CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdet-e-a1/444-sa-alle—Part4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25925.2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/11/2021 - » [OSCURATO:PERSONA] sore il Presidente D fi,3