CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (concernenti la ricostruzione del fatto e l'esclusione della scriminante ex art. 131-bis cod. pen.) sono manifestamente infondati; ritenuto che la prima questione non tiene conto dell'adeguata motivazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità; rilevato che con l'appello non era stata censurata l'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto che, ad ogni modo, risulterebbe impedita stante il quadro di complessiva gravità del fatto e i precedenti gravanti sull'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]