CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 ottobre 2022 (motivazione contestuale) ha confermato quella di primo grado che ha condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale - per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, commesso nel febbraio del 2013. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, con il quale censura la mancata dichiarazione di prescrizione che, in ragione della data del commesso reato, era maturata già al momento della condanna di primo grado e certamente al giorno in cui è intervenuta la sentenza di appello. Né può ritenersi che l'estinzione sia impedita dalla ritenuta recidiva i cui effetti - si sostiene - sono stati neutralizzati dall'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla medesima. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata)» (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Pg in proc. Clienti, Rv. 276016 - 01). Pertanto, tenuto conto che il delitto di evasione non aggravata è punito con la pena massima di tre anni e che la recidiva reiterata e infraquinquennale determina un aumento di pena pari alla metà, il tempo di prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen. è, nel caso di specie, comunque pari a sei anni. 3. Da ciò non deriva però, come invoca il ricorrente, la intervenuta prescrizione del reato. Invero, il fatto è contestato come commesso il 19 febbraio 2013 e il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 18 ottobre 2013. Dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 2 febbraio 2021, risulta che la prescrizione è stata sospesa - avendo il difensore aderito all'astensione proclamata dalle associazioni forensi - dal 18 dicembre 2018 al 14 aprile 2020 e, successivamente, dal 14 aprile 2020 al 2 febbraio 2021 per l'emergenza Covid. L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (da ultimo, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01). Quindi nella specie la sospensione della prescrizione conseguente alle astensioni cui ha aderito il difensore è pari a un anno, tre mesi e ventisei giorni. La sospensione della prescrizione collegata all'emergenza pandemica da Covid 19 è invece da limitare a due mesi e quattro giorni (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); ciò in quanto la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione che disponeva la sospensione della prescrizione anche in relazione ai rinvii delle udienze disposte per effetto dei provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari (sent. n. 140 del 06/07/2021). Pertanto, tenendo conto di dette sospensioni - complessivamente pari a diciotto mesi - dal decreto di citazione a giudizio alla sentenza di primo grado non è decorso il termine di sei anni. Per altro verso, la prescrizione non è maturata neppure in relazione alla sentenza di appello del 12 ottobre 2022, atteso che il periodo massimo di prescrizione a seguito di interruzione in caso di recidiva reiterata infraquinquennale è pari a dieci anni, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. Sul punto va rilevato che, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè essa sia stata ritenuta subvalente o equivalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis, v. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rinvenendosi elementi dai quali evincere una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle