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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:623
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑436/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Clausola compromissoria – Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pellami impermeabili – Rimborso di somme anticipate – Interessi» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Interpretazione ed applicazione erronee delle clausole di un contratto contenente una clausola compromissoria (Art. 238 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56; decisione del Consiglio 1999/169) (v. punti 18‑26) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, volto ad ottenere la condanna della convenuta a rimborsare l’anticipo versato dalla Commissione nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un progetto di sviluppo di una tecnologia destinata alla produzione di pellami impermeabili (contratto G1ST-CT-2002-50227).

Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. 3) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑436/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Clausola compromissoria – Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pellami impermeabili – Rimborso di somme anticipate – Interessi» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Interpretazione ed applicazione erronee delle clausole di un contratto contenente una clausola compromissoria (Art. 238 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56; decisione del Consiglio 1999/169) (v. punti 18‑26) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, volto ad ottenere la condanna della convenuta a rimborsare l’anticipo versato dalla Commissione nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un progetto di sviluppo di una tecnologia destinata alla produzione di pellami impermeabili (contratto G1ST-CT-2002-50227). Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑312/05, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. 3) Le spese sono riservate.
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