CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 14841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26299/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.451/2024 depositata il 20/09/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – per ciascuna delle parti controricorrenti - in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025