adeguata sotto il profilo rieducativo erepressivo.3.1. I criteri che presiedono alla valutazione che il giudice, nell’esercizio delsuo potere discrezionale, è chiamato a compiere ai fini della decisione in ordinealla possibilità di applicare le pene sostitutive, nonché ai fini della scelta tra quellepreviste sono delineati dall’art. 58, legge n. 689 del 1981, come modificato dald.lgs. n. 150 del 2022. Il richiamo contenuto in tale disposizione ai criteri di cuiall’art. 133 cod. pen. comporta che il giudice tenga conto della «gravità del reato»ed altresì della «capacità a delinquere del colpevole», desunta anche dai«precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita delreo, antecedenti al reato», ivi indicati; valutati i quali, il giudice «può» - cometestualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive».Questa Corte ha affermato che, anche a seguito della disciplina introdotta dald.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamentel’esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può esseregiustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenutoostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).Si è, tuttavia, sottolineato come dal richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., emerge che la valutazione che il giudice del merito è tenuto ad operare aifini dell’applicazione delle pene sostitutive, è una valutazione prognosticacomplessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa della penacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01).In quest’ottica, dunque, il giudice della cognizione è chiamato a verificare, allaluce della gravità del fatto e della personalità dell’istante, se la pena sostitutivarisulti più idonea alla rieducazione del condannato e, anche grazie ad appositeprescrizioni, consenta di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione delreato. Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute, la pena sostitutiva non potrà essere applicata.3.2. La sentenza impugnata, dopo aver ricostruito la complessiva dinamicadei fatti, in conformità ai criteri indicati dall’art. 58 legge n. 689 del 1981, hastigmatizzato la gravità del danno subito dalla persona offesa, nonché «la negativapersonalità dell’imputato, gravato da diverse condanne e attualmente detenutoper fatti di rilevante gravità», ritenendo che tali elementi escludevano che le penesostitutive richieste (pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o penasostitutiva pecuniaria) fossero idonee ad esplicare una adeguata funzionerieducativa e specialpreventiva.La motivazione della Corte territoriale sul punto non è manifestamenteillogica, risultando così insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 35849 del17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensidell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzionepecuniaria che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]