CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:DRRELLI; RG. 33558/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di tentata violenza privata; 2. Preso atto della memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela. 2. Rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 610 cod. pen. 3. Rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, la persona offesa ha depositato, in data 26 maggio 2023, presso la [OSCURATO:PERSONA], Stazione di [OSCURATO:PERSONA], la remissione di querela, ccntestualmente accettata dal ricorrente; 4. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 5. Da quanto sopra discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone a carico del querelato le spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.