Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10807/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 97/ RG 35265 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità in quanto censura il divieto di reformatio in peius senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata che ha drasticamente ridotto il trattamento sanzionatorio da due anni e due mesi di reclusione, come stabilito dal giudice di primo grado, ad un anno e dieci mesi di reclusione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cieiie ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 97/ RG 35265 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità in quanto censura il divieto di reformatio in peius senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata che ha drasticamente ridotto il trattamento sanzionatorio da due anni e due mesi di reclusione, come stabilito dal giudice di primo grado, ad un anno e dieci mesi di reclusione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cieiie ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così