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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 1961

Cassazione n. 27100/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/02/2025 del Tribunale di Isernia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; (." lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Isernia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen., come descritto nella imputazione, per la particolare tenuità del fatto.

Tuttavia, ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] rimettendone la liquidazione al giudice civile.2.

Contro la sentenza ha proposto appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la insussistenza di una condotta penalmente rilevante e il difetto di motivazione della sentenza.

Con i primi due motivi si assume che non sussistono gli elementi costitutivi del reato e che non vi è prova che l'imputato abbia impedito al fratello l'accesso al capannone indicato nella imputazione e che il fratello avesse il diritto di accedervi.

Con il terzo motivo si esclude che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto al risarcimento di un danno e con il quarto motivo si adduce che comunque erroneamente il Giudice ha ammesso la costituzione, pur mancando i requisiti formali richiesti dall'art. 78 cod. proc. pen.

La Corte di appello di Campobasso ha rilevato che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 544-ter cod. proc pen., emessa dal Tribunale di Isernia nell'udienza predibattimentale, è inappellabile ex art. 544-quater, comma 6, cod. proc. pen. e, riqualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ha ordinato di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.

3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a questa Corte motivi nuovi e aggiunti con i quali si deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 544-ter cod. proc. pen. con riferimento alla condanna alle spese legali e al risarcimento del danno, osservando che il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento del danno e sulla condanna alle spese in favore della parte civile, sebbene il giudice che pronuncia una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all'esito dell'udienza predibattimentale (art. 554-ter cod. proc. pen.) non abbia il potere di decidere su tale tema, perché trattasi di sentenza che — al pari di quella pronunciata all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., — non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, come si desume dall'art. 651-bis cod. proc. pen.

Con memoria del 12/04/2026 ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, in ogni caso senza rinvio, in applicazione del principio di diritto per il quale «Il giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, in quanto detta sentenza, non recando alcun definitivo accertamento del fatto illecito, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile» (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579 - 01).

4. Nella memoria difensiva e nelle sue conclusioni la parte civile, [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi inammissibile il ricorso.t [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi possono essere valutati unitariamente e sono manifestamente infondati.

Costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen., la condotta di chi apponga un lucchetto al cancello di ingresso di un immobile per impedirne al suo possessore la utilizzazione (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810; Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, Rv. 230886; Sez. 3, n. 681 del 22/04/1968, Rv. 108352), Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato l'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri, dalla quale emerge che l'imputato — dopo che il fratello, risultati vani i tentativi degli operanti di fare cessare la contesa relativa al capanno, si fu allontanato — applicò un lucchetto al cancello di ingresso del piazzale antistante al capannone.

2. Il terzo motivo del ricorso è fondato.

Va escluso il potere del giudice dell'udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, di decidere sull'azione civile, perché tale potere è circoscritto dall'art. 538 cod. proc. pen. ai casi di pronuncia di una sentenza di condanna.

Né a diversa soluzione conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

Infatti, mentre la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito del dibattimento, presuppone l'accertamento dell'illecito penale, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. emessa nell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. perì. non è — così come quella pronunciata all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. — idonea ad acquistare efficacia di giudicato, perché non presuppone un definitivo accertamento del fatto illecito.

Pertanto, la incostituzionalità stabilita dalla sentenza. 173 del 2022 non potrebbe estendersi al caso in esame, sicché il giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla partecivile, giacchè non accerta in modo definitivo il fatto illecito (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579).

Questa interpretazione è confermata, a contrario, dal contenuto dell'art. 651- bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia nel giudizio civile o amministrativo soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa «in seguito a dibattimento» e non anche a quella pronunciata nell'udienza predibattimentale.

3. Il quarto motivo, concernente la errata ammissione della costituzione di parte civile per violazione dell'art. 78 cod. proc pen., è aspecifico perché il ricorrente non ha allegato o trascritto l'atto di costituzione di parte civile, ma perde comunque rilevanza, stante quanto prima osservato sub

2. P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/02/2025 del Tribunale di Isernia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; (." lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Isernia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen., come descritto nella imputazione, per la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] rimettendone la liquidazione al giudice civile.2. Contro la sentenza ha proposto appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la insussistenza di una condotta penalmente rilevante e il difetto di motivazione della sentenza. Con i primi due motivi si assume che non sussistono gli elementi costitutivi del reato e che non vi è prova che l'imputato abbia impedito al fratello l'accesso al capannone indicato nella imputazione e che il fratello avesse il diritto di accedervi. Con il terzo motivo si esclude che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto al risarcimento di un danno e con il quarto motivo si adduce che comunque erroneamente il Giudice ha ammesso la costituzione, pur mancando i requisiti formali richiesti dall'art. 78 cod. proc. pen. La Corte di appello di Campobasso ha rilevato che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 544-ter cod. proc pen., emessa dal Tribunale di Isernia nell'udienza predibattimentale, è inappellabile ex art. 544-quater, comma 6, cod. proc. pen. e, riqualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ha ordinato di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a questa Corte motivi nuovi e aggiunti con i quali si deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 544-ter cod. proc. pen. con riferimento alla condanna alle spese legali e al risarcimento del danno, osservando che il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento del danno e sulla condanna alle spese in favore della parte civile, sebbene il giudice che pronuncia una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all'esito dell'udienza predibattimentale (art. 554-ter cod. proc. pen.) non abbia il potere di decidere su tale tema, perché trattasi di sentenza che — al pari di quella pronunciata all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., — non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, come si desume dall'art. 651-bis cod. proc. pen. Con memoria del 12/04/2026 ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, in ogni caso senza rinvio, in applicazione del principio di diritto per il quale «Il giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, in quanto detta sentenza, non recando alcun definitivo accertamento del fatto illecito, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile» (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579 - 01). 4. Nella memoria difensiva e nelle sue conclusioni la parte civile, [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi inammissibile il ricorso.t [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi possono essere valutati unitariamente e sono manifestamente infondati. Costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen., la condotta di chi apponga un lucchetto al cancello di ingresso di un immobile per impedirne al suo possessore la utilizzazione (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810; Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, Rv. 230886; Sez. 3, n. 681 del 22/04/1968, Rv. 108352), Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato l'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri, dalla quale emerge che l'imputato — dopo che il fratello, risultati vani i tentativi degli operanti di fare cessare la contesa relativa al capanno, si fu allontanato — applicò un lucchetto al cancello di ingresso del piazzale antistante al capannone. 2. Il terzo motivo del ricorso è fondato. Va escluso il potere del giudice dell'udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, di decidere sull'azione civile, perché tale potere è circoscritto dall'art. 538 cod. proc. pen. ai casi di pronuncia di una sentenza di condanna. Né a diversa soluzione conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Infatti, mentre la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito del dibattimento, presuppone l'accertamento dell'illecito penale, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. emessa nell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. perì. non è — così come quella pronunciata all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. — idonea ad acquistare efficacia di giudicato, perché non presuppone un definitivo accertamento del fatto illecito. Pertanto, la incostituzionalità stabilita dalla sentenza. 173 del 2022 non potrebbe estendersi al caso in esame, sicché il giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla partecivile, giacchè non accerta in modo definitivo il fatto illecito (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579). Questa interpretazione è confermata, a contrario, dal contenuto dell'art. 651- bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia nel giudizio civile o amministrativo soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa «in seguito a dibattimento» e non anche a quella pronunciata nell'udienza predibattimentale. 3. Il quarto motivo, concernente la errata ammissione della costituzione di parte civile per violazione dell'art. 78 cod. proc pen., è aspecifico perché il ricorrente non ha allegato o trascritto l'atto di costituzione di parte civile, ma perde comunque rilevanza, stante quanto prima osservato sub 2. P.Q.M P.Q.M
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