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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1980

Cassazione n. 43231/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 497 bis cod. pen. e 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

La concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - l'incensuratezza e lo stato di marginalità sociale in cui versava l'imputato - che, pertanto, è insindacabile in cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 497 bis cod. pen. e 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - l'incensuratezza e lo stato di marginalità sociale in cui versava l'imputato - che, pertanto, è insindacabile in cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43231/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris