CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 03654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La -Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 20/10/2021-, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 19/05/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato in ordine al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa del momento consumativo del reato, prive di idoneo riscontro; ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha già sottolineato come, a fronte della consumazione dei fatti del 2010, siano state adottate sospensioni nel corso del procedimento per complessivi anni 1 e giorni 20; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Cons