CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8163/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 368, presso lo studio del’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cautelare –Pronuncia sulle spese- Rimedi per la parte soccombente - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia depositata il 5 febbraio 2021 nel proc. ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ. iscritto al n. 14026/2021 R.G.. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2022 dal Presidente RelatoreEmilio Iannello. Rilevato che: con ricorso ex art. 669-duodecies cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adì il Tribunale di Napoli chiedendo determinarsi le modalità di attuazione di ordinanza di rilascio di immobile, ottenuta, ex art. 700 cod. proc. civ., nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., essendone sorta l’esigenza a causa dell’ineseguibilità dello stesso opposta da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] che sostenevano di occupare l’immobile in forza di contratto di locazione opponibile alla società di leasing; il Tribunale, ritenuta l’opponibilità del provvedimento anche a questi ultimi, in accoglimento della domanda ne indicò le modalità di attuazione; tale provvedimento vennereclamato dai Palumbo e, con separato ricorso, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , quest’ultima dolutasi della condanna alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in tesi non giustificata per non avere essa preso posizione a favore o contro alcunadelle altre parti; riuniti i reclami, il Tribunale adito, con ordinanza in data 1 – 5 febbraio 2021, in accoglimento del solo primo di essi,ha disposto che l’attuazione dell’ordinanza cautelare avvenga nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA] i S.p.a. e ha condannato quest’ultima alle spese del procedimento di reclamo, ferma l’analoga condanna contenuta nel provvedimento reclamato; avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., affidandolo ad unico mezzo , con il quale lamenta l’erroneità — per violazione degli artt. 91, 669 - octies e terdecies , e 295 cod. proc. civ. — della sua ravvisata soccombenza nel procedimento de quoe della conseguente condanna alle spese; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste,depositando controricorso; gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso è inammissibile; secondo consolidato insegnamento, che va qui ribadito, l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà (v. ex multisCass. n. 6180 del 01/03/2019) ; come questa Corte ha ancora di recente evidenziato (v. Cass.26/09/2019, n. 23976) sono proprio la struttura e la funzione del procedimento che escludono che il provvedimento che lo conclude possa produrre effetti decisori, ossia incidenti in maniera definitiva su diritti, e ciò anche con riferimento alla statuizione sulle spese che — come rimarca il precedente richiamato — ben può essere rimessa in discussione anche qualora venga iniziato il giudizio di m erito con riferimento alla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva (v. anche Cass.07/03/2013, n. 5698); la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di c