CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSALVATORE MIRABILE;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocata [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1667/2023depositata il 26/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il Comune di Moncalieri notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diGiacomo Spada C. tre verbali con i quali contestava alla società lamedesima condotta, ossia la violazione dell’art. 41 del d.lgs. 30 aprile1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’) avvenuta in data 30.08.2017e, con riferimento all’art. 146, comma 2, CdS, la mancata osservazionedegli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale all’intersezionesemaforizzata, per avere oltrepassato l’incrocio proseguendo la propriamarcia dritto e con luce semaforica verde, seppur percorrendo la corsiadestinata alla svolta a sinistra, avente luce semaforica rossa.I verbali specificavano che «la violazione accertata a norma di leggeè stata confermata dalla documentazione fotografica prodottadall’apparecchiatura a posto fisso mod. PA-RVC per il rilevamentoautomatico delle infrazioni a semaforo rosso (matr. 1510018799, Om.Min. Infr. e Trasp. Prot. N. 1929 del 03.04.2013)».[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. impugnava i verbali avanti al Giudice dipace di Torino, che accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i treverbali.La pronuncia veniva impugnata dal Comune di Moncalieri innanzi alTribunale di Moncalieri, che rigettava il gravame sostenendol’illegittimità dell’utilizzo del sistema PARVC per le seguenti ragioni: ilsistema è risultato approvato solo per il rilevamento digitale edautomatico delle infrazioni al semaforo rosso, non per l’errato utilizzodella corsia di transito, la cui contestazione potrebbe essere mossa inmodo discrezionale su scelta dell’Ente; inoltre, non risulta omologato enon opera in modo diretto, ma tramite l’ausilio di terzi che ricevevanole immagini, in contrasto a quanto previsto dall’art. 146 CdS; infine,l’apparecchio non poteva nemmeno essere installato in quel trattostradale che non risultava essere “tratta urbana” all’epoca delleNumero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026infrazioni, e la cui installazione non trovava fondamento in unprovvedimento dell’autorità amministrativa.Liquidava, quindi, le spese di lite a carico del Comune di Moncalieriin €. 2.800,00.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dal [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. concontroricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1,n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 90, 99, 112 c.p.c., nonché all’art. 7d.lgs. n. 150/2011.Il Comune ricorrente sostiene che la sentenza impugnata hapronunciato con riferimento a vizi estranei al thema decidendum,oggettivamente nuovi e diversi da quelli prospettati con il ricorso inprimo grado, atteso che nessuno dei motivi del ricorso di primo gradoha denunciato, neppure incidentalmente, le modalità di funzionamento,né l’illegittimità dell’installazione dell’apparecchio rilevatore su queltratto di strada, essendosi l’opponente limitata, nell’impugnazione deitre verbali, a censurare gli atti con i seguenti quattro motivi: l’erroneaapplicazione dell’art. 41 CdS (rif. Art. 146, comma 2 CdS); l’utilizzodell’apparecchiatura a posto fisso mod. PARVC per sanzionare lecondotte di cui all’art. 146, comma 2, CdS, la contraddittorietà dellasegnaletica preventiva di semaforo controllato, l’eccessività dellasanzione a fronte dell’unicità della condotta censurabile e della buonafede del ricorrente.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026Come si evince dal secondo motivo d’appello riportato nel ricorso,la società opponente aveva contestato innanzi al primo giudice l’utilizzodel sistema di rilevamento a distanza mod. PARVC, con riferimento allasanzione contestata ex art. 146, comma 2, CdS: tanto è sufficiente perconsentire ai giudici del merito ogni verifica della legittimità dell’utilizzodell’apparecchio - legittimità dell’installazione su strada extraurbana,funzionamento dell’impianto, sua omologazione - sì da renderenecessario l’espletamento della CTU (sulla base delle argomentazionidell’opponente: v. sentenza pag. 3, rigo 16), rispetto al quale – comeevidenziato in sentenza (pag. 3, 3° capoverso) e in controricorso (pag.5, 1° capoverso) – il Comune non si era opposto.In definitiva, il giudice d’appello ha ricostruito i fatti di causa einterpretato la domanda nei limiti consentiti dalla legge (art. 112c.p.c.), non avendo alterato alcuno degli elementi obiettivi diidentificazione dell'azione (petitum e causa petendi), né attribuito onegato ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto enon compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nelladomanda (ex multis di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del12/03/2024, Rv. 670531 – 01; Cass. Sez. L, n. 5832 del 03/03/2021).2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., nonché agli artt.1362, 1363 ss. c.c., nonché agli artt. 41, 146, 201, comma 1-quaterCdS.Sostiene il ricorrente che il decreto prot. n. 1929 del 03.04.2013del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvatoespressamente il sistema PARVC anche per la rilevazione delleinfrazioni di cui all’art. 146 Codice strada, in totale contrasto conquanto affermato (e supposto) dalla sentenza impugnata, come risultaNumero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026univocamente dalla sua formulazione (riportata in ricorso), che nonconsente altra interpretazione.In tesi, la distinzione operata dalla sentenza impugnata tra«passaggio con semaforo rosso» ed «erroneo utilizzo della corsia ditransito con semaforo rosso» restringe ingiustificatamente l’utilizzo delsistema PARVC alla prima infrazione (escludendo la rilevazione delleinfrazioni per erroneo utilizzo della corsia di transito), oltre ad esserepriva di fondamento normativo ai sensi degli artt. 141, 146 e 201,comma 1-quater CdS, essendo entrambe le fattispecie sussumibili nella«prosecuzione della marcia con segnale di divieto» ex art. 146, comma3, CdS.2.1. Per ragioni di priorità logica sarà esaminato con precedenza ilterzo motivo, il cui accoglimento determinerà l’assorbimento delpresente mezzo di gravame.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonchéin relazione agli artt. 45, 146, 201 commi 1 bis e 1-quater CdS, nonchéin relazione agli artt. 192 e 345 Regolamento esecuzione Codice strada.Il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto cheil sistema PARVC sarebbe illegittimo in quanto «non risulta omologatoe non opera in modo diretto, ma tramite l’ausilio di terzi che»ricevevano le immagini in contrasto a quanto previsto dall’art. 146 CdSQuanto alla necessità dell’omologazione, osserva il ricorrente chel’affermazione in sentenza è smentita dall’art. 201, comma 1-quaterCdS (oltre che dall’art. 192, comma 1, del Regolamento di esecuzionedel CdS), dalla cui formulazione letterale si evince che il legislatore haequiparato, ai fini della rilevazione delle infrazioni, l’omologazioneall’approvazione ministeriale (esito ermeneutico confermato dalla notadel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registro Ufficiale U.Numero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/20260008176.11-11-2020 e dalla giurisprudenza di legittimità);quest’ultima peraltro pacificamente ottenuta con decreto prot. n. 1929del 03.04.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Quanto, poi, alle modalità di funzionamento del sistema PARVC, haaccertato la CTU che esso invia le fotografie dell’infrazione ad un centroelaborazione dati che, a sua volta, le rende visibili sul software indotazione al Corpo di [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti le verificano eredigono il verbale di accertamento. Osserva il ricorso che tale modalitàopera «in modo diretto», seppure automatico (in conformità al decretodi approvazione dell’apparecchio), e non integra - come invecesostenuto in sentenza, con motivazione perplessa ed apparente - unfunzionamento «con l’ausilio di terzi» in violazione dell’art. 146 CodiceStrada.3.1. Il terzo motivo è infondato.Sulla questione della non necessità dell’omologazione, premessoche è pacifica nel caso di specie la mancata omologazionedell’apparecchio utilizzato per l’accertamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte ha di recente stabilito che, sul pianogiuridico, la sola preventiva approvazione dell’apparecchio(procedimento al quale lo strumento in questione era statoincontestabilmente assoggettato con decreto di approvazione MIT prot.n. 1929 del 03.04.2013) non è equipollente all’omologazione.Tanto sulla base di due argomentazioni indiscutibili: la prima è che,letteralmente, l’art. 142, comma 6, CdS parla solo di «apparecchiaturedebitamente omologate», le cui risultanze – si sottolinea - sonoconsiderate «fonti di prova» per la determinazione dell’osservanza deilimiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione dellavalutazione della legittimità dell’accertamento – si rinviene, peraltro,nell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale neNumero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026è stato previsto l’inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS,con riguardo ai tratti autostradali).La seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 delRegolamento di esecuzione del CdS (d.P.R. n. 495/1992) – il qualedisciplina i «controlli ed omologazioni» (in attuazione della normaprogrammatica di cui all’art. 45, comma 6, CdS) – contempla distinte(donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: «L'Ispettorato generaleper la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavoripubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenutonecessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, larispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazionealle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa ilprototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)».Già da questa disposizione si evince che il procedimento diapprovazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunquedotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione(costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale)dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo commadello stesso articolo sancisce che: «Quando trattasi di richiesta relativaad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce lecaratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero deilavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, laprocedura prevista dal comma 2». Il comma settimo del medesimoarticolo prevede, poi, che: «Su ogni elemento conforme al prototipoomologato o approvato deve essere riportato il numero e la data deldecreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome delfabbricante» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv.Numero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026670887 - 01; conf.: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025;Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 – 01; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24/07/2024).3.2. Dall’illegittimità dell’utilizzazione di un apparecchio approvatoma non omologato discende il logico assorbimento sia della questionedella conformità tecnica del sistema PARVC rispetto alla necessariavalutazione dell’infrazione da parte della polizia (sollevata con unaseconda censura nel terzo motivo del ricorso); sia la diversa questione,sollevata con il secondo motivo del ricorso, riguardante l’ingiustificatarestrizione dell’utilizzo del sistema PARVC al solo passaggio consemaforo rosso e non anche all’erroneo utilizzo della corsia di transitocon semaforo rosso.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma1, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 116, 132, 195, c.p.c., nonché inrelazione agli artt. 3, 201, comma 1-quater CdS.Lamenta il ricorrente che la qualificazione della strada come “trattaextraurbana” operata dalla sentenza in difformità dall’accertamentoperitale, senza alcuna menzione delle ragioni per cui debba essereritenuto erroneo ma semplicemente ignorato senza motivazione, si ètradotta quindi nella affermazione di illegittimità del dispositivo PARVCin contrasto con l’art. 201, comma 1 quater CdS il quale, invece,consente l’installazione di dispositivi di rilevazione automatica delleinfrazioni alla segnaletica stradale su tratta urbana a prescindere daogni altra valutazione e senza necessità di alcuna specifica valutazione.4.1. Avendo il Collegio rigettato il terzo motivo, anche il quarto sidichiara assorbito.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 10, 91, 132 c.p.c., 13, comma 6,legge 247/2012, nonché agli artt. 4, comma 1, 5, comma 1 decretoNumero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55 e ss. mod., allegato n. 1,nella versione applicabile ratione temporis a seguito delle modificheoperate dal d.m. 13.08.2022, n. 147.Rileva il Comune ricorrente che il valore della causa si determinadalla domanda che, in materia di opposizione a sanzioniamministrative, per pacifica giurisprudenza coincide con l’entità dellasanzione, nel caso di specie ammontante a €. 216,00.5.1. Il motivo merita accoglimento.Dai tre verbali di infrazione prodotti in atti (ai quali questa Cortedirettamente accede in virtù della natura del vizio processuale fattovalere) risulta con chiarezza che le sanzioni irrogate ammontanocomplessivamente ad un massimo di €. 216,00.Anche a voler attribuire alla difesa i valori massimi per le quattrofasi del giudizio all’interno del primo scaglione (considerato il valoredella causa inferiore a €. 1.100,00, all’interno delle nuove tariffevigenti), le spese di lite riconoscibili avrebbero dovuto essere contenuteentro €. 994,00.Non è, dunque, comprensibile la liquidazione di complessivi €.2.800,00, in assenza di motivazione, anche sulla condanna ex art. 96c.p.c. richiesta dall’odierna resistente in sede di opposizione (comedichiarato in controricorso, punto 103, pag. 33).La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio la determinazione trasparente dellespese di lite entro i limiti tariffari.6. In definitiva, il Collegio accoglie il quinto motivo del ricorso,rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti i restanti.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa èrinviata al Tribunale Ordinario di Torino in persona di diversoNumero registro generale 13535/2023Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 21861/2026Data pubblicazione 26/06/2026magistrato, il quale si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il quinto motivo del ricorso,rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale Ordinario di Torino in persona di diverso magistrato, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso