CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 43660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 aprile 2022, il Tribunale di Milano — Sezione Riesame —, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 5 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo la pubblica accusa, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe esportato verso il territorio svizzero, per il tramite del "corriere" [OSCURATO:PERSONA], undici chilogrammi di cocaina, suddivisi in undici panetti, occultati all'interno del doppiofondo della vettura in uso all'Almerini. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 292 cod. proc. pen. e 6 Carta europea diritti dell'uomo. Rappresenta che, con l'atto di riesame, la difesa aveva eccepito la genericità della contestazione e che il Tribunale l'aveva ritenuta infondata, poiché il fatto specificamente contestato sarebbe stato desumibile dall'istanza cautelare e dall'ordinanza applicativa della misura. Il ricorrente, però, sostiene che, proprio dagli atti indicati dal Tribunale, emergerebbe la lamentata genericità dell'incolpazione provvisoria. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 292, 521 e 522 cod. proc. pen., 110 e 378 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sostiene che il provvedimento impugnato valorizzerebbe un solo elemento: il Garieri era stato ripreso dalle telecamere poste all'esterno del box in cui, secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero avuto intenzione di custodire la droga trasportata dall'Almerini; in particolare, era stato ripreso mentre era intento a spostare un congelatore, nel quale erano state poi rinvenute tracce di cocaina. Si trattava, però, di una condotta successiva alla fase di ideazione e di esecuzione del delitto. Così come successive all'arresto dell'Almerini erano le conversazioni intercettate. A parere del ricorrente, essendo emerso che tutti gli elementi a carico dell'indagato erano successivi alla fase di ideazione e di esecuzione del delitto, non sarebbe configurabile una responsabilità a titolo di concorso, ma, semmai, a titolo di favoreggiamento personale. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il motivo è articolato in più censure. Con una prima censura, lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dato rilevanza a presunti contatti tra l'indagato e altri soggetti indagati per reato associativo.Sostiene, poi, che il Tribunale avrebbe trattato le posizioni del Garieri e del Chindamo come se fossero sovrapponibili e avrebbe erroneamente attribuito il nickname "Luffy" all'indagato. Lamenta, infine, l'inadeguata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, di un referto medico, dal quale si dovrebbe desumere che l'indagato, il giorno prima dell'arresto dell'Almerini, si era sottoposto a esami diagnostici e, dunque, non avrebbe potuto incontrare quest'ultimo quello stesso giorno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo va premesso che «in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare» (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898). Ebbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal testo del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari emerge la condotta contestata al Garieri: l'Almerini "lavorava" per il Garieri e gli altri indagati, che avevano organizzato l'esportazione verso la Svizzera e che avrebbero ricevuto la sostanza, da custodire nel magazzino che avevano procurato. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' vero che molti degli elementi a carico dell'indagato sono tratti da fatti accaduti dopo la consumazione del reato, ma è altrettanto vero che da essi la pubblica accusa ha tratto indizi relativi al concorso nel reato già commesso. La circostanza che l'indagato era stato ripreso dalle telecamere che riprendevano il box nel quale gli indagati avevano intenzione di custodire la droga sequestrata all'Almerini, sebbene relativa a un fatto accaduto dopo il reato, per gli inquirenti, era significativa del suo coinvolgimento nell'esportazione della sostanza verso la Svizzera. Analogamente, gli inquirenti ritenevano che dal contenuto delle conversazioni, sebbene queste fossero state intercettate dopo l'arresto dell'Almerini, emergevano elementi significativi della partecipazione del Garieri al reato già commesso. 1.3. Il terzo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Con esse, invero, il ricorrente ha articolato censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che riguardo alle esigenze cautelari, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. In particolare, in alcun vizio logico è incorso nella valutazione del referto medico, avendo coerentemente rilevato che il fatto che l'indagato, nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2020, si fosse recato in ospedale, lamentando dolori all'addome, ma senza essere ricoverato, era del tutto compatibile con la circostanza che egli la sera del 15 settembre si trovasse a casa e potesse incontrare l'Almerini. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per