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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19301/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di bancarotta documentale, deve ritenersi generico in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha confutato il valore probatorio della documentazione prodotta dall'imputato - e che non è stata allegata al ricorso che pure ne lamenta il travisamento o l'omessa considerazione - ed ha precisato come non sia stata rinvenuta alcuna contabilità relativa all'esercizio del 2010, nemmeno per il periodo in cui l'imputato era ancora in carica come amministratore della fallita.

Rilevato che con il secondo motivo, concernente la contestazione di bancarotta, vengono proposte mere censure in fatto e comunque generiche, perché il ricorrente nuovamente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità o irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa e di cui la stessa lamenta il travisamento, senza però allegarla al ricorso.

Rilevato che parimenti versate in fatto sono le censure proposte con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente giustificata dalla Corte facendo riferimento alla ritenuta gravità delle condotte contestate all'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di bancarotta documentale, deve ritenersi generico in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha confutato il valore probatorio della documentazione prodotta dall'imputato - e che non è stata allegata al ricorso che pure ne lamenta il travisamento o l'omessa considerazione - ed ha precisato come non sia stata rinvenuta alcuna contabilità relativa all'esercizio del 2010, nemmeno per il periodo in cui l'imputato era ancora in carica come amministratore della fallita. Rilevato che con il secondo motivo, concernente la contestazione di bancarotta, vengono proposte mere censure in fatto e comunque generiche, perché il ricorrente nuovamente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità o irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa e di cui la stessa lamenta il travisamento, senza però allegarla al ricorso. Rilevato che parimenti versate in fatto sono le censure proposte con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente giustificata dalla Corte facendo riferimento alla ritenuta gravità delle condotte contestate all'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19301/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris