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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2018

Cassazione n. 10365/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18430/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 268, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentanoe difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1600/2018R.G.N. 515/2017 depositata i l 10/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta, tra l’altro, alla costituzione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un rapporto di lavoro con la “[OSCURATO:PERSONA].

Coop.”, alle condizioni di cui alla proposta di assunzione dell’11 giugno 2012, nella quale era precisato che “Ella sarà assunta dalla scrivente Banca entro il termine di scadenza dell’Amministrazione straordinaria della BBC di Cosenza, previo rispetto di tutte le condizioni stabilite nel suddetto Accordo del 26 aprile 2012” stipulato tra la Banca di Cosenza e le OO.SS., nel quale era specificato che “Il personale destinatario delle proposte di assunzione di cui ai punti 8 e 9 che precedono che accetterà la proposta verrà assunto, previe dimissioni dalla BBC di Cosenza, con decorrenza immediata e senza patto di prova, con conseguente sottoscrizione di accordo individuale ex art. 2113, comma 4, c.p.c., di rinuncia ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto”; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, affidato a cinque motivi; il “[OSCURATO:PERSONA]” (da ora, banca “[OSCURATO:PERSONA]”) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 dell’Accordo del 26 aprile 2012, nonché degli artt. 1322 c.c., 1350 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 1369 c.c., 1372 c.c. e 2113 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello - nell’affermare, da un lato, che la proposta di assunzione era sottoposta a due eventi condizionanti, ossia le dimissioni della lavoratrice e la rinuncia, da sottoscrivere con le garanzie di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto, e, dall’altro, che la fonte dell’obbligo di assunzione non sorgevadal predetto Accordo - abbia interpretato quest’ultimo in violazione dei citati canoni ermeneutici, in quanto la rinuncia non riguardava il “futuro” rapporto, bensì quello intercorso con la banca di Cosenza, nonché violato le disposizioni normative in tema di libertà delle forme, non essendo necessaria la sottoscrizione della banca “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini della nascita del vincolo nei confronti di quest’ultima; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1369 c.c. e 1411 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nell’interpretare la proposta di assunzione, non abbia doverosamente applicato icriteri ermeneutici di cui alle citate disposizioni, avendo omesso di considerare che l’espressione “previo rispetto delle condizioni di cui all’accordo” era da intendersi riferita alle sole condizioni della riduzione della retribuzione e del diverso inquadramento già consacrati nell’Accordo, non essendo il rapporto di lavoro della lavoratrice con la Banca di Cosenza destinato aproseguire con la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, con la quale si sarebbe instaurato un rapporto nuovo; si duole , inoltre , che il giudice del gravame non abbia considerato che la banca “[OSCURATO:PERSONA]” aveva effettuato la proposta , accettata dalla lavoratrice, eche l’Accordo aveva lo scopo di consentire il passaggio di una serie di lavoratori da una banca all’altra mediante lo schema del contratto a favore di terzo; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 c.c., 1358 c.c., 1359 c.c., 1362 c.c., 1366 c.c. e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale “abbia ritenuto la persistente validità di una condizione sospensiva, superata per effetto dell’applicazione alle parti dell’accordo sindacale del 26/04/2012, cui avevano espressamente aderito con la proposta di assunzione dell’11/06/2012 e la successiva accettazione del 18/06/2012”, sicché la conciliazione ex art. 2113 c.c. tra la lavoratrice el’originario datore di lavoro non assumeva alcuna valenza sospensiva nel nuovo rapporto; con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 c.c., 1358 c.c. e 1359 c.c., con riferimento agli artt.1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c. e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte - nell’affermare, con riguardo alla mancata conciliazione fissata per il giorno 25 giugno 2012, che detta conciliazione sarebbe dovuta intervenire con la banca di Cosenza, e non già con la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, che non aveva, dunque, alcun obbligo di inviare alla lavoratrice la bozza della conciliazione stessa, richiesta infatti dalla lavoratrice medesima al soggetto con il quale avrebbe dovuto raggiungere l’accordo - abbia escluso l’applicabilità dell’art. 1359 c.c., tuttavia non considerando che la banca di Cosenza e, per essa, in quanto altresì obbligata, la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, cui con missiva inviata il 26 giugno 2012 la lavoratrice aveva comunque chiesto una bozza dell’accordo conciliativo, aveva tenuto un comportamento omissivo - consistito nel non aver consentito alla lavoratrice di leggere in anticipo la bozza di conciliazione - che, in palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, aveva determinato materialmente la mancata sottoscrizione della conciliazione individuale; con il quinto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., con riferimento all’art. 2113 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice del gravame, imputando la mancata formalizzazione dell’accordo conciliativo con la banca di Cosenza alla lavoratrice, non presentatasi all’incontro fissato per la sottoscrizione del predetto accordo, abbia ritenuto irrilevante la richiesta della lavoratrice medesima di conoscere preventivamente il contenuto dell’atto, omettendo di considerare che non era stata comunicata la presenza del sindacato di appartenenza e di fiducia della lavoratrice e che l’atto conciliativo non era stato formato nel contraddittorio delle parti.

Ritenuto che: i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché il giudice del gravame, nell’interpretare complessivamente l’Accordo collettivo e la proposta contrattuale formulata dalla banca “[OSCURATO:PERSONA]”, ha ritenuto, facendo ricorso al criterio letterale, sistematico e funzionale, che il vincolo ad assumere, a carico della banca in questione, fosse sorto, in attuazione dell’Accordo, per effetto della proposta stessa - per come chiaramente evidenziato nel predetto Accordo, ove si legge che “il [OSCURATO:PERSONA] formulerà (…) specifica proposta di assunzione a 15 dipendenti della BBC di Cosenza” - , la cui accettazione non avrebbe condotto a conferire immediata efficacia al contratto di lavoro, in conformità a precisa disposizione dell’Accordo, secondo cui “Il personale (…) verrà assunto (…), previe dimissioni dalla BBC di Cosenza, con decorrenza immediata e senza patto di prova, con conseguente sottoscrizione di accordo individuale ex art. 2113, comma 4, c.p.c., di rinuncia ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto”; l’opzione interpretativa seguita è del tutto plausibile, rispondendo in primo luogo al dato letterale della disposizione, da cui risulta inequivocabilmente una posteriorità dell’assunzione sia rispetto alle dimissioni della lavoratrice dall’originario rapporto di lavoro con il vecchio datore sia alla conciliazione, essendo la locuzione “con conseguente sottoscrizione” riferita, evidentemente, non all’assunzione, bensì alle dimissioni, non avendo ragionevolmente senso prevedere un obbligo di conciliazione da assolversi dopo l’assunzione della lavoratrice da parte del nuovo datore di lavoro; detta opzione è anche in linea con gli altri criteri ermeneutici, poiché, nell’ambito di un accordo globale concluso in esito ad una procedura di ridimensionamento del personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, è logicoe ragionevole ritenere che le parti abbiano inteso disciplinare il meccanismo dell’assunzione dei lavoratori in esubero ad opera del nuovo datore in un unico contesto, in modo tale da avviare il rapporto col nuovo datore solo una volta definito quello con il vecchio, mediante una conciliazione con la quale i singoli lavoratori avrebbero rinunciato ad ogni diritto riferito al pregresso trattamento; pertanto, non ha alcun rilievo che la rinuncia non riguardasse il “futuro” rapporto, in quanto essa è stata comunque concepita come essenziale nell’ambito della complessiva operazione, al fine di scongiurare rischi di contenzioso sia con il vecchio che con il nuovo datore di lavoro; così come non ha alcun rilievo che il vincolo ad assumere potesse essere sorto direttamente dall’Accordo, giacché, comunque, la banca “[OSCURATO:PERSONA]” non si è sottratta all’obbligo di effettuare la proposta, essendo stata l’assunzione impedita in virtù della mancata ricorrenza dei menzionati presupposti previsti nell’Accordo stesso, fatti oggetto di apposito ed esplicito richiamo nella proposta (ove il riferimento è a “tutte le condizioni” di cui all’Accordo”); in tale quadro, non ha particolare significatività neppure il richiamo, contenuto in ricorso, allo schema del contratto a favore di terzo, perché ciò che rileva è - come visto - che l’assunzione, avuto riguardo all’impianto dell’Accordo, avrebbe conseguito efficacia a seguito delle dimissioni e della conciliazione individuale; in buona sostanza, le censure della ricorrente si risolvono nella proposizione di una opzione ermeneutica alternativa a lla plausibile interpretazione fornita al riguardo dal giudice del gravame, come tale sottratta al sindacato di legittimità (cfr., in tema, Cass. 15/11/2017, n. 27136; cfr., altresì, Cass. 10/05/2018, n. 11254, ove è precisato che quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra); il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, poiché essi, lungi dal prospettare una effettiva violazione di legge, mirano a sollecitare una non consentita revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’imputabilità del mancato avveramento della condizione; senza contare che la questione della “legittima” assenza della lavoratrice all’incontro fissato per la sottoscrizione dell’accordo individuale - per non essere stata comunicata la presenza del sindacato di appartenenza e di fiducia della lavoratrice medesima e per non essere stato l’atto conciliativo formato nel contraddittorio delle parti - non risulta nello specifico trattata nella sentenza impugnata, né dedotta dalla ricorrente nelle precedenti fasi di merito; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18430/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 268, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentanoe difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1600/2018R.G.N. 515/2017 depositata i l 10/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Cosenza con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta, tra l’altro, alla costituzione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un rapporto di lavoro con la “[OSCURATO:PERSONA]. Coop.”, alle condizioni di cui alla proposta di assunzione dell’11 giugno 2012, nella quale era precisato che “Ella sarà assunta dalla scrivente Banca entro il termine di scadenza dell’Amministrazione straordinaria della BBC di Cosenza, previo rispetto di tutte le condizioni stabilite nel suddetto Accordo del 26 aprile 2012” stipulato tra la Banca di Cosenza e le OO.SS., nel quale era specificato che “Il personale destinatario delle proposte di assunzione di cui ai punti 8 e 9 che precedono che accetterà la proposta verrà assunto, previe dimissioni dalla BBC di Cosenza, con decorrenza immediata e senza patto di prova, con conseguente sottoscrizione di accordo individuale ex art. 2113, comma 4, c.p.c., di rinuncia ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto”; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, affidato a cinque motivi; il “[OSCURATO:PERSONA]” (da ora, banca “[OSCURATO:PERSONA]”) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 dell’Accordo del 26 aprile 2012, nonché degli artt. 1322 c.c., 1350 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c., 1369 c.c., 1372 c.c. e 2113 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello - nell’affermare, da un lato, che la proposta di assunzione era sottoposta a due eventi condizionanti, ossia le dimissioni della lavoratrice e la rinuncia, da sottoscrivere con le garanzie di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto, e, dall’altro, che la fonte dell’obbligo di assunzione non sorgevadal predetto Accordo - abbia interpretato quest’ultimo in violazione dei citati canoni ermeneutici, in quanto la rinuncia non riguardava il “futuro” rapporto, bensì quello intercorso con la banca di Cosenza, nonché violato le disposizioni normative in tema di libertà delle forme, non essendo necessaria la sottoscrizione della banca “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini della nascita del vincolo nei confronti di quest’ultima; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1369 c.c. e 1411 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nell’interpretare la proposta di assunzione, non abbia doverosamente applicato icriteri ermeneutici di cui alle citate disposizioni, avendo omesso di considerare che l’espressione “previo rispetto delle condizioni di cui all’accordo” era da intendersi riferita alle sole condizioni della riduzione della retribuzione e del diverso inquadramento già consacrati nell’Accordo, non essendo il rapporto di lavoro della lavoratrice con la Banca di Cosenza destinato aproseguire con la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, con la quale si sarebbe instaurato un rapporto nuovo; si duole , inoltre , che il giudice del gravame non abbia considerato che la banca “[OSCURATO:PERSONA]” aveva effettuato la proposta , accettata dalla lavoratrice, eche l’Accordo aveva lo scopo di consentire il passaggio di una serie di lavoratori da una banca all’altra mediante lo schema del contratto a favore di terzo; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 c.c., 1358 c.c., 1359 c.c., 1362 c.c., 1366 c.c. e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale “abbia ritenuto la persistente validità di una condizione sospensiva, superata per effetto dell’applicazione alle parti dell’accordo sindacale del 26/04/2012, cui avevano espressamente aderito con la proposta di assunzione dell’11/06/2012 e la successiva accettazione del 18/06/2012”, sicché la conciliazione ex art. 2113 c.c. tra la lavoratrice el’originario datore di lavoro non assumeva alcuna valenza sospensiva nel nuovo rapporto; con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 c.c., 1358 c.c. e 1359 c.c., con riferimento agli artt.1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c. e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte - nell’affermare, con riguardo alla mancata conciliazione fissata per il giorno 25 giugno 2012, che detta conciliazione sarebbe dovuta intervenire con la banca di Cosenza, e non già con la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, che non aveva, dunque, alcun obbligo di inviare alla lavoratrice la bozza della conciliazione stessa, richiesta infatti dalla lavoratrice medesima al soggetto con il quale avrebbe dovuto raggiungere l’accordo - abbia escluso l’applicabilità dell’art. 1359 c.c., tuttavia non considerando che la banca di Cosenza e, per essa, in quanto altresì obbligata, la banca “[OSCURATO:PERSONA]”, cui con missiva inviata il 26 giugno 2012 la lavoratrice aveva comunque chiesto una bozza dell’accordo conciliativo, aveva tenuto un comportamento omissivo - consistito nel non aver consentito alla lavoratrice di leggere in anticipo la bozza di conciliazione - che, in palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, aveva determinato materialmente la mancata sottoscrizione della conciliazione individuale; con il quinto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., con riferimento all’art. 2113 c.c., nonché violazione e falsa applicazione degli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice del gravame, imputando la mancata formalizzazione dell’accordo conciliativo con la banca di Cosenza alla lavoratrice, non presentatasi all’incontro fissato per la sottoscrizione del predetto accordo, abbia ritenuto irrilevante la richiesta della lavoratrice medesima di conoscere preventivamente il contenuto dell’atto, omettendo di considerare che non era stata comunicata la presenza del sindacato di appartenenza e di fiducia della lavoratrice e che l’atto conciliativo non era stato formato nel contraddittorio delle parti. Ritenuto che: i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché il giudice del gravame, nell’interpretare complessivamente l’Accordo collettivo e la proposta contrattuale formulata dalla banca “[OSCURATO:PERSONA]”, ha ritenuto, facendo ricorso al criterio letterale, sistematico e funzionale, che il vincolo ad assumere, a carico della banca in questione, fosse sorto, in attuazione dell’Accordo, per effetto della proposta stessa - per come chiaramente evidenziato nel predetto Accordo, ove si legge che “il [OSCURATO:PERSONA] formulerà (…) specifica proposta di assunzione a 15 dipendenti della BBC di Cosenza” - , la cui accettazione non avrebbe condotto a conferire immediata efficacia al contratto di lavoro, in conformità a precisa disposizione dell’Accordo, secondo cui “Il personale (…) verrà assunto (…), previe dimissioni dalla BBC di Cosenza, con decorrenza immediata e senza patto di prova, con conseguente sottoscrizione di accordo individuale ex art. 2113, comma 4, c.p.c., di rinuncia ad ogni diritto riferito al pregresso rapporto di lavoro con specifico riguardo al livello di inquadramento e retributivo posseduto”; l’opzione interpretativa seguita è del tutto plausibile, rispondendo in primo luogo al dato letterale della disposizione, da cui risulta inequivocabilmente una posteriorità dell’assunzione sia rispetto alle dimissioni della lavoratrice dall’originario rapporto di lavoro con il vecchio datore sia alla conciliazione, essendo la locuzione “con conseguente sottoscrizione” riferita, evidentemente, non all’assunzione, bensì alle dimissioni, non avendo ragionevolmente senso prevedere un obbligo di conciliazione da assolversi dopo l’assunzione della lavoratrice da parte del nuovo datore di lavoro; detta opzione è anche in linea con gli altri criteri ermeneutici, poiché, nell’ambito di un accordo globale concluso in esito ad una procedura di ridimensionamento del personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, è logicoe ragionevole ritenere che le parti abbiano inteso disciplinare il meccanismo dell’assunzione dei lavoratori in esubero ad opera del nuovo datore in un unico contesto, in modo tale da avviare il rapporto col nuovo datore solo una volta definito quello con il vecchio, mediante una conciliazione con la quale i singoli lavoratori avrebbero rinunciato ad ogni diritto riferito al pregresso trattamento; pertanto, non ha alcun rilievo che la rinuncia non riguardasse il “futuro” rapporto, in quanto essa è stata comunque concepita come essenziale nell’ambito della complessiva operazione, al fine di scongiurare rischi di contenzioso sia con il vecchio che con il nuovo datore di lavoro; così come non ha alcun rilievo che il vincolo ad assumere potesse essere sorto direttamente dall’Accordo, giacché, comunque, la banca “[OSCURATO:PERSONA]” non si è sottratta all’obbligo di effettuare la proposta, essendo stata l’assunzione impedita in virtù della mancata ricorrenza dei menzionati presupposti previsti nell’Accordo stesso, fatti oggetto di apposito ed esplicito richiamo nella proposta (ove il riferimento è a “tutte le condizioni” di cui all’Accordo”); in tale quadro, non ha particolare significatività neppure il richiamo, contenuto in ricorso, allo schema del contratto a favore di terzo, perché ciò che rileva è - come visto - che l’assunzione, avuto riguardo all’impianto dell’Accordo, avrebbe conseguito efficacia a seguito delle dimissioni e della conciliazione individuale; in buona sostanza, le censure della ricorrente si risolvono nella proposizione di una opzione ermeneutica alternativa a lla plausibile interpretazione fornita al riguardo dal giudice del gravame, come tale sottratta al sindacato di legittimità (cfr., in tema, Cass. 15/11/2017, n. 27136; cfr., altresì, Cass. 10/05/2018, n. 11254, ove è precisato che quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra); il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, poiché essi, lungi dal prospettare una effettiva violazione di legge, mirano a sollecitare una non consentita revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’imputabilità del mancato avveramento della condizione; senza contare che la questione della “legittima” assenza della lavoratrice all’incontro fissato per la sottoscrizione dell’accordo individuale - per non essere stata comunicata la presenza del sindacato di appartenenza e di fiducia della lavoratrice medesima e per non essere stato l’atto conciliativo formato nel contraddittorio delle parti - non risulta nello specifico trattata nella sentenza impugnata, né dedotta dalla ricorrente nelle precedenti fasi di merito; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
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