CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di furto contestati ai capi D), E), F), H), 3), K), L), confermandone la condanna per il delitto di furto aggravato di cui ai capi C), G), I) e rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione di legge penale, segnatamente dell'art. 624 cod. pen. per difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato poiché: - per i fatti di cui ai capi C) e I) sono presenti in atti le querele (rispettivamente sporte i giorni 18 febbraio 2015 e 11 marzo 2015); - per il fatto di cui al capo G) vi è stata costituzione di parte civile (cfr. Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 - 01: «La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i